Il PSS nell’attuale quadro normativo: uno strumento di prevenzione dei rischi
3. Definizione e contenuti del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)
4. Piano Sostitutivo di Sicurezza e lavori privati
6. La tabella delle differenze tra i piani di sicurezza
1. Premessa
Il cosiddetto PSS è “il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento”.
Era richiesto dal "Codice degli Appalti" (D.Lgs. 163/2006), art. 131, in tutti i cantieri per i quali non era stato nominato il coordinatore. I contenuti del PSS erano obbligatori ai sensi del D.P.R. 222/2003. Il piano doveva essere presentato dall'appaltatore.
Doveva essere predisposto entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l'inizio dei lavori stessi (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.).
Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 3.1.1). Il PSS contiene il POS dell’appaltatore.
Il suo scopo, in ambito di appalti pubblici, era quello di “tamponare” la mancanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, qualora quest’ultimo non risultasse obbligatorio in determinati contesti. Esigenza peraltro che non è venuta meno …
Si deve in ogni caso ricordare che per le stazioni appaltanti, rimane comunque in vigore il punto 4.1.2. dell’allegato XV del DLgs 81/08 che stabilisce: “Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori” poiché si deve ritenere che tra l’ormai abrogato D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e il nuovo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 esista una continuità normativa in tema di appalti pubblici che è idonea a garantire la vigenza, peraltro indiscussa, del predetto obbligo.
2. Il nuovo Codice dei Contratti pubblici e il PSS: viene meno l’obbligo, ma non viene cancellato dal D.Lgs. n. 81/2008
L’entrata in vigore del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni, ha rappresentato una forte innovazione nel sistema degli appalti pubblici.
La principale è che ha recepito le Direttive Europee del 2014 in tempi inusualmente rapidi, vista la Legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, e l’emanazione del nuovo Codice meno di tre mesi dopo.
Questa forte accelerazione, dovuta alla necessità di rispettare i tempi imposti per il recepimento del sistema comunitario, ha determinato alcune “incongruenze” normative del nuovo testo di riferimento.
In tal senso, si può fare riferimento alle varianti in corso d’opera, prima dettagliatamente disciplinate dall’articolo 132 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 162, composto da ben sei commi, e, con il Codice Appalti del 2016, regolate dall’articolo 149 del nuovo Codice, composto da soli due commi, dal quale sono derivate diverse incertezze applicative.
Non è questa la sede ove discutere le correzioni e le ulteriori misure adottate in seguito, ma la dimensione del problema si è dimostrata davvero rilevante.
Il nuovo Codice vuole essere parte di un processo di semplificazione amministrativa e burocratica.
Esaminando gli istituti del nuovo Codice è facile rilevare la mancanza del benché minimo riferimento al Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).
Difatti in tema di piani di sicurezza, il vecchio articolo 131 comma 2 lett. b) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 affermava:
“Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all’articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;(ora d.lgs. n. 81 del 2008)
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento [PSS] quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (ora d.lgs. n. 81 del 2008)”
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora d.lgs. n. 81 del 2008), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
Invece il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice appalti) non dedica alcuna disposizione specifica ai piani di sicurezza, né menziona il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento a margine di altre disposizioni. Resta dunque in vigore quanto previsto dalla norma generale, il D.Lgs. n. 81/2008, che indica come obbligatorio il PSC, ma non il PSS.
Il piano di sicurezza sostitutivo trova quindi la propria disciplina di carattere generale nel solo D.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza), il cui allegato XV punto 3.1.2 continua a prevedere che “Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2…”.
Per le stazioni appaltanti, come già sottolineato, rimane comunque fermo quanto previsto dal punto 4.1.2. del citato allegato XV, nella parte in cui afferma che nell’ambito delle procedure soggette alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, le amministrazioni appaltanti sono tenute a stimare, nei costi della sicurezza e per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
Allo stato, perciò, se ne deduce l’assenza di alcun riferimento normativo in ordine alla obbligatorietà, alle modalità del PSS in materia di appalti pubblici.
