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Nuovo DL 159/2025: ultime novità, mancati infortuni e volontariato
Roma, 4 Nov – Il 31 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU) il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, di cui avevamo date ampie anticipazioni nei giorni scorsi, partendo dalla bozza del testo approvato il 28 ottobre dal Consiglio dei Ministri.
Finalmente, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL, possiamo fare riferimento ad un testo definitivo che non si discosta molto da quanto già contenuto nella bozza che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi, ma che cambia nell’articolato e in alcuni articoli che sono cambiati completamente o modificati in qualche dettaglio.
Riguardo all’entrata in vigore (il nuovo articolo 21) si indica che il decreto “entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (31 ottobre 2025) “e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”. Come ogni decreto-legge deve essere, infatti, convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decade.
Segnaliamo poi, rispetto alle attese, l’assenza di riferimenti al tema della sicurezza negli spazi confinati (inizialmente si era parlato anche di un nuovo Titolo nel D. Lgs. 81/2008). Riferimenti che potrebbero essere demandati ad un futuro provvedimento ad hoc.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Nuovo decreto-legge 159/2025: tutti gli articoli pubblicati
- Nuovo decreto-legge 159/2025: cosa cambia rispetto alla bozza
- Nuovo decreto-legge 159/2025: mancati infortuni e volontari
Nuovo decreto-legge 159/2025: tutti gli articoli pubblicati
Ricordiamo l’articolato del decreto-legge 159/2025 che cambia rispetto a quanto già pubblicato con riferimento alla bozza.
Questi i numeri e titoli degli articoli:
Art. 1 Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL
Art. 2 Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità
Art. 3 Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
Art. 4 Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Art. 5 Interventi in materia di prevenzione e di formazione
Art. 6 Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
Art. 7 Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
Art. 8 Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali
Art. 9 Modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL
Art. 10 Disposizioni in materia di norme UNI
Art. 11 Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL
Art. 12 Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL
Art. 13 Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 14 Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa
Art. 15 Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
Art. 16 Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 17 Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
Art. 18 Organizzazioni di volontariato della protezione civile
Art. 19 Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Art. 20 Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca
Art. 21 Entrata in vigore
Nuovo decreto-legge 159/2025: cosa cambia rispetto alla bozza
Presentato il nuovo articolato, vediamo di presentare anche le differenze rispetto alla bozza di testo da noi, e da altri media, utilizzata per i primi commenti nei giorni scorsi sul decreto legge, nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri.
Rispetto alla bozza ci sono articoli con titoli che sono cambiati (ad esempio l’articolo 3), articoli che hanno modificato la numerazione, articoli che sono cambiati solo in alcuni passaggi, articoli non ci sono più e articoli nuovi.
Ad esempio, questi sono gli articoli che, rispetto alla bozza, non ci sono nel DL pubblicato in GU:
- l’articolo sull’aggiornamento indennizzo del danno biologico ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
- l’articolo sull’aumento della capacità amministrativa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro in ordine alle attività di controllo ispettivo e amministrativo.
Mentre ora sono presenti i seguenti nuovi articoli:
- Art. 15 Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
- Art. 18 Organizzazioni di volontariato della protezione civile
- Art. 19 Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Art. 20 Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca
- Art. 21 Entrata in vigore
Riguardo poi alle modifiche segnaliamo, a titolo di esempio, alcune modifiche in materia di vigilanza. Nell’articolo 4 (Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro), sono diminuite le unità di personale (da 500 a 300) che l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato e da inquadrare nell’area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza.
Nuovo decreto-legge 159/2025: mancati infortuni e volontari
Veniamo al contenuto di alcuni dei nuovi articoli presenti nel DL.
L’articolo 15 fa riferimento al rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni.
Si indica che al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
Altro articolo nuovo è quello relativo alle organizzazioni di volontariato della protezione civile (Articolo 18) che modifica l’equiparazione dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile ai lavoratori. Equiparazione che ora vale nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 3 -bis.
Il DL inserisce nel Testo unico il nuovo articolo 3-bis, di cui sopra, che riprendiamo integralmente:
Art. 3 -bis (Organizzazioni di volontariato della protezione civile).
1. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all’identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;
e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente articolo, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria.
2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto:
a) il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) , è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) , è tenuto all’osservanza degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) , curano che il volontario aderente nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal codice di materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) , curano che il volontario aderente, nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) , salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) , la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell’ambito dell’attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d’Aosta l’individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) , nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
8. Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
10. L’organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell’uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all’articolo 299 del presente decreto.
11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo.
12. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare, l’omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata in materia di protezione civile, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definite ulteriori misure relative all’informazione, alla formazione, all’addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela della salute e sicurezza previsti dal presente articolo.
Tiziano Menduto
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