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Coordinatori della sicurezza: quali sono i compiti del CSP?

Coordinatori della sicurezza: quali sono i compiti del CSP?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: POS, PSC, PSS

07/12/2021

Un documento si sofferma sui fondamentali per i coordinatori della sicurezza in edilizia. CSP e CSE possono coincidere? Quando redigere il PSC? Cosa deve fare il CSP per svolgere il proprio compito?

Brescia, 7 Dic – Per i coordinatori per la sicurezza, figure professionali introdotte ormai da alcuni anni nel nostro ordinamento, “certamente alcuni aspetti, non ancora completamente chiari del loro ruolo e delle loro competenze, verranno meglio compresi man mano che la giurisprudenza si arricchirà (purtroppo!) di casi e sentenze”.

 

A ricordare in questi termini gli aspetti non chiari, ma fornendo anche molte informazioni utili sui coordinatori per la sicurezza è un documento prodotto dall’Ing. Brunello Camparada – “I fondamentali per i coordinatori della sicurezza” – su cui ci siamo già soffermati in passato, ma che presentiamo oggi nella versione aggiornata al 26 agosto 2021.

 

Il documento ricorda che i coordinatori per la sicurezza sono due e “sono così definiti dall’art. 89 del D. Lgs. 81/08:

  • coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: ‘soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91’. È comunemente indicato con l’acronimo CSP.
  • coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: ‘soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice’. È comunemente indicato con l’acronimo CSE”.

 

Per approfondire la conoscenza del ruolo dei coordinatori per la sicurezza, ci soffermiamo oggi, in relazione ai contenuti del documento dell’Ing. Camparada, sui seguenti argomenti:


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Coordinatori: CSP e CSE possono coincidere?

Una volta riportate le definizioni dei coordinatori il documento si sofferma sulla possibilità che CSP e CSE coincidano.

 

Camparada indica che non solo “nulla osta che i due coordinatori coincidano con la stessa persona”, ma ciò “è raccomandabile” e una sua una nota riporta che “a suo tempo, fu proposto, attraverso i canali istituzionali, di unificare le due figure in una sola da denominare ‘coordinatore per la sicurezza’”, ma la proposta “non ebbe alcun esito”.  

 

È raccomandabile per vari motivi fra i quali:

  • “si evitano incomprensioni e discussioni fra i due coordinatori;
  • un CSP poco attento all’etica professionale e poco scrupoloso, nel redigere il PSC potrebbe essere indotto a fissare norme e regole eccessivamente rigide (tanto non sarà lui a verificarne l’attuazione) e a non approfondire o addirittura tralasciare gli aspetti più critici e più spinosi (ci penserà poi il CSE);
  • un CSE, altrettanto poco attento all’etica professionale, potrebbe criticare continuamente il PSC (che non ha redatto lui), potrebbe non condividerne alcune parti che deve comunque far rispettare”.

 

Coordinatori: quando deve avvenire la redazione del PSC?

Si segnala che, secondo le definizioni riportate, i compiti in capo al CSP “sono la redazione del PSC e del fascicolo con le caratteristiche dell’opera, mentre i compiti in capo al CSE sono più variegati”.

 

Dunque il CSP deve redigere il PSC ed il fascicolo con le caratteristiche dell’opera ed “entrambi debbono essere redatti durante la fase di progettazione; quale progettazione? Quella preliminare o quella definitiva o quella esecutiva? Il D. Lgs. 81/08 non lo precisa, però fornisce alcuni indizi”.

Anzitutto – continua il documento – “dice (art. 90, comma 3) che il CSP deve essere designato dal committente o dal responsabile dei lavori ‘contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione’, mentre nel comma 1 del medesimo articolo individua come momento fondamentale della progettazione quello ‘delle fasi di progettazione dell’opera’ individuando la prima di esse nel ‘momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative’. Ne segue che si tratta certamente della progettazione definitiva, ossia della fase progettuale durante la quale il CSP può utilmente colloquiare col progettista (o con i progettisti, se più di uno) ricevendo e dando suggerimenti e collaborazione per la più idonea scelta, sotto il profilo della sicurezza e della salute, delle procedure esecutive da inserire sia nel PSC, sia nel fascicolo”.