Quindi, a meno che la redazione del PSS non sia quindi imposta dallo specifico capitolato di gara (cosa non vietata, del tutto possibile, e che personalmente mi sento di consigliare SEMPRE alle stazioni appaltanti, in ossequio al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile di cui agli articoli 2087 del Codice Civile e 15 del D. Lgs. n. 81/2008) non sussiste, ad oggi, un obbligo specifico di redazione da parte dell’appaltatore o del concessionario.
3. Definizione e contenuti del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)
Come detto il PSS è un piano che viene predisposto a cura dell'appaltatore o del concessionario per ogni cantiere in cui si effettuano delle lavorazioni ed è considerabile come piano sostitutivo del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), quando questo non sia previsto.
L'abrogato art. 131, comma 3 D.Lgs. 163/06 prevedeva che “il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ..., ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza””.
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza era dovuto in tutti i lavori pubblici non soggetti al PSC, il cui elenco è incluso nell’allegato I del D.Lgs. 163/06.
I Soggetti Obbligati a redigere il PSS erano le imprese esecutrici di lavori pubblici di cui il cui all’allegato I del D.Lgs. 163/06 negli appalti pubblici. Doveva essere preparato entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l'inizio dei lavori stessi (art. 131 D. Lgs. 163/2006 s.m.i.).
Il legislatore in materia di appalti di lavori pubblici aveva con queste disposizioni posto al centro dell'attenzione la sicurezza dei lavoratori nei cantieri minori o, comunque, non soggetti al PSC di cui al D.Lgs. 494/96 (fino al 15.05.08) e di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/08, nei quali l’assenza del Coordinatore per la Progettazione fa venir meno la progettazione della sicurezza, ottenuta attraverso la redazione preventiva del PSC.
È fatto notorio che proprio, e soprattutto, nei lavori di piccola entità si verificano frequenti infortuni sul lavoro. Per tale motivo, relativamente agli appalti di lavori pubblici, nei casi in cui non è presente un PSC, l’appaltatore o il concessionario doveva farsi carico dell’elaborazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza, oltre che del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), che finiva per essere incluso nel più ampio PSS.
Il PSS contiene, pertanto, gli stessi elementi del PSC, con l’esclusione dei costi della sicurezza (Allegato XV punto 3.1.1. del D.Lgs. 81/08).
Dunque l’appaltatore o il concessionario, obbligatoriamente prima del nuovo Codice appalti, oggi solo se richiesto dalla stazione appaltante, allo stesso modo del coordinatore per la sicurezza durante la progettazione, si fa carico di:
- definire le modalità di organizzazione del cantiere, in relazione allo specifico intervento da eseguire e alle condizioni ambientali presenti;
- di specificare le prescrizioni di tutela da adottare, al fine di eliminare o ridurre i rischi propri delle varie fasi lavorative;
- di stabilire le misure di coordinamento da osservare al fine di eliminare o minimizzare i rischi dovuti alle interferenze.
Il PSS, se richiesto, negli appalti pubblici di lavori è un allegato di contratto, così come il PSC è anch'esso un allegato del contratto.
In particolare il modello di Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) deve tener conto delle seguenti indicazioni del D.Lgs. 81/2008:
- “Allegato XV, punto 1.1.1., lettera i) si intende per PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
- Allegato XV, punto 3.1.1.: il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2., con esclusione della stima dei costi della sicurezza;
- articolo 96, comma 1: i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: [...] g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).[...]”.
- Il PSS “nel caso di appalti pubblici, costituisce il Piano di Sicurezza Sostitutivo ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 131, comma 2, lettera b) [non più in vigore], integrato con gli elementi del Piano Operativo di Sicurezza in base al punto 3.2.2. dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008;
- nel caso di appalto privato, costituisce il Piano Operativo di Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 96, comma 1, lettera g), in assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento”.
