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Prevenzione incendi: sistemi d’esodo e soluzioni conformi inclusive

Prevenzione incendi: sistemi d’esodo e soluzioni conformi inclusive
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa Antincendio

16/03/2022

La progettazione del sistema d’esodo con riferimento alla misura S.4 del Codice di prevenzione incendi. Focus sull’affidabilità del sistema d'esodo, sul confronto tra modelli e sulle soluzioni conformi e alternative.

Roma, 16 Mar – Come più volte ricordato nei nostri articoli di presentazione dei tanti documenti Inail sulla prevenzione incendi – realizzati in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri – grazie al Codice di Prevenzione Incendi, contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, è stato possibile “semplificare e razionalizzare il corpo normativo vigente relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali”.

 

Ricordando che l'impostazione generale del Codice di prevenzione incendi è basata sulla flessibilità progettuale, si sottolinea poi che “viene introdotto in Italia un nuovo modello per l'esodo basato su metodi quantitativi frutto dell'evidenza scientifica e su dati di input aggiornati. Per tali motivi, risulta semplificata per il progettista l’adozione di soluzioni progettuali alternative per la salvaguardia della vita umana, adatte e sostenibili, che garantiscano effettivamente sicurezza antincendio per la specifica attività oggetto di analisi, senza indurre oneri d'investimento e d'esercizio tecnicamente ingiustificati a carico del titolare o comunque della collettività, evitando altresì il ricorso al procedimento amministrativo della progettazione in deroga”.

 

A parlare in questo termini del Codice di Prevenzione Incendi e del sistema d’esodo è il documento “ Progettazione della misura esodo. Focus sulla misura S.4 del Codice di prevenzione incendi”, dedicato alla misura antincendio S.4 ”Esodo” del Codice di prevenzione incendi.

 

Nell’articolo torniamo a parlare di sistemi d’esodo con riferimento ai seguenti argomenti:


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Codice di Prevenzione Incendi: affidabilità del sistema d'esodo

Nel paragrafo 4, dedicato al dimensionamento dei sistemi d'esodo secondo le soluzioni conformi del Codice (la soluzione conforme è una soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione), il documento si sofferma sulla affidabilità del sistema d'esodo.

 

Si indica che il sistema d'esodo “è considerato ragionevolmente affidabile”. E in tutte le progettazioni di sicurezza antincendio, visto che il rischio zero non esiste, “è necessario raggiungere un livello di rischio ritenuto accettabile: la S.4 in soluzione conforme garantisce un livello di rischio accettabile”.

 

Il Cap. S.4 del Codice “prescrive la verifica di ridondanza delle vie d'esodo orizzontali e verticali, si può infatti ipotizzare che al massimo solo una delle vie d'esodo indipendenti possa essere bloccata dalla presenza dell'incendio (Codice in progettazione ordinaria l’incendio si manifesta in un sol punto)”. Il Codice di prevenzione Incendi “prevede sempre la presenza di un numero di vie d'esodo indipendenti non inferiori a due, in relazione al numero degli occupanti serviti ed al profilo di rischio dell'attività. Questa misura consente la disponibilità di più vie d'esodo se le altre sono rese indisponibili dall'incendio (almeno una nel caso del minimo di 2 vie d’esodo indipendenti richieste)”.

 

Inoltre la limitazione della lunghezza d'esodo - la distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d'esodo dal luogo in cui si trova fino ad un luogo sicuro temporaneo o ad un luogo sicuro – “consente di ridurre il rischio che il percorso sia reso non tenibile per gli occupanti che lo attraversano dagli effetti dell'incendio nel compartimento di primo innesco. Il tempo necessario a percorrere la lunghezza d'esodo fino a luogo sicuro è incluso nel calcolo di dimensionamento della geometria del sistema d'esodo. La limitazione della lunghezza del corridoio cieco riduce il rischio che l'unica via d'esodo disponibile sia bloccata dagli effetti dell'incendio lungo il percorso d'esodo compreso nel corridoio cieco. Infatti, con considerazione geometrica si limita il tempo necessario agli occupanti per raggiungere un luogo da cui sia possibile proseguire l'esodo in due direzioni”.

 

Riprendiamo dal documento un’immagine:

 

 

Larghezze delle vie d’esodo e confronto tra modelli e norme

Ricordando che il progettista, riguardo al sistema d’esodo, può conseguire il livello di prestazione I “applicando soluzioni conformi o soluzioni alternative”, mentre per il livello di prestazione II “sono disponibili solo soluzioni alternative”, segnaliamo che il documento riporta diverse indicazioni sui modelli di calcolo per le larghezze delle vie d'esodo orizzontali e verticali nel rispetto dei tempi RSET (tempo richiesto per l’esodo) di cui alla analisi ASET (tempo disponibile per l’esodo) > RSET.

Si indica, a livello esemplificativo, che la geometria delle vie d'esodo verticali “è dimensionata secondo il cosiddetto ‘metodo capacitivo’”, precedentemente “impiegato nella tradizione italiana, che sembra ancora oggi essere alla base della maggior parte dei codici internazionali” (es.: BS 9999:2008).

