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Pietro de' Castiglioni
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Proroghe per la sicurezza dei volontari e delle strutture ricettive
Le ulteriori proroghe preannunciate dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, meglio conosciuto come “ milleproroghe”), si sono puntualmente avverate.
Sono infatti stati emanati i numerosi Decreti del Presidente Del Consiglio dei Ministri che hanno spostato al 31 dicembre 2011 le scadenze inizialmente previste per il 31 marzo 2011.
In particolare, per quanto attiene la sicurezza, segnaliamo che sono stati prorogati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù” i seguenti obblighi:
- applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008, articolo 3, comma 3bis, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, ed i volontari dei Vigili del fuoco; l’applicazione deve infatti avvenire tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività con un futuro decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi appunto entro il 31 dicembre 2011;
- adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, come previsto dal Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all’articolo 23, comma 9.
Pietro de' Castiglioni
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