Occorre sottolineare che il piano di sicurezza sostitutivo deve obbligatoriamente considerare tutti i rischi, compresi quelli che sono di competenza del PSC, affinché la valutazione risulti completa nel rispetto dell’Allegato XV punto 3.1.1 e dell’articolo 89 lettera h) del D.Lgs. 81/2008.
Inoltre va ricordato che le condizioni che determinano la necessità di predisporre il Piano di Sicurezza Sostitutivo (presenza in cantiere di una sola impresa alla quale sono affidati tutti i lavori, che realizzano l’intera opera) consentono alcune semplificazioni rispetto ai contenuti minimi del PSC”.
Ad esempio per quanto attiene i seguenti aspetti:
- la presenza di una sola impresa implica la valutazione di tutti i rischi e di tutte le situazioni prevedibili per l’esecuzione dei lavori a carico di un solo soggetto (il datore di lavoro dell’impresa stessa);
- le prescrizioni relative ai contenuti minimi del PSC (di cui al punto 3.1.1. dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 sui contenuti del PSS) prevedono, alla lettera h) del punto 2.1.2, la possibilità di attivare il servizio di gestione delle emergenze di tipo comune: in questo caso (redazione del PSS) non è applicabile tale opzione poiché non sono presenti più imprese. L’impresa organizza il servizio di gestione delle emergenze al quale dovranno fare riferimento gli eventuali lavoratori autonomi sub-affidatari;
- le possibili interferenze tra le lavorazioni sono esclusivamente quelle c.d. ‘interne’ all’impresa obbligata a redigere il PSS, cioè quelle tra le squadre dei lavoratori dipendenti di tale impresa e tra queste e gli eventuali lavoratori autonomi sub affidatari operanti in cantiere: l’impresa dovrà provvedere ad eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti a tali interferenze.
È necessario revisionare, aggiornare, modificare ed integrare il piano ogni qual volta intervengano modifiche significative alla situazione lavorativa ipotizzata, soprattutto se correlate alla salute e la sicurezza dei lavoratori (ad esempio, introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie e modifiche all’organizzazione del lavoro)”.
Qualora invece dovesse subentrare almeno una nuova ulteriore impresa esecutrice il PSS rappresenterà il nucleo fondamentale del PSC divenuto a quel punto obbligatorio.
Indice del PSS:
1. ANAGRAFICA DELL’OPERA
1.1. Riferimenti all’appalto
1.2. Riferimenti all’area
1.3. Riferimenti al progetto
2. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA
3. FIGURE AZIENDALI RELATIVE AL CANTIERE
3.1. Datore di lavoro
3.2. Eventuale delegato alla sicurezza
3.3. Dirigenti e preposti
3.4. Servizio di Prevenzione e Protezione e suo Responsabile
3.5. Medico competente
3.6. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
3.7. Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze
3.8. Eventuali altri incarichi e mansioni in materia di sicurezza
4. RIFERIMENTI AL CANTIERE
4.1. Ubicazione del cantiere
4.2. Natura dei lavori da eseguire
4.3. Lavoratori dipendenti e autonomi presenti in cantiere
5. GESTIONE DELLE EMERGENZE
6. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE
7. ANALISI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
8. ANALISI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL CANTIERE
9. COORDINAMENTO
9.1. Programmazione e turni di lavoro
9.2. Interferenze
10. IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO
11. SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
12. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
12.1. Indicazione dei criteri seguiti per la valutazione dei rischi
12.2. Esito del rapporto di valutazione del rischio rumore
12.3. Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori
12.4. Rapporto relativo all’informazione, formazione e addestramento
13. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
14. ALLEGATI
15. DOCUMENTI TENUTI A DISPOSIZIONE
“I prerequisiti di un buon Piano Sostitutivo di Sicurezza”, scrive Stefania Zanirato, “sono:
- Essere imprescindibile per la tutela della sicurezza di chi lavora
- Essere integrato con i contenuti del POS
- Essere chiaro, per garantire il regolare svolgimento di tutte le attività di cantiere che avvengono contemporaneamente dalla stessa impresa.
