Normativa: circolari e decreti ministeriali sulla sicurezza dei ponteggi
Roma, 11 Gen – Per quanto riguarda la sicurezza dei ponteggi sono diversi i quesiti e le criticità che in questi anni hanno portato il Ministero del lavoro a elaborare, attraverso circolari e lettere circolari, specifiche risposte e/o indicazioni.
Ad esempio sono stati necessari “chiarimenti in relazione all’uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi”, in relazione alla liceità “dell’uso promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati”. Un altro approfondimento ministeriale ha riguardato l’utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname”, in relazione al diffondersi della tendenza, “nell’impiego di ponteggi metallici fissi, a sostituire gli elementi di impalcato costituiti da tavole in legname, con impalcati costituiti da elementi metallici prefabbricati”.
A ricordare in questi termini le varie circolari e lettere circolari che hanno affrontato il tema della sicurezza dei ponteggi è il documento Inail “ I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) e pubblicato nel 2021.
Se in precedenti articoli abbiamo ricordato i riferimenti ai ponteggi contenuti nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico) e le istruzioni presenti in due circolari (44/1990 e 132/1991), oggi ci soffermiamo, sempre con riferimento al contenuto del documento Inail, su altri provvedimenti e norme:
- La circolare 20/2003: l’uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi
- La lettera circolare del 1995: elementi di impalcato metallico e tavole in legname
- Le indicazioni per i ponteggi: i decreti legislativi e i decreti ministeriali
La circolare 20/2003: l’uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi
Partiamo dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 23 maggio 2003 in ordine ai chiarimenti in relazione all’uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.
Nella circolare si fa riferimento ad un quesito concernente la liceità dell’uso promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati. E al riguardo, si ritiene comunque opportuno “esprimere alcune indicazioni in merito alla suddetta problematica al fine di fornire utili elementi di valutazione per un’omogenea applicazione della normativa di sicurezza”.
Si indica che per uno specifico schema di ponteggio non è consentito, e quindi non trova applicazione l’art. 32 del d.p.r. n. 164/56 (abrogato dal D.Lgs. 81/2008), l’uso promiscuo di elementi di ponteggio a:
- telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
- montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
- tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse”.
Infatti le autorizzazioni ministeriali dei ponteggi metallici “si riferiscono, ciascuna, ad un complesso di componenti ben individuati il cui corretto impiego - secondo gli schemi autorizzati - è condizione indispensabile perché ne sia garantito il livello di sicurezza accertato dagli esami e dalle prove effettuate sui prototipi”.
Ciò considerato, in ordine alla possibilità di utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati, nella circolare si indica che tale possibilità “debba essere consentita esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purché vengano soddisfatte le condizioni di seguito elencate:
- Lo schema specifico di utilizzo deve essere realizzato in base ad un progetto, ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. n. 164/56, firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione” (ricordiamo che gli articoli 131, 132 e 133 del Testo Unico forniscono ora le informazioni relative ad autorizzazioni, relazioni e progetti);
- il progetto suddetto deve contemplare, oltre agli aspetti statici specifici, anche i requisiti di accoppiabilità fra i due tipi di ponteggio sovrapposti, i quali inoltre devono appartenere, ciascuno, ad una unica autorizzazione ministeriale;
- gli elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per la realizzazione della particolare partenza, devono appartenere ad una classe di carico (costruzione o manutenzione) non inferiore a quella del ponteggio a telai prefabbricati;
- il piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti deve essere correttamente ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali;
- sia per la realizzazione degli irrigidimenti orizzontali del piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti, che per la realizzazione del requisito di accoppiabilità fra gli stessi, devono essere utilizzati solo elementi di ponteggio, appartenenti alle autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti, o elementi di ponteggio a tubi e giunti appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale;
- in cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a richiesta dell’organo di vigilanza, oltre al progetto di cui al punto1, i libretti di autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti e, se utilizzato, il libretto relativo al ponteggio a tubi e giunti”.
La lettera circolare del 1995: elementi di impalcato metallico e tavole in legname
Veniamo al secondo punto presentato in premessa, l’utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname.
Se ne occupa la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro del 9 febbraio 1995.
Il documento ribadisce il diffondersi della tendenza, nell’impiego di ponteggi metallici fissi, a “sostituire gli elementi di impalcato costituiti da tavole in legname, con impalcati costituiti da elementi metallici prefabbricati”.