 

Inoltre quanto appena detto “vale anche per i cantieri in cui è assente il CSP ma è presente il CSE col compito di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo tecnico; in altri termini, in questi casi, il CSE deve essere designato nella fase della progettazione definitiva. Purtroppo talvolta non è così ed il CSP viene individuato a progetto già concluso e definito (per non dire di quando viene individuato a lavori già iniziati) e quindi, in questi casi, la collaborazione così caldamente auspicata, di fatto resta una chimera”.

 

Riportiamo dal documento un diagramma di flusso relativo ai compiti del coordinatore per la progettazione:

 

 

Coordinatori: cosa deve fare il CSP per svolgere il proprio compito?

Infine riportiamo dal documento (e con riferimento al diagramma di flusso sopra riportato) alcune indicazioni più dettagliate riguardo ai compiti del coordinatore per la progettazione: cosa deve fare il CSP per svolgere il proprio compito?

 

L’Ing. Camparada indica che una possibile successione di fasi, in ordine cronologico, “è questa:

  • acquisire l’incarico, raccogliere informazioni generali sul tipo di opera da realizzare, fare la propria offerta, definire il compenso e le modalità di pagamento. Questa fase può sembrare ovvia e banale, ma non è così; a parte l’aspetto tutt’altro che trascurabile del compenso, è evidente che questa è la fase in cui il CSP valuta se può accettare l’incarico (in funzione del tipo di opera e di eventuali altri impegni concomitanti) ed ha, in genere, il primo contatto col committente o con i suoi collaboratori. È peraltro evidente che tale fase perde parte del proprio significato nel caso di CSP dipendenti dal committente, come avviene nel caso, ad esempio, delle aziende distributrici di servizi pubblici che decidono di realizzare il coordinamento per la progettazione al proprio interno (in questi casi l’incarico è, di fatto, un ordine cui il CSP ben difficilmente può opporsi);
  • incontrare il committente e/o il responsabile dei lavori unitamente al progettista (o ai progettisti, se più di uno) per acquisire notizie più dettagliate sull’opera da realizzare, per suggerire e/o concordare eventuali soluzioni tecniche particolari, per chiedere di inserire nel progetto eventuali elementi utili per la manutenzione futura dell’opera da realizzare, per acquisire il computo metrico, i disegni ed ogni altra documentazione utile a comprendere le caratteristiche dell’opera da realizzare, per acquisire tutti gli elementi necessari per la redazione del PSC e del fascicolo (dati anagrafici, data di inizio e fine lavori, programma di massima dei lavori, eventuali vincoli, eventuali prescrizioni di enti ed autorità varie, relazioni geognostiche, eventuali imprese già individuate, eccetera) ed altre notizie utili; gli incontri naturalmente possono essere più di uno. Nel caso particolare di committenti privati, è anche l’occasione per illustrare quali sono i ruoli e le responsabilità delle varie figure (in particolare ricordando al committente o al responsabile dei lavori che potrebbero essere oggetto di sanzioni penali o amministrative);
  • eseguire un sopralluogo nell’area o nell’ambiente dove dovrà essere realizzata l’opera eseguendo, se del caso, schizzi e fotografie. Questa fase è assolutamente necessaria ed è fondamentale se vuole redigere correttamente piano e fascicolo. Solo con un accurato sopralluogo si rende conto della natura del terreno (pianeggiante o meno, incolto o meno, presenza di alberi o meno, eccetera), degli accessi, degli eventuali vincoli o impedimenti presenti (linee elettriche, gasdotti, fabbricati adiacenti, eccetera) e di altri fattori che possono influenzare le sue scelte;
  • redigere il PSC ed il fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
  • consegnare il PSC ed il fascicolo al committente (o al responsabile dei lavori) ed eventualmente illustrarne loro i punti salienti. È consigliabile che la consegna avvenga con una lettera o con una nota di accompagnamento o con la PEC”.

 

È, infine, evidente che “alcune delle fasi sopra esposte sono assenti o di scarso rilievo se il CSP è dipendente del committente (ad esempio, è il funzionario di un ente pubblico) e/o se coincide col committente stesso o col progettista o col responsabile dei lavori”.

 

Concludiamo segnalando che nei prossimi articoli ci soffermeremo anche sui compiti “variegati” del CSE e su altri aspetti come le riunioni di coordinamento e le visite in cantiere con riferimento alla versione aggiornata del documento “I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”.

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, documento elaborato dall’Ing. Brunello Camparada, revisione 2021, ultimo aggiornamento 26 agosto 2021.

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 



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