La sfida più grande per l’appaltatore al momento della compilazione del PSS è proprio la precisione, per riuscire a rispettare i contenuti minimi dettati dal Testo Unico, senza dimenticare nulla nel loro trattamento”.
4. Piano Sostitutivo di Sicurezza e lavori privati
Nel caso di appalti privati, il PSS, poiché include il POS, soddisfa all’obbligo di redigere quest’ultimo, e dunque viene assimilato al POS in mancanza del PSC e in relazione a quanto disposto dall’articolo 96 del D.Lgs 81/2008.
Va ricordato che il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 ha introdotto i modelli semplificati dei piani di sicurezza, inclusa la predisposizione del PSS.
Il PSS non è dunque più un obbligo nei lavori pubblici, non lo è mai stato nei lavori privati, resta però un’ottima opzione preventiva nei lavori sia pubblici che privati; esistono modelli semplificati dello Stato, modelli elaborati dagli esperti, software oramai collaudati, e può sicuramente essere considerato uno strumento utile il cui uso resta auspicabile in molti casi.
5. Conclusioni
Non importano le opinioni, ma i fatti: il PSS è tuttora richiesto da alcune stazioni appaltanti, cosa ottima se si ha a cuore la sicurezza prima di tutto.
Il PSS è indicato nel Dlgs 81 quanto a contenuti minimi obbligatori. Esiste perfino un modello ministeriale semplificato.
Occorre capire due punti essenziali:
- il PSS è decisamente meglio del POS ai fini della sicurezza
- non è vietato chiederlo, anzi equivale ad una buona prassi.
Il PSS non è un doppione del POS.
Non è più prescritto obbligatoriamente dalla legge, ma non di meno è molto utile nei cantieri con una impresa dove è probabile arrivino altre imprese, in questo modo il PSC è già quasi pronto, e laddove la complessità del contesto, la dimensione dei rischi, consigli un documento assai più solido del POS, com’è fuori di ogni dubbio il PSS.
In conclusione va ancora sottolineato che due documenti, il Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza, sono simili per alcuni versi, dissimili per molti altri, non sono uguali. Hanno alcuni argomenti in comune, ma tanti altri differenti.
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza contiene gli stessi elementi del PSC (ad esclusione della stima dei costi). Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS è integrato con gli elementi del POS.
Dunque il PSS è composto dagli argomenti del PSC (ad esclusione dei costi della sicurezza) più gli argomenti del POS.
Perciò il PSS contiene i seguenti argomenti generali del PSC (e non del POS):
- il diagramma di Gantt;
- la descrizione del contesto in cui si trova l'area del cantiere;
- la descrizione sintetica dell'opera;
- lo studio dell'area del cantiere;
- il coordinamento generale del piano;
- la planimetria del cantiere.
Ugualmente nel PSS ritrovo i seguenti argomenti specifici del POS (e non del PSC):
- l'elenco delle opere provvisionali, macchine ed impianti;
- l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi;
- la formazione e informazione dei lavoratori;
- l'organizzazione delle emergenze.
PSS e PSC hanno in comune:
- lo studio delle lavorazioni;
- l'analisi dei rischi
- lo studio dell'organizzazione del cantiere.
