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SDS e rischio chimico: misure di primo soccorso e di lotta antincendio

SDS e rischio chimico: misure di primo soccorso e di lotta antincendio
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

05/06/2023

Gli orientamenti ECHA sulla compilazione delle schede dati di sicurezza e le indicazioni relative alle sezioni 4, 5 e 6 delle schede. Indicazioni sulle misure di primo soccorso, misure di lotta antincendio e misure in caso di rilascio accidentale.

Helsinki, 5 Giu – La conoscenza della struttura delle schede di dati di sicurezza (SDS) può essere utile non solo per la sua elaborazione, ma anche per la corretta lettura e reperibilità dei contenuti. Infatti, come ricordato anche in una nostra recente intervista, una scheda di dati di sicurezza consente di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose, di valutare ogni eventuale rischio e di adottare misure adeguate in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza.

 

Proprio partendo da questa constatazione, continuiamo a presentare alcune sezioni delle SDS (in totale sono 16) utilizzando, come fonte, il contenuto del documento “ Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza” (versione 4), che contiene gli orientamenti elaborati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA) e che fa riferimento alla revisione dell’allegato II del regolamento REACH operata dal Regolamento (UE) 2020/878.

 

Dopo aver parlato in precedenti articoli della Sezione relativa alle precauzioni per la sicurezza nella manipolazione e nello stoccaggio, ci soffermiamo oggi sulle sezioni relative alle misure di primo soccorso, alle misure di lotta antincendio e alle misure in caso di rilascio accidentale.

 

Nell’articolo affrontiamo i seguenti argomenti:


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Il primo soccorso sul luogo di lavoro
La formazione per gli addetti della squadra di primo soccorso

 

Sezione 4 delle SDS: le misure di primo soccorso

Il documento indica che la Sezione 4 della scheda di dati di sicurezza (misure di primo soccorso) “descrive le prime cure in maniera tale che una persona non esperta possa comprenderle ed eseguirle senza avvalersi di attrezzature sofisticate e senza disporre di un’ampia gamma di medicinali. Nelle istruzioni va specificato se è necessario consultare un medico, e con quale urgenza”. 

 

Riprendiamo il testo dell’allegato II del Regolamento REACH.

 

Si indica (4.1.1.) che le istruzioni per il primo soccorso “vanno suddivise secondo le pertinenti vie di esposizione. Per ogni via d’esposizione inalatoria, cutanea, per contatto con gli occhi, per ingestione deve essere indicata la procedura da seguire”.

Inoltre (4.1.2.) “devono essere fornite raccomandazioni per stabilire se:

  1. sia necessario consultare immediatamente un medico e se vi sia la possibilità di effetti ritardati successivi all’esposizione;
  2. sia consigliato spostare l’individuo esposto dal luogo di esposizione all’aria aperta;
  3. sia consigliato togliere e manipolare gli indumenti e le scarpe dell’individuo esposto; e
  4. sia consigliato, per chi presta le prime cure, indossare dispositivi di protezione individuale”.

 

La guida ECHA riporta poi indicazioni su come strutturare la sottosezione 4.1 “Descrizione delle misure di primo soccorso” e fornisce informazioni su altre sottosezioni:

  • 4.2 “Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati”: “devono essere fornite informazioni sintetiche sui principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati, dovuti all’esposizione”;
  • 4.3, “Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali: “ove necessario, devono essere fornite informazioni su test clinici e sul monitoraggio medico per gli effetti ritardati e informazioni dettagliate specifiche sugli antidoti (se noti) e sulle controindicazioni. Per alcune sostanze o miscele può essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul luogo di lavoro mezzi speciali per consentire un trattamento specifico ed immediato”. 

 

La guida riporta ulteriori indicazioni e dettagli relativi alla sezione 4 della SDS.

 

Sezione 5 delle SDS: le misure di lotta antincendio

Veniamo a quanto indicato per la Sezione 5 della SDS (misure di lotta antincendio).

 

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza “descrive le prescrizioni relative al contrasto di incendi causati dalla sostanza o dalla miscela o che si manifestano in prossimità della sostanza o della miscela”.

 

Nella sottosezione (5.1) sui mezzi di estinzione “devono essere fornite informazioni sui mezzi di estinzione idonei”. E occorre precisare “se eventuali mezzi di estinzione siano inadeguati in una determinata situazione legata alla sostanza o alla miscela (ad esempio, evitare mezzi ad alta pressione che potrebbero provocare la formazione di una miscela polvere-aria potenzialmente esplosiva)”.

