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Novità sulla partecipazione dei lavoratori: la partecipazione organizzativa
Urbino, 18 Nov – Sicuramente un compito importante dei convegni, dei seminari in materia di salute e sicurezza sul lavoro è cercare non solo di raccontare l’esistente, di riflettere sulla situazione attuale, ma anche di dare qualche spunto su quello che è in divenire, in itinere. E questi incontri affrontano anche argomenti che, subito dopo il loro svolgimento, possono tradursi in norme approvate ed emanate che rappresentano, tuttavia, ancora interessanti novità per aziende, lavoratori e operatori del settore.
Per fornire qualche informazione su ciò che è “in itinere”, o che lo era fino a poco tempo fa, nel mondo della sicurezza, possiamo fare riferimento ad un contributo di Marina Brollo (Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro nell’Università di Udine) presente nella parte dedicata a “Note e dibattiti” del numero 1/2025 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.
Il contributo “Novità in itinere nel cantiere della sicurezza sul lavoro” - elaborato nell’ambito del progetto di ricerca di interesse nazionale PRIN 2020 INSPIRE, dedicato alle “Strategie di inclusione attraverso la partecipazione nel lavoro per il benessere organizzativo” – permette di riflettere su due importanti novità nel cantiere della sicurezza sul lavoro.
Nell’abstract si indica che il filo rosso che lega le due innovazioni “è dato dalla circostanza che entrambe riguardano temi cruciale per il futuro del lavoro (la partecipazione e la formazione dei lavoratori), coltivati in un’ottica di benessere organizzativo e di inclusione sociale”. E in entrambi i casi, “risulta evidente che la formazione fa rima con la partecipazione dei soggetti coinvolti e che le regolamentazioni devono fare i conti con la loro l’effettività”.
Il saggio pubblicato costituisce una rielaborazione della introduzione presentata al convegno su “La salute sul lavoro, oggi. Inclusione, benessere organizzativo, partecipazione”, svoltosi il 7 marzo 2025 presso l’Università di Urbino Carlo Bo.
Nel presentare brevemente questo contributo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Novità in materia di partecipazione dei lavoratori
- Partecipazione organizzativa e formazione dei rappresentanti
Novità in materia di partecipazione dei lavoratori
Le novità presentate – indica l’autrice - sono accomunate da più di una circostanza: di essere, al momento del convegno indicato sopra, “ancora in itinere, ma con buone possibilità di arrivare alla meta finale” e di essere “figlie di proposte di legge (di iniziativa popolare, la prima; di iniziativa parlamentare, la seconda)”.
Ci soffermiamo oggi sulla prima novità che, in realtà è diventata, successivamente legge: LEGGE 15 maggio 2025, n. 76 “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”.
Si indica che la originaria proposta è stata “alleggerita e modificata in vari punti, inclusa la rubrica, diventata ‘Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese’”. Una nuova intitolazione che risulta riduttiva, “allorché si intende promuovere e incentivare anche altre forme di partecipazione (quali quella organizzativa e quella consultiva)”.
L’autrice indica che “lo strumento della partecipazione dei lavoratori potrebbe risultare potenzialmente utile, sia come motore di sviluppo economico e sociale, sia come leva di inclusione lavorativa, sia come percorso per affrontare le sfide delle profonde trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, sia come pratica per rilanciare la democrazia (senza aggettivi) nelle imprese”.
Si indica poi che sul piano giuridico, le novità della legge intendono “dare attuazione, senso e sostanza” a una norma, l’articolo 46 Cost., “trascurata per quasi ottanta anni dalla firma della Carta costituzionale”.
L’articolo indica che “ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
Tuttavia, le resistenze a questa attuazione non hanno “impedito di sviluppare, nel nostro Paese, già nel secolo scorso, un’inedita via italiana alla partecipazione (conflittuale) dei lavoratori, con i suoi pregi e difetti. Tra questi ultimi, la consapevolezza che il cammino è risultato piuttosto lacunoso e accidentato. E ancora, con riflessi sul presente, il percorso è stato imboccato in una mappa di persistente inattuazione di (buona) parte degli artt. 39 e 40, Cost”.
