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Sicurezza nell'utilizzo dei carrelli elevatori

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

02/07/2001

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare del ministero '' Carrelli elevatori - Riduzione del rischio di rovesciamento accidentale''.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 26 giugno 2001 e' stata pubblicata la Circolare 8 giugno 2001, n.7808 emanata dal ministero dell'Industria in materia di sicurezza dei carrelli elevatori.
La circolare e' di particolare interesse per i costruttori e gli utilizzatori di carrelli elevatori.

La circolare precisa che per i carrelli elevatori, nonostante l'ottemperanza al requisito della stabilita' rispetto al rovesciamento (requisito che il fabbricante garantisce, del resto, solo condizionatamente al rispetto, da parte dell'utilizzatore, dei parametri di corretto impiego stabiliti in sede progettuale per uso sicuro), rimangono significativi livelli di rischio di lesioni, anche gravissime, a carico dell'operatore addetto.

Infatti i dati statistici evidenziano che alcune parti del corpo, in particolare la testa, potrebbero essere schiacciate tra il suolo e il tetto, posto a protezione del conducente dal rischio di caduta del carico dai relativi organi di sollevamento, nel caso di rovesciamento dovuto a situazioni di utilizzo anormale (cioe' al di fuori dai suddetti parametri), ma prevedibile.

La tempestiva messa in atto di misure adatte per la limitazione dei rischi residui rappresentati dall'uso di attrezzature carenti sotto il profilo delle protezioni corrisponde a precisi obblighi stabiliti delle vigenti (decreto n. 359/1999 ).

La circolare richiama l'attenzione sulla riconosciuta inadeguatezza - sotto il profilo delle esigenze di sicurezza - delle norme tecniche di fabbricazione EN 1459:1999 ed EN 1726-1:1999.
Il comitato permanente per la gestione delle problematiche derivanti dall'applicazione della direttiva "macchine", operante all'interno della Commissione europea, ha recentemente rilevato che tali norme non soddisfano completamente il requisito essenziale di sicurezza e salute di cui al punto 1.1.2 (situazione di utilizzo anormale prevedibile) dell'all. I della direttiva n. 98/37 (cd. direttiva macchine) e pertanto non coprono il rischio della possibilita' di schiacciamento del conducente tra parti.

La Commissione europea ha adottato pertanto la decisione n. 2000/361/CE nella quale viene riconosciuto alle norme EN 1459:1999 ed EN 1726-1:1999 lo status di norma "armonizzata" ai fini della direttiva "macchine", con la precisazione che dette norme, non facendo menzione dei rischi in cui l'operatore puo' incorrere in caso di rovesciamento accidentale del carrello, non garantiscono la presunzione di conformita' ai corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della direttiva "macchine".

Pertanto per coprire i rischi derivanti dalle situazioni descritte, anche i carrelli elevatori immessi sul mercato in conformita' a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo debbono essere dotati di dispositivi atti a limitare o il rischio di rovesciamento, ovvero la possibilita' che il conducente degli stessi, in caso di rovesciamento rimanga schiacciato.

Tutti i soggetti coinvolti, vale a dire i datori di lavoro utilizzatori e, rispettivamente, i costruttori dei carrelli di nuova fabbricazione, ciascuno per il proprio ruolo, devono attuare le opportune misure perche' venga eliminata la situazione di pericolosita' cosi' rilevata.

Ai carrelli prima di essere messi in commercio, se nuovi, ovvero prima di essere messi nuovamente a disposizione dei lavoratori, devono essere pertanto applicate le necessarie integrazioni.

La circolare ricorda che, nelle more del completamento di dette azioni, si potra' continuare ad usare i carrelli solo a condizione che siano adottate misure temporanee alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

Il testo della circolare.

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