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Maggiore flessibilità nell’organizzazione dell'orario di lavoro delle guardie giurate nello svolgimento di servizi di sicurezza sussidiaria.
Lo prevede il Decreto del Ministero dell’Interno del 27 aprile 2006 “Deroga alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in tema di organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per le guardie particolari giurate”.
Il decreto prevede che, per determinati servizi, i limiti massimi della prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria siano determinati dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Lo prevede il Decreto del Ministero dell’Interno del 27 aprile 2006 “Deroga alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in tema di organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per le guardie particolari giurate”.
Il decreto prevede che, per determinati servizi, i limiti massimi della prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria siano determinati dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
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I servizi per i quali é ammessa la deroga sono i seguenti:
- servizi di vigilanza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili;
- servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi di trasporto e depositi, svolti in esecuzione delle disposizioni di legge o di regolamento indicate nel decreto o di atto amministrativo adottato per la loro attuazione;
- servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni.
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 27 aprile 2006 - Deroga alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in tema di organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per le guardie particolari giurate.
- servizi di vigilanza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili;
- servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi di trasporto e depositi, svolti in esecuzione delle disposizioni di legge o di regolamento indicate nel decreto o di atto amministrativo adottato per la loro attuazione;
- servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni.
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 27 aprile 2006 - Deroga alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in tema di organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per le guardie particolari giurate.
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