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Riliquidazione delle rendite Inail
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Le rendite Inail, a decorrere dal 1 gennaio 2004, subiscono una rivalutazione del 2,09%.
In base all’11 del D.Lgs. 38/2000, il “1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente. ”.
L’articolo tuttavia prevede che “…gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.”
Essendosi verificata una variazione pari all’11,92% tra la retribuzione media giornaliera rispetto a quella del 1998 (anno in cui si è avuta l’ultima variazione retributiva ai sensi della Legge 41/86), non si applica la variazione effettiva dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat, bensì opera la previsione di cui sopra.
La rivalutazione è stata approvata con la delibera 464/2004 del Commissartio Straordinario dell'Inail.
Dall’11,92% sono state riassorbite tutte le rivalutazioni relative al costo della vita dall’anno 2000 all’anno 2003, cosicché la riliquidazione con decorrenza 1° gennaio 2004 risulta pari a 2,09%.
La delibera.
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Le rendite Inail, a decorrere dal 1 gennaio 2004, subiscono una rivalutazione del 2,09%.
In base all’11 del D.Lgs. 38/2000, il “1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente. ”.
L’articolo tuttavia prevede che “…gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.”
Essendosi verificata una variazione pari all’11,92% tra la retribuzione media giornaliera rispetto a quella del 1998 (anno in cui si è avuta l’ultima variazione retributiva ai sensi della Legge 41/86), non si applica la variazione effettiva dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat, bensì opera la previsione di cui sopra.
La rivalutazione è stata approvata con la delibera 464/2004 del Commissartio Straordinario dell'Inail.
Dall’11,92% sono state riassorbite tutte le rivalutazioni relative al costo della vita dall’anno 2000 all’anno 2003, cosicché la riliquidazione con decorrenza 1° gennaio 2004 risulta pari a 2,09%.
La delibera.
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