 

Infatti – indica la scheda – i mezzi di estinzione non idonei “sono mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza, compresi mezzi che possono provocare reazioni chimiche o fisiche determinando un ulteriore potenziale pericolo. Ad esempio, in presenza di sostanze che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili o tossici”. Ad esempio si segnala che “il carburo di calcio reagisce con l’acqua producendo etino (acetilene), un gas estremamente infiammabile, che potrebbe provocare un’esplosione”.

 

Il documento si sofferma poi (sottosezione 5.2) sui pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela (“devono essere fornite informazioni sui pericoli che possono derivare dalla sostanza o dalla miscela, quali i prodotti di combustione pericolosi che si formano quando la sostanza o la miscela brucia”) e (sottosezione 5.3) sulle raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi.  

 

Riguardo a quest’ultimo punto devono essere fornite “raccomandazioni su eventuali misure di protezione da adottare durante l’estinzione degli incendi, ad esempio ‘raffreddare i contenitori con getti d’acqua’ e sui dispositivi di protezione speciali per gli addetti all’estinzione degli incendi, quali stivali, tute, guanti, protezioni per gli occhi e per il volto e respiratori”. 

 

La guida sottolinea che è possibile mettere in luce che “nessun abbigliamento protettivo contro gli agenti chimici può garantire una protezione totale contro tutti le sostanze chimiche”. E a seconda dei relativi pericoli di ciascuna sostanza, “i livelli di protezione consigliati possono essere suddivisi in tre categorie:

  • Autorespiratori con guanti resistenti agli agenti chimici
  • Autorespiratori con indumenti protettivi contro gli agenti chimici solo se è probabile un contatto (stretto) con la persona
  • Autorespiratori con indumenti a tenuta di gas quando è probabile una stretta prossimità alla sostanza o ai suoi vapori”

Si indica che “gli indumenti a tenuta di gas rappresentano il livello più alto di abbigliamento protettivo contro gli agenti chimici. Tali indumenti possono essere in neoprene, in gomma vinilica o latri materiali e vengono utilizzati in associazione agli autorespiratori. È possibile garantire la protezione contro molte sostanze chimiche, ma non contro tutte”. Si sottolinea poi che “in caso di dubbio, richiedere la consulenza di uno specialista”.

 

Si segnala anche che in caso di incidenti in cui sono ampiamente coinvolti gas refrigerati e liquefatti e che in caso di contatto provocherebbero congelamento e gravi lesioni agli occhi, “devono essere indossati indumenti intimi isolati termicamente che comprendano tessuti sottili o guanti in pelle nonché protezioni per gli occhi. Allo stesso modo, in caso di incidenti che implichino irradiazioni di calore significative, si raccomanda l’utilizzo di indumenti in grado di schermare il calore”.

 

Anche in questo caso rimandiamo alla guida ECHA che riporta varie altre indicazioni relative alle raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi.

 

Sezione 6 delle SDS: le misure in caso di rilascio accidentale

Concludiamo fornendo qualche indicazione sulla Sezione 6 della SDS (misure in caso di rilascio accidentale).

 

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza “illustra la risposta adeguata in caso di fuoriuscite, dispersione o rilascio onde prevenire o minimizzare gli effetti avversi per le persone, i beni e l’ambiente. Va fatta una distinzione tra le misure da adottare in caso di grandi o piccole fuoriuscite, qualora il volume della fuoriuscita abbia un impatto significativo sul pericolo. Se le procedure per il contenimento ed il recupero prevedono pratiche diverse, tali pratiche devono essere indicate nella scheda di dati di sicurezza”.  

 

Ad esempio (sottosezione 6.1 sulle precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza) si indica che per chi non interviene direttamente “devono essere fornite raccomandazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci accidentali della sostanza o della miscela quali:

  1. indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda di dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali;
  2. rimuovere le fonti di accensione, predisporre un’adeguata ventilazione e controllare le polveri; e
  3. mettere in atto procedure di emergenza, quali la necessità di evacuare l’area di pericolo o di consultare un esperto”.

 

Mentre per chi interviene direttamente “vanno fornite raccomandazioni relative al materiale adeguato per gli indumenti protettivi personali”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento ECHA che riguardo alla Sezione 6 riporta ulteriori indicazioni su:

  • precauzioni ambientali (sottosezione 6.2)
  • metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica (sottosezione 6.3)
  • riferimento ad altre sezioni (sottosezione 6.4)

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), “Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza”, versione 4.0, Dicembre 2020, versione in italiano, ECHA-20-H-25-IT.

 

Scarica la normativa di riferimento:

REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

 


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