Trattandosi di materia che interessa la sicurezza dei lavoratori, la lettera circolare indica che “purché agli impalcati metallici sia richiesta esclusivamente la funzione di costituire un piano di lavoro a sostegno dei carichi di servizio - e non anche quella strutturale di collegamento fra le stilate contigue, che in ogni caso deve essere realizzato mediante i correnti e le diagonali in pianta previsti dallo schema di tipo relativo al ponteggio con impalcati in legname - è consentita la sostituzione degli impalcati in legname con elementi di impalcato metallici prefabbricati alle seguenti condizioni:
- gli elementi di impalcato metallico prefabbricato devono far parte di un ponteggio autorizzato;
- il disegno esecutivo di cui al comma l dell’art. 33 del d.p.r. n. 164/56 - firmato, dal responsabile del cantiere ovvero, quanto esista obbligo di calcolo, dal progettista - deve prevedere espressamente la presenza di impalcati metallici prefabbricati;
- in cantiere devono essere tenute a disposizione, copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’ultimo comma dell’art. 30 del d.p.r. n. 164/56, sia per gli elementi che costituiscono lo schema tipo di ponteggio, sia per gli elementi di impalcato metallico prefabbricati;
- il responsabile del cantiere o, quando previsto, il progettista, abbia accertato ed annotato, nel disegno esecutivo, l’osservanza dei seguenti punti:
- la capacità portante dell’elemento di impalcato metallico prefabbricato da identificare attraverso il riferimento del marchio, del tipo e degli estremi dell’autorizzazione ministeriale nei confronti dei carichi di servizio previsti per il tipo di ponteggio (da costruzione o da manutenzione), da accertarsi mediante esame degli specifici punti previsti dalle due autorizzazioni ministeriali;
- compatibilità dell’elemento di impalcato metallico prefabbricato con lo schema strutturale, da valutarsi previo esame delle condizioni di sicurezza, quali:
- la compatibilità dimensionale;
- la compatibilità del sistema di agganci con i traversi,
- la possibilità di montaggio senza interferenze con gli elementi strutturali e con gli impalcati contigui;
- la funzionalità dei sistemi di fermo dell’impalcato ai fini dell’unione con la struttura del ponteggio,
- la possibilità di corretto montaggio della fascia fermapiede”.
Le medesime suddette precisazioni “sono applicabili all’impiego della fascia fermapiede metallica in luogo della fascia fermapiede in legname”.
Anche in questo caso ricordiamo che il riferimento normativo per autorizzazioni e progetti è ora quanto contenuto nel Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 81/2008.
Le indicazioni per i ponteggi: i decreti legislativi e i decreti ministeriali
Dopo aver parlato, in merito ai requisiti previsti nella legislazione nazionale, del D.Lgs. 81/2008, dei suoi allegati e di diverse circolai ministeriali il documento Inail si sofferma anche su alcuni articoli contenuti nel Decreto Ministeriale del 2 settembre 1968 con riferimento al riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per ponteggi metallici fissi.
Infatti le norme presente nel decreto riguardano “deroghe di carattere generale” limitatamente alla “fabbricazione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi, a condizione che siano adottati i mezzi o i sistemi di riconosciuta efficacia ai fini della sicurezza del lavoro”.
Ad esempio (articolo 2) ammessa la “deroga alla disposizione sulla distanza reciproca dei traversi di cui all’art. 22, ultimo comma, del decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956, a condizione che:
- la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m. 1,80;
- il modulo di resistenza degli elementi dell’impalcato relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall’impiego di tavole poggianti traversi disposti ad una distanza reciproca m. 1,20 e aventi spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo di resistenza può essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d’impalcato di dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente non minore di 4 x 30 cm. ovvero di 5 x 20 cm., sia di elementi d’impalcato compositi aventi caratteristiche di resistenza adeguata”.
Il decreto, che vi invitiamo a leggere integralmente, comprende altre deroghe (disposizione sulle controventature trasversali, disposizione sui due correnti per ogni piano di ponte, disposizione sulla superficie della piastra di base metallica).
In conclusione, dopo aver presentato in un precedente articolo tutte le circolari (autorizzazioni, sicurezza, relazioni, controlli, verifiche, …), riprendiamo, sempre dal documento Inail, anche un breve elenco dei decreti legislativi e ministeriali a cui far riferimento per i ponteggi di facciata:
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e smi - Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
- DM del MLPS 19 settembre 2000 - Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di impalcati metallici prefabbricati per ponteggi metallici fissi aventi piani di calpestio in legno multistrato
- DM del MLPS 22 maggio 1992 n. 466 - Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per addetti al montaggio/smontaggio di ponteggi metallici fissi
- DM del MLPS 23 marzo 1990 n. 115 - Ponteggi metallici fissi con interasse dei montanti superiore a 1.80 m
- DM del MLPS 2 settembre 1968 - Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per ponteggi metallici fissi.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”, a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), con la collaborazione di Calogero Vitale (DIT, Inail), collana Cantieri, versione 2021 (formato PDF, 6.81 MB).
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