6. La tabella delle differenze tra i piani di sicurezza
TABELLA DELLE DIFFERENZE TRA I PIANI DI SICUREZZA IN SINTESI
|
Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Michele Lanciano - likes: 0 | 14/11/2019 (10:26:01) |
Mi dispiace ma l'articolo contiene numerose imprecisioni, in primis che "il POS è contenuto nel PSS". Mentre il POS riguarda le attività specifiche di un'impresa e quindi può essere elaborato dal datore di lavoro, in quanto esperto del settore di cui si occupa, il PSS, che è un PSC senza costi della sicurezza, andrebbe elaborato (in quanto PSC) da un tecnico abilitato quale coordinatore della sicurezza. Il fatto che nell'articolo si riporti che alcuni enti appaltanti chiedano il PSS, è una strumentalizzazione di una condizione che va intesa in accezione negativa e non positiva, ovvero che gli enti appaltanti che chiedono il PSS non si sono ancora aggiornati. Elaborare un PSS, a mio avviso, certamente non risolve i problemi della sicurezza sul lavoro, perchè un POS fatto in maniera non corretta o imprecisa "equivale" ad un PSS non corretto e preciso, quindi imporre il PSS, anzichè il POS, non risolve la questione sicurezza. La frase "Qualora invece dovesse subentrare almeno una nuova ulteriore impresa esecutrice il PSS rappresenterà il nucleo fondamentale del PSC divenuto a quel punto obbligatorio" è quasi offensiva nei confronti di un eventuale CSE, della serie il PSS lo può fare chiunque e poi basta che il CSE lo copi per elaborare il PSC; senza considerare il fatto che una stessa ditta prima deve elaborare un PSS e poi un POS che deve essere convalidato dal CSE .... poi ci lamentiamo della durata dei lavori pubblici. Consigliare SEMPRE alle stazioni appaltanti, in ossequio al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile di cui agli articoli 2087 del Codice Civile e 15 del D. Lgs. n. 81/2008) di richiedere il PSS, è una forzatura che fuorvia chi legge l'articolo, secondo me, gli operatori del settore come l'esimio avv. Dubini, dovrebbero invitare a elaborare documenti come previsti dalla normativa corretti e circostanziati, più che invitare a fare di tutto per cautelarsi (i cantieri ormai sono pieni più di carta che di cemento, a mio avviso proprio per questa fuorviante cultura della sicurezza). Consiglio inoltre di rivedere il decreto 81, che in nessun passaggio declara che il PSS è sostitutivo del POS. |
Rispondi Autore: Emanuela Dal Santo - likes: 0 | 14/11/2019 (10:31:45) |
Concordo con Lanciano, con anche la precisazione che il PSC deve essere redatto in fase di progettazione, proprio per poter intervenire nel progetto per programmare/ migliorare la sicurezza del cantiere. Un PSC a posteriori, ovvero un PSS, non migliora alcunchè. Aggiungo che, in quanto richiesta specifica della stazione appaltante, al di fuori del dettato normativo, un PSS va pagato come costo della sicurezza, e su questo importo, non essendo riferito ad un obbligo di legge, penso che la Corte dei Conti possa eccepire senza ombra di dubbio. |
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0 | 14/11/2019 (11:58:34) |
Molto semplice. Il PSS nasceva per garantire il coordinamento anche in situazioni in cui, in presenza di più imprese, il coordinamento non era obbligatorio. Oggi il coordinamento è sempre obbligatorio e quindi è più che sufficiente il POS. Cominciamo a semplificare la gestione della sicurezza anche definendo pochi, ma efficaci, strumenti conosciuti e condivisi. La presenza del PSS nell'81 è un refuso. Perchè semplicemente non chiederne la cancellazione? Quante parti dell'81 dovrebbero essere aggiornate? mi viene in mente l'art.30 che cita, tra i sistemi di gestione, la OHSHAS 18001. Che succederà quando arriverà completamente a regime la UNI ISO 45001? Ci sarà qualcuno che tenterà di dare vita giuridica a uno standard morto? |
Rispondi Autore: Domenico Mannelli - likes: 0 | 14/11/2019 (14:41:16) |
