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Un disegno di legge per contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo

Un disegno di legge per contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Nuove tecnologie

27/05/2022

Un disegno di legge correlato al lavoro di una commissione parlamentare di inchiesta propone precise disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali e a contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo.

Roma, 27 Mag – Nelle scorse settimane il nostro giornale si è soffermato sul lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, una Commissione che si è costituita il 12 maggio 2021 e che il 20 aprile 2022 ha approvato una interessante “ Relazione Intermedia sull’attività svolta” ricca di approfondimenti, riflessioni e spunti su come migliorare condizioni e sicurezza sul lavoro.

 

Nei sopralluoghi e nel lavoro della Commissione, come si legge nella relazione, è emerso un quadro preoccupante del fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori che si è evoluto significativamente nel corso degli ultimi anni. Si parla del fenomeno del “caporalato digitale” dove i lavoratori della gig economy hanno sostituito i braccianti agricoli.

Ormai, come ricorda il Sen. Gianclaudio Bressa, Presidente della Commissione parlamentare, intervenuto ad un recente convegno, “non è più soltanto il furgone a caricare al mattino i lavoratori in attesa della chiamata, ma è l’uso degli algoritmi che costituisce il fulcro per lo sfruttamento dei lavoratori”. Insomma c’è il rischio che “l’algoritmo e, più in generale, l’intelligenza artificiale, possano diventare strumenti senza controllo”.

 

A tale proposito la Commissione ha predisposto un disegno di legge - recante “Disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali e a contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo” - che propone una attuazione concreta del lavoro svolto in questi mesi.

 

 

L’articolo si sofferma sul nuovo disegno di legge con riferimento ai seguenti argomenti:

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Obblighi dell'impresa affidataria nei cantieri e nei contratti di appalto
Corso online di formazione per datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie che devono verificare in cantiere il rispetto delle prescrizioni di sicurezza dei lavori affidati.

 

Disegno di legge: tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali

Nella presentazione del disegno di legge si ribadisce che le proposte normative, contenute nel provvedimento, sono il frutto delle proposte elaborate dalla Commissione parlamentare nella relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commissione, approvata dalla Commissione stessa il 20 aprile del 2022.

 

In particolare l’articolo 1 reca disposizioni volte a “tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali”.

 

Infatti, come detto in premessa, si assiste ormai da alcuni anni alla nascita di fenomeni di sfruttamento del lavoro “quali, ad esempio, il caporalato digitale dove i lavoratori della gig economy si affiancano ai lavoratori già protagonisti di fenomeni di sfruttamento fino ad ora conosciuti (tipico il caso dei braccianti agricoli). Il luogo e l’orario di lavoro sono oggi concetti fluidi, regolati da una nozione normativa classica che necessita di una disciplina specifica e maggiormente al passo con i tempi in grado di tutelare le nuove esigenze di sicurezza”.

 

E l' utilizzo degli algoritmi – che “funzionano principalmente come sistemi atti a produrre canoni da considerare come standard al quale adeguarsi per massimizzare la performance dei lavoratori” - rischiano di diventare uno “strumento prescrittivo senza controllo”. E “questi congegni inoltre vengono oggi utilizzati per dirigere, controllare ed eventualmente sanzionare i lavoratori”.

 

L'articolo 1 individua “una serie di casi precisi in cui, qualora la prestazione avvenga tramite piattaforme digitali, si considera lavoratore subordinato chiunque si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale anche se la prestazione sia svolta in tutto in parte con strumenti che siano nella disponibilità del prestatore. Le precise condizioni individuate dall’articolo 1 per attribuire la qualifica di lavoratore subordinato traggono spunto dai diversi casi giurisprudenziali già affrontati su queste tematiche”.

 

Riprendiamo dal disegno di legge – a firma dei senatori Bressa, Romano, Ruotolo, Pittella, Romagnoli, Maffoni, Laus, Di Nicola, Floris, Laforgia, Di Girolamo, Stabile, Montevecchi, Causin, Doria, Carbone, Caligiuri, Pisani, De Vecchis, Grassi - alcune parti dell’articolo 1:

 

Art. 1. (Disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali)

1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015, all'art. 47-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis Le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per tutti i lavoratori che svolgono attività mediante piattaforme digitali, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto tra il lavoratore e la piattaforma di lavoro digitale.

 1-ter Ai fini del presente Capo, si considera piattaforma digitale qualsiasi algoritmo o altro sistema decisionale o di monitoraggio che organizza le modalità della prestazione anche se svolta interamente in modalità virtuale e che fornisce, anche per conto altrui, un servizio a distanza e con mezzi elettronici indipendentemente dal luogo di stabilimento. Sono esclusi i fornitori di servizi il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni.

