Decreto Controlli e formazione: la circolare con i primi chiarimenti
Roma, 14 Dic – Concludiamo con questo articolo la pubblicazione dei primi chiarimenti forniti dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione ai tre decreti attuativi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (articolo 46):
- il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Ci siamo già soffermati sulle circolari relative ai decreti del 2 e del 3 settembre che abbiamo analizzato nei seguenti articoli:
- “ Sicurezza antincendio e decreto GSA: cosa indicano i primi chiarimenti?”;
- “ Decreto Minicodice e sicurezza antincendio: la circolare e i primi chiarimenti”.
Oggi presentiamo la Circolare n. 14804 del 6 ottobre 2021 - del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – che riporta i “primi chiarimenti” relativi al DM 1 settembre 2021, chiamato anche “decreto controlli”.
Ricordiamo che il decreto stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II del decreto.
Il decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quindi il 25 settembre 2022.
Ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Circolare 14804: le esclusioni, i contenuti e le appendici
- Circolare 14804: le indicazioni sui requisiti dei docenti
- Circolare 14804: la formazione in modalità videoconferenza
Circolare 14804: le esclusioni, i contenuti e le appendici
La circolare, ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa, chiarisce che, “ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008”.
Inoltre per “disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti” dell’allegato II (Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio) del DM 01 settembre 2021, è stata predisposta la circolare con tre appendici recanti:
- Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
- Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
- Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato
In particolare nell’Appendice I, incentrata sulle caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione, sono trattati i seguenti argomenti:
- Requisiti dei docenti
- Aggiornamento dei docenti
- Abilitazione dei docenti
- Individuazione dei soggetti formatori
- Requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature
- Formazione a distanza in modalità videoconferenza sincrona
- Elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame
- Individuazione dei requisiti delle sedi oggetto di esame di qualifica
- Riconoscimento dei requisiti per le sedi di esame
- Organizzazione degli esami
Circolare 14804: le indicazioni sui requisiti dei docenti
Riguardo ai requisiti dei docenti, come previsto dal decreto, si sottolinea che tali docenti si differenziano “in funzione del fatto che la docenza sia relativa alla sola parte teorica, alla sola parte pratica o ad entrambe, prevedendo una serie di requisiti diversi, oltre all’esperienza in merito alla manutenzione del presidio oggetto dello specifico corso. Si considera qualificato il docente che possa dimostrare di possedere i suddetti requisiti tramite apposita documentazione riferita alle attività svolte o tramite attestazione del datore di lavoro”.
Riprendiamo le specifiche contenute nell’appendice I dove si indica che i docenti della parte teorica “devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado, e, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:
- Documentata esperienza come docenti della parte teorica in materia di manutenzione antincendio specificatamente al presidio oggetto del corso con almeno quarantacinque ore di formazione erogata e con esperienza pratica almeno triennale nel settore della manutenzione dei presidi antincendio.
- Direttori Tecnici o Responsabili Tecnici di aziende di produzione, oppure produzione e manutenzione oppure installazione e manutenzione di presidi antincendio, con documentata esperienza specificatamente al presidio oggetto del corso almeno triennale e con almeno quarantacinque ore di formazione erogata.
- Responsabili Tecnici di imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008 art. 3 comma 1 che svolgono manutenzione dei presidi antincendio, con documentata esperienza almeno triennale sul presidio oggetto del corso e con almeno quarantacinque ore di formazione erogata.
- Progettista di apparecchiature e sistemi con almeno tre anni di esperienza continuativa documentata non anteriore agli ultimi 5 anni, la redazione di almeno un progetto esecutivo sullo specifico presidio e con almeno quarantacinque ore di formazione erogata sul presidio oggetto del corso di formazione”.
Invece i docenti della parte pratica “devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- Documentata esperienza come docenti in materia antincendio in ambito pratico nel settore della manutenzione sul presidio oggetto del corso di formazione, e con almeno trentacinque ore di formazione erogata negli ultimi tre anni.
- Documentata esperienza continuativa con almeno trentacinque ore di formazione erogata negli ultimi tre anni o con esperienza almeno triennale come tecnico manutentore con la qualifica di operaio specializzato o equivalente nella produzione, oppure produzione e manutenzione oppure installazione e manutenzione di presidi antincendio sul presidio oggetto del corso di formazione.
- Direttori Tecnici o Responsabili Tecnici di aziende di produzione, installazione, manutenzione di presidi antincendio, con documentata esperienza specificatamente alla attrezzatura oggetto del corso almeno triennale nella produzione, oppure produzione e manutenzione oppure installazione e manutenzione di presidi antincendio e con almeno trentacinque ore di formazione erogata”.
Inoltre sia per i docenti della parte teorica che quella pratica, in alternativa alle previste ore di formazione erogate “sono ritenuti validi:
- Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es.corso formazione dei docenti)
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque presidio antincendio per almeno 48 ore negli ultimi 2 anni”.
E alla data di entrata in vigore del “ Decreto Controlli”, “si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori sia per gli aspetti teorici che per quelli pratici specificatamente al presidio oggetto del corso di almeno tre anni con un minimo di ore di docenza pari a trentacinque all’anno o novanta ore nell’ultimo triennio”.
Circolare 14804: la formazione in modalità videoconferenza
Concludiamo questa breve presentazione della circolare segnalando che per l’erogazione dei corsi di formazione per i tecnici manutentori antincendio, “il soggetto formatore, solo per la parte di formazione teorica, potrà ricorrere al supporto di strumenti informatici che consentano:
- la trasmissione ai discenti di contenuti didattici (audio e video, presentazioni, filmati, ecc.);
- l’interattività reciproca tra docente, discente e tutor (sia in vocale che chat scritta);
- le operazioni di registrazione;
- il riconoscimento di identità dei partecipanti, la verifica della presenza, l’erogazione e compilazione dei test di apprendimento previsti”.
Questa modalità di formazione non può essere, invece, utilizzata “per gli aspetti dedicati alla formazione pratica”.
Riguardo poi al numero dei partecipanti per gli eventi formativi in modalità videoconferenza sincrona si indica che, con “l’obiettivo di garantire un’efficace comunicazione ed interazione fra docente e discenti”, è previsto un “numero massimo di 30 (trenta) partecipanti”.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale della circolare ricordando anche che l’appendice II riporta i contenuti della formazione pratica e teorica relativa alla manutenzione di:
- Estintori di incendio portatili e carrellati
- Reti idranti antincendio
- Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
- Sistemi Sprinkler
- Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI)
- Impianti di diffusione sonora degli allarmi con altoparlanti (EVAC)
- Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
- Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC)
- Sistemi a pressione differenziale (PDS)
- Sistemi a schiuma
- Sistemi ad aerosol condensato
- Sistemi a riduzione di ossigeno (ORS)
- Sistemi ad acqua nebulizzata (Water Mist).
Tiziano Menduto
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