Mi sembra un caso in cui tutti hanno ragione. L'avv Dubini ha ragione, come sempre, ad affermare che il PSS andrebbe ripristinato o imposto dalla stazione appaltante perchè contiene la descrizione del contesto in cui si trova l'area del cantiere e lo studio dell'area del cantiere, il che equivale a dire che tiene conto dei rischi in entrata e dei rischi in uscita di cui non c'è traccia nei POS.. Sicuramente però occorrerebbe spiegare perchè individuare i rischi in entrata e i rischi in uscita sia importante per i cantieri pubblici e non per quelli privati.Ha ragione chi paventa l'intervento della Corte dei Conti anche se non è condivisibile l'individuazione di un PSS come costo della sicurezza ma al più sarebbero costi della sicurezza le misure richieste per contenere i rischi in entrata e in uscita individuati nel PSS-. Ha ragione chi afferma che i cantieri ormai sono pieni più di carta che di cemento. Ha ragione chi afferma che occorre semplificare la gestione della sicurezza anche definendo pochi, ma efficaci, strumenti conosciuti e condivisi. Tutti hanno ragione ma i lavoratori nel cantiere continuano a morire. Allora forse qualcuno ha torto. Ma chi? |
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0 | 14/11/2019 (14:46:33) |
caro Mannelli, cosa propone? Io la mia proposta l'ho fatta, e non credo che tutti abbiano ragione, certamente non Dubini quando rimette in gioco, sulla base dell'opportunità un obbligo inesistente. |
Rispondi Autore: Domenico Mannelli - likes: 0 | 14/11/2019 (15:07:51) |
Caro Carlo, non sono in grado di dare soluzioni (non ho più l'età) ma comunque ritengo che consentire di fare un cantiere, anche se "piccolo", senza uno strumento che imponga l'analisi dei rischi in entrata e in uscita sia tecnicamente assurdo ai fini della sicurezza e purtroppo la cronaca infortunistica lo ha ampiamente dimostrato, spesso con vittime adolescenti. |
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0 | 14/11/2019 (15:14:45) |
Caro Domenico, cosa significa valutare i rischi in entrata e in uscita? l'81 è chiarissimo e dice che vanno valutati tutti i rischi, sempre. Se poi è necessario fornire delle linee guida su come valutare i diversi fattori di rischio e quando farlo, spazio libero. Ma non complichiamo l'interpretazione e l'applicazione di un sistema giuridico già di suo complicato. |
Rispondi Autore: Riccardo Coletti - likes: 0 | 14/11/2019 (15:51:02) |
La mia opinione è che nel DL 81 esiste già l'art. 26: quando non è previsto il PSC, è comunque necessario valutare le eventuali interferenze, e per questo si fa un DUVRI. Se per fare i lavori è prevista una sola impresa e non ci sono interferenze fra il cantiere e l'esterno dello stesso, allora è sufficiente il POS |
Rispondi Autore: michele lanciano - likes: 0 | 14/11/2019 (23:47:04) |
perdonatemi, ma essere diplomatici dopo certi commenti è difficile è assurdo dire che nel POS non vengono valutati i rischi dell’area di cantiere e quelli relativi all’ingresso e uscita dal cantiere ... inoltre, come è noto in italia entrare/uscire dal cantiere è la prima causa di incidenti gravi signori per favore, i lavoratori si fanno male e noi riesumiamo il pss che nelle migliori delle ipotesi verrà elaborato a guisa di membro di animale domestico e nessun lavoratore mai leggerà? la chiamate sicurezza questa? |
Rispondi Autore: Riccardo Fontani - likes: 0 | 15/11/2019 (12:14:50) |
Buongiorno. Mi permetto di riportare alcune considerazioni per vedere la questione da un altro punto di osservazione. L’obbligo di redazione del PSS fu introdotto il 19 dicembre 1998 dall’art. 31, comma 1-bis, della Legge 415/1998, ed è venuto meno il 19 aprile 2016, con l’entrata in vigore del Dlgs 50/2016. L’origine del DUVRI è invece successiva (posteriore addirittura all’emanazione del DLgs 163/2006 che confermava il PSS) e risale al 25 agosto 2007, quando la Legge 123/2007 sostituì il comma 3 dell’art. 7 del Dlgs 626/1994. Quindi, già allora poteva essere abolito il PSS, in quanto il DUVRI ne faceva e ne fa le veci. Probabilmente, il legislatore ha ritenuto di poter attendere l’abrogazione dell’intero DLgs 