 1-quater Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, qualora la prestazione di lavoro avvenga tramite piattaforme digitali, si considera lavoratore subordinato chiunque si obblighi, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale anche se la prestazione sia svolta in tutto o in parte con strumenti nella disponibilità del prestatore quando siano presenti almeno due dei seguenti indici di controllo dell’esecuzione della prestazione:

a) determinazione della retribuzione in misura fissa;

b) obbligo di rispettare regole vincolanti circa l'aspetto esteriore o l'esecuzione del lavoro;

c) supervisione dell'esecuzione della prestazione e/o la verifica della qualità dei risultati, anche mediante l’impiego di strumenti elettronici;

d) effettiva limitazione, anche attraverso meccanismi sanzionatori, della libertà di organizzare il lavoro, in particolare: della facoltà di scegliere i periodi di assenza, di accettare o rifiutare compiti, di avvalersi di sostituti o sub-fornitori, di creare una propria clientela o di svolgere lavori per terzi.

 

 

Disegno di legge: piattaforme, protezione dei dati e valutazione dei rischi

L’articolo 2 del disegno di legge riguarda alcune misure ulteriori di protezione dei dati personali dei lavoratori nel caso in cui il committente utilizzi delle piattaforme digitali.

 

In particolare – continua la presentazione del ddl - “si prevede che le piattaforme non possano raccogliere dati personali quando il lavoratore delle piattaforme digitali non sta svolgendo un lavoro richiesto dal sistema automatizzato”.

 

Mentre l'articolo 3 introduce nuovi obblighi a carico del committente che utilizzi delle piattaforme digitali.

 

Nello specifico il committente “dovrà monitorare e valutare periodicamente l’impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni prese dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati nonché valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortunio sul lavoro nonché i rischi psico-sociali ed ergonomici”.

 

Disegno di legge: subappalto, cooperative spurie, violenza ed estorsione

L'articolo 4 affronta, invece, un tema delicato: le tutele dei lavoratori dipendenti di ditte subappaltatrici.

 

E a tale riguardo, “anche sulla base di quanto emerso dall’attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, si stabilisce che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto nonché riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro”.

 

Art. 4 (Disposizioni in materia di subappalto)

1. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

 

L’articolo 5 prevede poi una “specifica fattispecie penale al fine di contrastare i fenomeni di somministrazione fraudolenta di lavoro” con riferimento al fenomeno delle cosiddette cooperative spurie.

 

Viene punita “la condotta di chi, al fine di eludere delle norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, anche se socio lavoratore di cooperativa, assicura della somministrazione di lavoro in modo fraudolento violando i diritti del lavoratore stesso”.

 

L’articolo 6 introduce, invece, delle disposizioni “volte a contrastare l’organizzazione dell’attività lavorativa mediante violenza o minaccia attraverso l’introduzione, all’interno del codice penale, di un’autonoma e specifica fattispecie di reato tesa a sanzionare la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, costringa il lavoratore ad accettare la corresponsione di trattamenti remunerativi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate e, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi e ai contratti collettivi, ovvero a rinunciare ai diritti spettanti in relazione al rapporto di lavoro procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto”.

 

L’articolo 7 colma una “lacuna normativa in materia di responsabilità dell’ente” ed estende “la responsabilità, nell’ambito di gruppi di imprese, all’ente controllante che, giuridicamente o di fatto, svolge un controllo su altre imprese collettive nei casi in cui si verifichino delle condizioni di sfruttamento lavorativo”.

 

Infine, al di là dell’articolo 9 che contiene le disposizioni di coordinamento, l’articolo 8 (Disposizioni aggravanti nel caso di reato di estorsione) riguarda alcune disposizioni nel caso di reato di estorsione “qualora si sia in presenza di sfruttamento di prestazioni svolte da un numero di lavoratori superiori a tre o qualora uno o più dei lavoratori sfruttati siano stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età non lavorativa”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Senato della Repubblica - Disegno di legge d’iniziativa dei senatori Bressa, Romano, Ruotolo, Pittella, Romagnoli, Maffoni, Laus, Di Nicola, Floris, Laforgia, Di Girolamo, Stabile, Montevecchi, Causin, Doria, Carbone, Caligiuri, Pisani, De Vecchis, Grassi – Disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali e a contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo - Legislatura XVIII.

 

Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati - Relazione intermedia sull’attività svolta approvata dalla Commissione nella seduta del 20 aprile 2022

 



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