 

Il documento si sofferma sulla tradizione italiana con una tabella che riporta un confronto tra i parametri di input del modello tradizionale dell'esodo (il modello tradizionale per il dimensionamento dei sistemi d'esodo viene introdotto in Italia con la circolare Ministero dell’Interno 15 febbraio 1951, n. 16) e la soluzione conforme del Cap. S.4 per facilitare la comprensione dei dettagli dell'evoluzione operata con il nuovo modello d'esodo”.

 

Riprendiamo la tabella:

 

 

Il documento riporta poi un confronto con l’analisi ASET > RSET e, riguardo alle capienze ammesse per vie d'esodo orizzontali e verticali, un confronto con la norma BS 9999:2008 (Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings).

In particolare viene proposto, riguardo alla norma BS 9999:2008, un:

  • confronto tra larghezze unitarie per vie d'esodo orizzontali
  • confronto tra larghezze unitarie per vie d'esodo verticali.

 

Prevenzione Incendi: soluzioni conformi e soluzioni alternative

Dunque il paragrafo 4 riporta le ipotesi ed il procedimento usato per “calcolare con metodi quantitativi i parametri per il dimensionamento delle geometrie dei sistemi d'esodo previsti nella soluzione conforme del Cap. S.4”.

 

Si sottolinea ancora che il sistema d'esodo “deve consentire agli occupanti dell’attività di recarsi in luogo sicuro temporaneo, limitando l'esposizione agli effetti dell'incendio ed evitando l'incapacitazione”.

Per le attività con caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio in C e D, “l'analisi ASET > RSET dimostra l'inadeguatezza delle misure antincendio preventive, protettive e gestionali antincendio, prescritte per l'attività di riferimento del Codice, a garantire da sole un livello adeguato di sicurezza per la salvaguardia della vita umana. In tali attività a basso affollamento ove gli occupanti dormono o ricevono cure mediche, non è possibile garantire sicurezza della vita umana limitandosi ad inserire sistemi d'esodo che consentano il rapido spostamento degli occupanti fino a luogo sicuro temporaneo. Infatti, in caso d'incendio, una parte degli occupanti impiegherà il sistema d'esodo verso luogo sicuro con grande ritardo o non lo impiegherà affatto”.

 

 

E per superare tale limitazione nel “si introducono una serie di misure antincendio aggiuntive, che riducono la probabilità d'incendio e le sue conseguenze, consentono maggiore protezione degli occupanti sul posto, permettono la loro evacuazione orizzontale da parte del personale addetto”.

E la soluzione conforme così costruita “garantisce l'obiettivo primario di salvaguardia della vita umana e di incolumità delle persone previsto dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, nell'applicazione integrata con tutte le altre misure di prevenzione, protezione e gestionali previste dal Codice”. Inoltre, è basata sull'evidenza scientifica e sui dati sperimentali più recenti”. 

Questa progettazione è “considerata inclusiva, adatta ad una popolazione di occupanti con abilità analoghe a quelle che ISTAT ha misurato per la popolazione italiana nel suo complesso” e la soluzione conforme ottenuta “è di sufficientemente semplice e generale come applicazione progettuale per tutte le attività, senza richiedere valutazioni tecniche specialistiche da parte del progettista, oltre alla dovuta valutazione del rischio di incendio prevista” dal Codice di prevenzione Incendi.

 

In ogni caso nel quadro normativo del Codice, il progettista ha “facoltà di elaborare una propria soluzione alternativa. Conoscere le motivazioni che hanno condotto il normatore a prescrivere determinate soluzioni progettuali contenute nella soluzione conforme, consente ai progettisti di adattarle alla specifica problematica antincendio affrontata nella varietà delle condizioni in cui si trovano le opere da costruzione esistenti, nella molteplicità di usi di tali edifici e per tutti gli edifici innovativi”.

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento e segnalando che, nella pubblicazione, sono presentati vari esempi di progettazione:

  • esempi di progettazione in soluzione conforme: “fanno riferimento all’applicazione delle soluzioni conformi previste dal Codice; tali soluzioni, semplici da adottare, prevedono valutazioni e calcoli rispetto ai quali il progettista non è obbligato fornire ulteriori valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione”.
  • esempi di progettazione in soluzione alternativa: “fanno riferimento all’applicazione delle soluzioni alternative previste dal Codice, nei casi in cui, a discrezione del progettista, le soluzioni conformi non siano perseguibili. Il ricorso alle soluzioni alternative obbliga il progettista a dimostrare, per ciascuna misura antincendio, il raggiungimento del collegato livello di prestazione, impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi tra quelli del par. G.2.7” del Codice.

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Progettazione della misura esodo. Focus sulla misura S.4 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Mara Lombardi, Davide Berardi, Andrea Michetti e Nicolò Sciarretta (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Piergiacomo Cancelliere, Emanuele Gissi, Antonio Maggi e Andrea Marino, (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Alfredo Amico, Martina Bellomia, Vincenzo Cascioli e Filippo Cosi - edizione 2020 (formato PDF, 13.61 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Sicurezza antincendio: progettazione della misura esodo”.

 


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