163/2006 pensando bene di non riconfermarlo nel DLgs 50/2016 per non creare il doppione di un documento già richiesto dalla normativa vigente. Occorre notare che inizialmente il DUVRI era previsto solo per gli appalti di lavori (sia pubblici che privati in quanto il DLgs 81/2208 non fa tale distinzione) in cui il committente fosse un datore di lavoro; solo dopo (il 20/08/2009 con le modifiche apportate dalla Legge 106/2009) fu esteso ai servizi e alle forniture. Nell’ultimo periodo di vigenza dell’obbligo di elaborazione del PSS, quest’ultimo era richiesto solo per gli appalti di lavori pubblici conferiti ad una sola impresa o ad un singolo lavoratore autonomo. Pertanto, negli analoghi appalti di lavori privati, non essendo necessaria la redazione del PSC e non prevista quella del PSS, era obbligatorio il DUVRI - nel rispetto delle eccezioni dettate dall’art. 26, c. 3-bis, del DLgs 81/2008 (introdotte con la Legge 106/2009) - che teneva conto anche dei costi della sicurezza per i rischi da interferenze. L’abolizione del PSS rappresenta semplicemente l’obbligo di redazione del DUVRI anche agli appalti di lavori pubblici, nei caso in cui non sia necessaria la redazione del PSC; obbligo forse disatteso, ma che è sempre esistito almeno per gli appalti di lavori privati, in quanto, come già setto, l’art. 26 del DLgs 81/2008 si applica agli appalti di lavori, oltre che di servizi e forniture. Restano esclusi solo gli appalti di lavori pubblici e privati di breve durata (minore di cinque uomini-giorno), se esenti dai rischi particolari previsti dall’art. 26, c. 3-bis, del DLgs 81/2208. La ratio è quella di elaborare il DUVRI unicamente quando nelle attività commissionate possa esserci interferenza fra i lavoratori delle imprese appaltatrici e quelli del datore di lavoro committente, con l’auspicio che sia redatto in quelle occasioni nelle quali sai veramente necessario, in quanto la vera sicurezza nelle attività in appalto si realizza realmente con la cooperazione fra le imprese e non con documenti che non sono poi utilizzati, ma predisposti al solo fine dell’assolvimento ad un adempimento burocratico. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 18/11/2019 (10:00:24) |
Ringrazio Domenico Mannelli per l'approccio equilibrato e per aver afferrato il senso profondo dell'articolo. Il PSS è un'opportunità per fare più sicurezza: chi vuole la colga, chi non vuole si astenga dall'insultare l'intelligenza altrui. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 18/11/2019 (10:19:07) |
La più recente sentenza della Cassazione sul Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) afferma quanto segue: " Il PSS, per sua natura, deve ritenersi assimilabile ad un Documento di Valutazione dei Rischi. Al riguardo, vanno richiamati i princìpi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte circa la responsabilità del datore di lavoro per la redazione di un DVR inadeguato. Come finora detto, l’infortunio si è verificato poiché il rischio connesso all’operazione di taglio degli alberi affidata al lavoratore non era stato previsto e valutato e dunque non erano state assunte tutte le necessarie cautele per evitare che l’operaio potesse trovarsi in condizioni di difficoltà per la pendenza del terreno, nonostante avesse già svolto in passato tale attività. La presenza di altri soggetti titolari di differenti posizioni di garanzia non esonerava il datore di lavoro dal preciso obbligo di legge posto a suo carico di individuare le situazioni di rischio proprie di quella specifica operazione e dall’approntare le procedure di sicurezza necessarie per fronteggiarle. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, infatti, il committente, soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera, è titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, consentendogli di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza (Sez. 4, n. 37738 del 28/05/2013, Gandolla, Rv. 256635)". Cassazione Penale, Sez. 4, 04 settembre 2019, n. 37000 |