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Progetto di legge sul rappresentante della sicurezza: modifiche della commissione della Camera
Le novita' nella legislazione sulla sicurezza sul lavoro riguardano la proposta di legge sui diritti del rappresentante della sicurezza e gli strumenti che esso ha a disposizione per reagire nel caso l'azienda limiti o impedisca la sua attivita'.
La proposta di legge, nella versione approvata dal Senato, prevedeva che, nel caso in cui il rappresentante della sicurezza ritenesse che datore di lavoro avesse comportamenti diretti ad impedire la sua attivita', ricorresse immediatamente al giudice.
La modifica apportata prevede invece che nel caso sopra descritto, si ricorra preventivamente agli organi paripatetici che si esprimono entro sette giorni.
Solo qualora l'esito sia negativo il rappresentante puo' fare ricorso al giudice che, entro 2 giorni, convoca le parti per accertare la sussistenza del comportamento scorretto. Se e' accertato un comportamento illegittimo il giudice ordina, con un decreto, la cessazione del comportamento scorretto e la rimozione degli effetti prodotti. Il datore di lavoro potra' presentare opposizione a tale provvedimento entro 15 giorni.
Altre modifiche sono state effettuate riguardo all'intervento dei sindacati nel dibattimento; ad esempio, la nuova formulazione del progetto di legge prevede la possibilita' del rappresentante della sicurezza di costituirsi parte civile, mentre e' facolta' del giudice ammettere il sindacato.
La proposta di legge, nella versione approvata dal Senato, prevedeva che, nel caso in cui il rappresentante della sicurezza ritenesse che datore di lavoro avesse comportamenti diretti ad impedire la sua attivita', ricorresse immediatamente al giudice.
La modifica apportata prevede invece che nel caso sopra descritto, si ricorra preventivamente agli organi paripatetici che si esprimono entro sette giorni.
Solo qualora l'esito sia negativo il rappresentante puo' fare ricorso al giudice che, entro 2 giorni, convoca le parti per accertare la sussistenza del comportamento scorretto. Se e' accertato un comportamento illegittimo il giudice ordina, con un decreto, la cessazione del comportamento scorretto e la rimozione degli effetti prodotti. Il datore di lavoro potra' presentare opposizione a tale provvedimento entro 15 giorni.
Altre modifiche sono state effettuate riguardo all'intervento dei sindacati nel dibattimento; ad esempio, la nuova formulazione del progetto di legge prevede la possibilita' del rappresentante della sicurezza di costituirsi parte civile, mentre e' facolta' del giudice ammettere il sindacato.
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