Gestione della sicurezza antincendio: nuovo decreto per i luoghi di lavoro
Roma, 7 Ott – In materia di prevenzione incendi l’articolo 46 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede al comma 3 che fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
- i criteri diretti atti ad individuare:
- misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;
- le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
E si indica che fino all’adozione di tali decreti continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
Dopo la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” è finalmente arrivato in Gazzetta Ufficiale anche il Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021 – elaborato “di concerto” con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Siamo dunque arrivati alla seconda tappa di allineamento delle indicazioni in materia di rischio e prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, laddove ancora ancorate ai criteri di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998; allineamento a quella che è l’evoluzione normativa del settore caratterizzata dall’emanazione del Decreto del 3 agosto 2015 e del “ Codice di Prevenzione Incendi”. Il prossimo passo atteso sarà un futuro decreto ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008.
Riguardo al nuovo decreto nel documento ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Campo di applicazione e aspetti trattati dal nuovo decreto
- Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- Gestione della sicurezza e percorsi di formazione e informazione
Campo di applicazione e aspetti trattati dal nuovo decreto
Prima di entrare nel dettaglio di qualche aspetto relativo alle novità del decreto ricordiamo che, come indicato nell’articolo 1 “Campo di applicazione”, il decreto:
- stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Mentre per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili - di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 - le disposizioni si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti) del nuovo decreto.
Sono tanti gli aspetti trattati dal decreto, che, ricordiamo, entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta il 4 ottobre 2021).
Ne ricordiamo alcuni:
- disciplina la gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio ed in emergenza
- segnala gli obblighi correlati all’informazione e formazione dei lavoratori
- riporta indicazioni per gli addetti al servizio antincendio
- indica i requisiti dei docenti
- affronta i vari aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso.
Ricordiamo che il decreto comprende cinque allegati:
- allegato I - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
- allegato II - Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
- allegato III - Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
- allegato IV - Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
- allegato V - Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
Riprendiamo dal decreto alcune indicazioni, contenute nell’articolo 2, relative alla “Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza”.
Si indica che il datore di lavoro (comma 1) “adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II”, che costituiscono parte integrante del decreto.
Si segnala poi (comma 2) che per i seguenti casi il datore di lavoro “predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.
Inoltre nel piano di emergenza devono essere riportati “i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Invece (comma 4) per i luoghi di lavoro “che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Gestione della sicurezza e percorsi di formazione e informazione
Riprendiamo dall’allegato I (Gestione della sicurezza antincendio in esercizio) alcune indicazioni che fanno riferimento all’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui “principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio”, secondo le indicazioni riportate nell’allegato.
In particolare tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, “in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro”.
E l’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori “deve essere effettuata sui seguenti argomenti:
- i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
- i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
- le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
- accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
- l’ubicazione delle vie d'esodo;
- le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
- le azioni da attuare in caso di incendio;
- l’azionamento dell’allarme;
- le procedure da attuare all’attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
- la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
Si sottolinea poi che l'informazione e la formazione “devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa”.
Concludiamo rimandando a futuri approfondimenti del contenuto del decreto in relazione agli ulteriori obblighi correlati all’informazione e formazione dei lavoratori, alle indicazioni per la designazione degli addetti al servizio antincendio, ai requisiti dei docenti e agli aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso.
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: GIUSEPPE LICANDRO - likes: 0 | 08/05/2023 (13:55:32) |
Volevo avere una precisazione sulle designazioni degli addetti alle emergenze (Primo Soccorso ed Antincendio) L'addetto viene designato dal DdL con lettera di nomina e firma di accettazione dell'incarico. Ho avuto discussione sull'argomento, dove un'azienda ha inteso l'elenco degli addetti presenti nell'organigramma come designazione senza alcuna conferma di accettazione dell'incarico. Sulla fase del form, suggeriti anche da voi, le lettere di designazione riportano l'accettazione firmata. E' obbligatorio? Grazie |