Tuttavia questa esperienza timida o debole di partecipazione “pare ora rilanciata, sia per razionalizzare l’esistente nel settore privato (con un rinvio alla contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015), sia per fare qualche ulteriore passo in avanti, con maggiori ambizioni di sistematicità, a partire da una tassonomia di 4 forme di partecipazione (gestionale, economica e finanziaria, organizzativa, consultiva) dei lavoratori (e/o delle loro rappresentanze) nella governance della singola impresa”.
L’autore ricorda poi che il progetto di legge da cui si è partiti “pur non menzionando espressamente né le parole salute, sicurezza o ambiente di lavoro”, né il d.lgs. n. 81/2008, “disciplina, fra le diverse forme di ‘ partecipazione dei lavoratori’, quella ‘organizzativa’ (per la definizione v. art. 2, comma 1, lett. c)14, ivi menzionando la possibilità per le ‘aziende’ (e non per le pubbliche amministrazioni) di promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche (senza prescrivere la loro regolazione, ex art. 7) e di prevedere, in esito a contratti collettivi aziendali, ‘soggetti di riferimento’ (per esempio, referenti per la ‘qualità dei luoghi di lavoro’ o ‘responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità’, ex art. 8, comma 1), nonché, per le ‘imprese’ che occupano meno di 35 lavoratori la possibilità di intervento anche degli ‘enti bilaterali’ (art. 8, comma 2)”.
Riprendiamo dalla legge emanata, che ricordiamo è successiva alla pubblicazione dell’intervento presentato, alcune definizioni raccolte nell’articolo 2 della legge 76/2025:
- «partecipazione gestionale»: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa;
- «partecipazione economica e finanziaria»: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato;
- «partecipazione organizzativa»: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell'impresa;
- «partecipazione consultiva»: la partecipazione che avviene attraverso l'espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l'impresa intende assumere.
Riprendiamo anche il contenuto dell’articolo 8 (Soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa):
- Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità nonché quelle dei responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità.
- Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.
Partecipazione organizzativa e formazione dei rappresentanti
Si indica che la partecipazione organizzativa “potrebbe risultare, in sintonia con le esperienze pregresse, la modalità prevalente, seppur nella rubrica e nell’articolazione del progetto di legge appare messa in ombra rispetto alle altre”.
Va apprezzata, tuttavia, “la consapevolezza del progetto di legge circa la necessità della formazione per progettare e sviluppare l’innovazione partecipativa e per far sì che la partecipazione diventi davvero ‘incisiva’ e inclusiva. Nella partecipazione organizzativa è prevista la formazione dei rappresentanti dei lavoratori facenti parte delle citate commissioni paritetiche”.
Riprendiamo dalla legge approvata ed entrata in vigore il 10 giugno 2025 il contenuto dell’art. 12 (Formazione dei rappresentanti dei lavoratori):
- Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 7 nonché per coloro che partecipano agli organi societari di cui agli articoli 3 e 4 è prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue.
- I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La formulazione – continua l’autore – “pare dimenticare il lato datoriale. Eppure, risulta evidente che, in generale, partecipazione fa rima con formazione di tutti i soggetti coinvolti, dato che quest’ultima costituisce una vera e propria funzione abilitante dell’effettività della prima. La formazione, quindi, è importante anche per i datori, dirigenti e rappresentanti dell’azienda”. Infine, la formazione “è importante non soltanto per i lavoratori di oggi, ma anche per quelli di domani, specie quella relativa ai temi di salute e sicurezza”.
Rimandiamo alla lettura integrale del contributo che si sofferma anche su una proposta di legge, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, che è poi diventata la Legge n. 21 del 17 febbraio 2025 (Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2025.
RTM
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Ardito Giacomo | 23/11/2025 (13:10:31) |
| bellissimo il tema della partecipazione organizzativa | |
