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Vademecum per il montaggio di eventi temporanei

Vademecum per il montaggio di eventi temporanei
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ponteggi e opere provvisionali

18/09/2015

Disponibile un vademecum per la gestione della sicurezza nelle attività di montaggio e smontaggio di strutture per eventi temporanei: indicazioni per le attività escluse dal campo di applicazione del DI 22 luglio 2014.

 
In occasione del convegno “La sicurezza è sempre di moda”, tenutosi a Milano il 14 settembre u.s., ASL Milano ha realizzato e presentato il “Vademecum per la gestione healt and safety delle attività di montaggio e smontaggio di strutture per eventi temporanei in occasione dell’esposizione mondiale Expo 2015 di Milano”.
 
Il documento è stato redatto al fine di fornire una guida operativa per i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella organizzazione, realizzazione e gestione di spettacoli ed eventi temporanei sia in occasione di EXPO 2015 che sul territorio Milanese.
Pubblichiamo un estratto del documento.
 

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Attività escluse dal campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014
Qualora le attività di allestimento e disallestimento non ricadano nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ovvero nel campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014, e in ogni caso durante le fasi di “spettacolo/evento”, dovranno comunque essere ottemperate le prescrizioni di cui al titolo I e seguenti del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art 26 del D.Lgs. 81/2008.
 
In tale contesto, oltre ai generali obblighi sempre previsti per ogni datore di lavoro, i rischi interferenziali (intesi non solo come contemporanea compresenza nel luogo di lavoro di più imprese, ma anche quelli derivanti da interferenze temporali/spaziali, da rischi immessi nel luogo di lavoro dalle imprese esecutrici o anche da rischi già presenti sul luogo di lavoro) dovranno sempre essere valutati dal Datore di Lavoro Committente e dai Datori di Lavoro Esecutori mediante le previsioni di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
 
Al fine di innalzare i livelli generali di tutela e considerata la particolare situazione caratterizzante di alcuni sito come ad esempio quello di EXPO 2015, ad integrazione della procedura prevista dalla normativa citata si consiglia di prevedere la presenza di un “Incaricato” del Datore di Lavoro Committente cui delegare compiti di vigilanza e controllo sul rispetto delle procedure previste nel DUVRI che deve essere particolarmente costante data la repentina evoluzione delle attività .
 
Lo schema che segue riassume graficamente i principali obblighi previsti per la gestione dei rischi in attività escluse dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e del D.I. 22 luglio 2014, indicandone il flusso delle informazioni.
 
Figura 6. Schema di flusso per opere rientranti nel campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014
 
 
Documentazione necessaria
Nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni sopra citate, il seguente elenco di documentazione può essere considerato utile al fine di dimostrare l’adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente
 
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal Datore di Lavoro Committente delle attività e condiviso dai datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti in cantiere;
-Documentazione di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, per ogni impresa operante in cantiere;
-Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici temporanei qualora utilizzati durante le fasi di allestimento o disallestimento;
-Attestati di formazione, ad opera dei datori di lavoro, specifici per mansione, di tutti lavoratori presenti in cantiere, alla luce dell’entrata in vigore degli accordi Stato-Regioni circa la formazione generale e specifica dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti (art. 37 D.Lgs. 81/2008) e la specifica formazione del personale addetto alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro (art. 73 comma 4 D.Lgs. 81/2008);
-Attestati di formazione/abilitazione redatti ai sensi all’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, degli addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee e per coloro i quali operano su funi.
-Attestati di formazione ai corsi integrativi previsti dall’articolo del D.I. 22 luglio 2014 previsti per gli addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee e per coloro i quali operano su funi;
-Attestati di formazione, ad opera dei datori di lavoro del personale incaricato della gestione delle emergenze, antincendio e primo soccorso corredati da relative nomine e attestati di formazione ed aggiornamento specifici così come previsto dal D.M. 388/03 e dalla circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – DCFORM n. 0005987 del 23/02/11
-elenco dei preposti di ciascuna impresa operante, corredato da relativa nomina ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08 e attestazione dell’avvenuta formazione con specifico riferimento alle modalità e contenuti previsti dall’Accordo Stato Regione;
 
Con riferimento alle attrezzature presenti in fase di allestimento/evento:
-copia dei manuali di istruzioni delle attrezzature di lavoro e di sollevamento impiegate in cantiere,
-dichiarazione di conformità CE di ogni attrezzatura di lavoro, (riportante i numeri di fabbrica/di serie delle attrezzature di lavoro se immesse sul mercato conformemente al D.Lgs. 17/2010);
-Per macchine, apparecchi o utensili immessi sul mercato precedentemente al 1996:
-attestazione di rispondenza ai requisiti di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008;
 
Con riferimento agli apparecchi di sollevamento, oltre ai punti precedenti:
-Elenco apparecchi di sollevamento che verranno impiegati, riportante almeno le seguenti informazioni: marca, modello, matricola, portata.
-Registro di controllo previsto dal costruttore, compilato ed aggiornato in ogni sua parte ai sensi dell’articolo 71 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 81/2008;
-documentazione attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo ai sensi dell’articolo 71 comma 10 del D.Lgs. 81/2008
-denuncia di prima installazione all’INAIL (ad esclusione degli apparecchi di sollevamento denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici ad una o più funi” e non rientranti nella definizione di cui alla norma UNI ISO 4306 -1, secondo quanto stabilito dalla circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 13/08/2012);
-documentazione tecnica circa i sistemi di controllo e comando degli apparecchi di sollevamento (motor controller).
 
Con riferimento agli accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie:
- Elenco accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie che verranno impiegati, riportante almeno le seguenti informazioni: marca, modello, matricola, portata;
- dati identificativi del proprietario di tali accessori di sollevamento e dell’azienda/e installatrice/i o utilizzatrice/i;
- Ultimo controllo trimestrale delle funi/catene ai sensi del punto 3.1.2. dell’allegato VI del D.Lgs. 81/2008;
- Accessori di sollevamento immessi sul mercato a far data dal 1996:
.Dichiarazione di conformità CE:
.redatta ai sensi dell’articolo 2 comma 2 lettera a) del DPR 459/96 per accessori di sollevamento immesse sul mercato a partire dal 1996 e sino al 2010 riportante le informazioni di cui all’allegato II del DPR 459/96.
.redatta ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera e) del D.Lgs. 17/2010 per macchine immesse sul mercato a partire dal 2010 riportante le informazioni di cui all’allegato II del D.Lgs. 17/2010;
-Catene, funi e cinghie immesse sul mercato a far data dal 2010:
.Dichiarazione di conformità CE:
.Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana
 
 
 
 
Riferimenti normativi
 
 
 
 
 
 




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