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D.Lgs. 81/2008: le modifiche relative a DVR, DUVRI, PSC e POS
Empoli, 22 Apr – Con l’obiettivo dichiarato di semplificare e razionalizzare adempimenti e normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in questi ultimi anni più che a vere novità, rispetto alla cornice del D.Lgs. 81/2008, abbiamo assistito a variazioni, aggiornamenti, semplificazioni, più o meno reali e compiute, della normativa preesistente.
Il problema, in questo caso, è che, se non c’è sufficiente informazione, le molte variazioni rischiano di rendere la normativa ancora più oscura.
E per questo motivo torniamo anche oggi a riepilogare alcune modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) attraverso la presentazione di un intervento al seminario “ Le più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008” che si è tenuto a Empoli il 27 novembre 2015.
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L’intervento “Adempimenti relativi a DVR, DUVRI, PSC e POS”, a cura dell’Ing. Alessandro Matteucci (UFC PISLL – ASL 10 Firenze), si sofferma in particolare sulle novità relative a documenti, piani e modelli rilevanti per la gestione della sicurezza aziendale.
Riguardo al Documento di Valutazione dei Rischi viene innanzitutto ricordato il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 con cui sono state recepite le "procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008.
E il Testo Unico specifica che:
- i datori di lavoro di imprese fino a 10 addetti “effettuano” la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (Art. 29 c.5 );
- le procedure sono “utilizzabili anche per imprese fino a 50 addetti” (Art. 29 c.6).
Il decreto interministeriale fa poi riferimento anche ad un monitoraggio sull’applicazione delle procedure entro 24 mesi dall'emissione del decreto. Monitoraggio che si fa ancora attendere...
Parliamo brevemente del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e ricordiamo le modifiche al Testo Unico seguite al decreto-legge 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98:
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (...) 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. (...) 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. (...) |
In particolare l’Ing. Matteucci si sofferma sul contenuto del documento Inail “ L’elaborazione del Duvri” e sui casi specifici in cui i rischi di interferenza sono trattati o meno da PSC o DUVRI.
E ricorda anche quanto indicato riguardo alla valutazione dei rischi da interferenza nel caso di “mere forniture di materiali ed attrezzature”:
- Art. 26 c. 3-bis: esclude la redazione del DUVRI;
- Art. 96 c. 1-bis: esclude la redazione del POS;
- rimangono gli obblighi dei commi 1 e 2 dell'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) fra cui l'informazione reciproca.
E per mera fornitura si intende una “fattispecie nella quale la fornitura avviene senza che i lavoratori dell'impresa fornitrice contribuiscano alla realizzazione dell'opera”.
Si segnala anche la Circolare del 10 febbraio 2011 del Ministero del Lavoro che riporta indicazioni sull’obbligo o meno di POS e DUVRI nelle forniture di calcestruzzo.
Veniamo ai nuovi modelli semplificati di PSC, POS, PSS e Fascicolo dell’Opera e ricordiamo il nuovo articolo introdotto nel Testo Unico dal decreto-legge 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98:
Articolo 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi |
I modelli semplificati sono stati individuati dal Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014, “Individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo”.
Si sottolinea che l’adozione dei modelli semplificati di POS, PSC, PSS e Fo è facoltativa.
Infatti:
- Art. 1 - Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs.
81/08, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici possono predisporre il POS utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato I al presente decreto;
- Art. 2 - Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. 81/08, i coordinatori possono predisporre il PSC utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato II al presente decreto;
- Art. 3 - Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al d.lgs.n. 163 del 2006, l’appaltatore o il concessionario possono predisporre il PSS utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato III al presente decreto;
- Art. 4 - Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. 81/08, i coordinatori possono predisporre il fascicolo dell’opera utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato IV al presente decreto.
L’intervento sottolinea poi che, essendo già definiti i contenuti minimi nell’allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) il decreto ministeriale “non può ridefinirli, quindi ...più che di un modello semplificato, si tratta semplicemente di un modello (o standard)”.
Sono infine presentati nel dettaglio i nuovi modelli.
Ad esempio ricorda, riguardo al POS - il Piano Operativo di Sicurezza che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17 co. 1, lett. a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV – che la redazione deve essere improntata su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei DPI, le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare ed i ruoli che vi devono provvedere.
E riguardo al PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) si indica che il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell’art. 15 D.Lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP.
Riportiamo alcune considerazioni finali dell’autore riguardo ai nuovi modelli:
- l’adozione dei modelli semplificati di POS, PSC, PSS e Fo è facoltativa. Questo ne favorirà l’uso?
- Contenuti minimi degli allegati XV e XVI “esplicitati con maggiore sistematicità e (in qualche caso) con maggior chiarezza;
- più che di un modello semplificato, si tratta di un modello, ovvero di uno standard;
- nuova e positiva l’attenzione alla registrazione degli scambi di informazione tra committente, CSE, datori di lavoro e RLS”;
- viene rilevata la “probabile” intenzione del Legislatore “di ‘ridurre’ le ‘dimensioni’ dei Piani di Sicurezza ‘omnicomprensivi’”.
“ Adempimenti relativi a DVR, DUVRI, PSC e POS”, a cura dell’Ing. Alessandro Matteucci (UFC PISLL – ASL 10 Firenze), intervento al seminario “Le più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008” (formato PDF, 4.13 MB).
Tiziano Menduto
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