Regione Campania: il recepimento degli accordi in materia di formazione
Napoli, 11 Mag – Dopo l’approvazione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, dell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 si moltiplicano le voci sulle intenzioni - ad esempio da parte del Coordinamento tecnico interregionale, del Ministero del Lavoro, in accordo con le parti sociali - di mettere mano alla complessa normativa in materia di formazione alla sicurezza ricompattandola in un quadro normativo più sintetico.
In attesa di questo cambiamento, che purtroppo avrà tempi lunghi, continuiamo a fornire informazioni sui vari recepimenti regionali degli accordi Stato-Regioni così da sottolineare, ancora una volta, la necessità di rendere più armonica e semplice per tutti gli attori della sicurezza, a partire dagli stessi lavoratori, la conformità alla normativa in materia di formazione.
La Regione Campania e la formazione alla sicurezza
Dopo aver dato informazione sugli atti di recepimento di varie regioni, ad esempio la Regione Calabria o la Regione Emilia-Romagna, ci soffermiamo oggi sul recepimento contemporaneo, in Regione Campania, di vari accordi Stato-Regioni attraverso la Delibera della Giunta Regionale 27 febbraio 2018, n. 113 “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81-2008 e ss.mm.ii. - Recepimento accordi in conferenza stato-regioni e province autonome n. 128/2016 - n. 153/2012 - n. 53/2012 - n. 221/2011 - n. 223/2011”.
In particolare, nella delibera si ricordano alcuni atti normativi regionali in materia di sicurezza e formazione:
- la Deliberazione di G.R. n. 223 del 27 giugno 2014 approva gli indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali e formativi di certificazione e di attestazione;
- la legge regionale n. 11 del 9 agosto 2013 reca "Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro
- la Deliberazione di G.R. n. 242 del 22 luglio 2013 e ss.mm.ii. approva il "Modello operativo di Accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione professionale e dei Servizi per il lavoro in Regione Campania";
- la Deliberazione di G.R. n. 45 del 21 gennaio 2005 e ss.mm.ii. ha definito il catalogo regionale dei percorsi formativi autofinanziati, ivi inclusi i percorsi a rilascio di "Abilitazione".
E si indica che la Deliberazione di G.R. n. 853 del 18/05/2007 è da intendersi superata nella parte in cui recepisce l'Accordo del 26 gennaio 2006, Repertorio Atti n. 2407-CSR, a seguito dei successivi accordi intervenuti in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Nella delibera 113/2018 si rileva poi che “in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'Accordo del 7 luglio 2016 - Repertorio Atti 128/CSR, al paragrafo 2 dell’Allegato A, individua, tra gli altri, quali soggetti formatori abilitati ad erogare percorsi formativi "Enti di formazione accreditati in conformità ai modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonomia ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla G.U.R.I. del 23gennaio 2009". E rileva anche che “le Agenzie Formative accreditate ex DGR 242/2013 sono da considerarsi soggetti deputati a poter erogare i percorsi formativi e di aggiornamento inerenti la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”.
E si prende atto che i percorsi formativi volti al rilascio di "Abilitazione" “permangono regolamentati dalla disciplina ex Deliberazione di G.R. 45/05 e ss.mm.ii.”.
Il recepimento degli accordi Stato-Regioni
In definitiva con la delibera, che revoca la Deliberazione di G.R. n. 853 del 18/05/2007 nella parte in cui recepisce l'Accordo del 26 gennaio 2006, sono recepiti i seguenti Accordi:
- l' Accordo del 7 luglio 2016, Repertorio Atti n. 128-CSR, sancito in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che individua, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. 81/2008, la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) dettando, inoltre, disposizioni in materia di formazione obbligatoria per varie altre figure (Lavoratore, Preposto, Dirigente, Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di Prevenzione e Protezione, Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti a particolari attrezzature di lavoro);
- l' Accordo del 25 luglio 2012, Repertorio Atti n. 153-CSR, sancito in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che recepisce norme di adeguamento e linee applicative degli Accordi ex artt. 34, comma 2 e 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, integrando i due precedenti Accordi del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti e dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione;
- l' Accordo del 22 febbraio 2012, Repertorio Atti n. 53-CSR, sancito in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che individua, ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione;
- l'Accordo del 21 dicembre 2011, Repertorio Atti n. 221/CSR, sancito in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che disciplina, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento di varie figure (Lavoratore, Dirigente, Preposto) come rispettivamente definite all’art. 2, comma 1, lettere a), d), e), nonché la formazione facoltativa dei soggetti individuati dall'art. 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. 81/2008;
- l' Accordo del 21 dicembre 2011, Repertorio Atti n. 223/CSR, sancito in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che disciplina, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento del datore di lavoro, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
E in definitiva con la delibera 113/2018 della Regione Campania si “demanda alla Direzione Generale 11 “per l'approvazione della Procedura Operativa e l'Elenco dei percorsi formativi di cui agli artt. 6, 32, 34, 37 e 73 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013”. E si demandano anche tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti all'approvazione della Deliberazione 113/2018, ivi inclusa “l'istituzione del Registro Generale dei Percorsi Formativi in materia di Salute e di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in cui annotare le Attestazioni rilasciate da parte di tutti i Soggetti abilitati, anche al fine di garantire trasparenza nella gestione dei Crediti Formativi”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano -Accordo del 22 febbraio 2012concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
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