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Modifiche al decreto 81: nuove regole per la valutazione dei rischi
Roma, 19 Nov – L’appartenenza all’ Unione Europea comporta per il nostro paese, in materia di tutela della sicurezza e salute, sia oneri che onori. Spesso la legislazione europea è alla base della nostra legislazione migliore, permette di discutere sui vari temi e stimola l’attenzione sui temi più urgenti, come lo stress lavoro-correlato. Tuttavia comporta anche oneri. E lo sa bene l’Italia che in questi anni è stata messa in mora più volte con decine di procedure di infrazione aperte.
Ricordiamo che al 16 ottobre 2014 il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese, su temi molto diversi, si attesta a 102 casi, di cui 82 per violazione del diritto dell'Unione e 20 per mancato recepimento di direttive.
Proprio con l’intento di adempiere meglio agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e risolvere i contenziosi e evitare le sanzioni, è stata promulgata e pubblicata il 10 novembre in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 ottobre 2014 n. 161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.
La legge 161/2014 affronta svariati temi - disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, disposizioni in materia tributaria, disposizioni in materia di lavoro e di politiche sociali, disposizioni in materia di ambiente, disposizioni a tutela della concorrenza, ... - e contiene anche modifiche al D.Lgs. 81/2008 conseguenti alla procedura di infrazione n. 2010/4227 per violazione di alcuni punti della direttiva 89/391/CEE relativa alla sicurezza sul lavoro.
La procedura d’infrazione è stata aperta a seguito dell’attività di Marco Bazzoni - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che più volte ha denunciato le inadempienze del nostro paese rispetto alla legislazione europea – che con l’aiuto tecnico dell'Ing. Marco Spezia si è soffermato nel 2010 in particolare sui cambiamenti operati dal D.Lgs. 106/2009 sul D.Lgs. 81/2008.
La procedura riguarda in particolare i temi della:
- deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE);
- proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un'impresa esistente (violazione dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE)”.
Riportiamo innanzitutto l’intera parte - l’articolo 13 della Legge 161/2014 - che riguarda le modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
Art. 13 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227. 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»; b) all’articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza». |
Dunque con il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il 25 novembre 2014, il processo della valutazione dei rischi farà riferimento agli articoli 28 e 29 come modificati dalla legge 161/2014. Vediamo i nuovi comma 3bis dell’articolo 28 e comma 3 dell’articolo 29 del Testo Unico:
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi (...) 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (...) Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (...) 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. |
Dunque in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro, malgrado i novanta giorni per l’elaborazione del DVR, deve dare immediata evidenza documentale:
- dell’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- dell'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- dell'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
In merito alla procedura d'infrazione 2010/4227 rimane invece irrisolta, come rimarca in una sua comunicazione l’RLS Bazzoni, la questione della deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega.
Concludiamo ricordando alcuni altri interventi/modifiche della nuova legge in materia di lavoro e politiche sociali:
- Art. 14: Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185;
- Art. 15: Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098;
- Art. 16: Modifiche all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi. Procedura di infrazione n. 2007/4652. Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12.
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0 | 19/11/2014 (06:55:06) |
Ancora una volta assistiamo alla emanazione di norme che dimostrano solo la distanza che oggi c'é tra la mentalità del legislatore e quella degli imprenditori. Il legislatore in pratica impone all'imprenditore di valutare i rischi subito, redigendo a sua comprova un pseudo documento di valutazione dei rischi temporaneo, in attesa di metterlo in bella entro i sei mesi successivi. L'imprenditore risponde, sbuffando e subendo ma senza troppo lamentarsi. In fondo si tratta di compilare un DVR standardizzato per le imprese piccole e un pseudo DVR cliccando su uno dei numerosi software esistenti sul mercato. Secondo il legislatore così facendo si aumenta la sicurezza in azienda e si riducono gli infortuni! Per l'imprenditore un'altra inutile incombenza amministrativa inventata da chi non ha altro da fare, a cui soggiacere arrendevolmente se si vuole tirare a campare. |
Rispondi Autore: Aldo Belli - likes: 0 | 19/11/2014 (08:55:53) |
"Art. 28 - Oggetto della Valutazione dei rischi (...) 3.bis. In caso di costituzione di nuova impresa, ..." L'ottimismo è il profumo della vita. |
Rispondi Autore: gianluca angelini - likes: 0 | 19/11/2014 (09:58:15) |
Giampaolo Ceci hai ragione. Anzi ti dirò di più: l'ennesimo non senso giuridico perchè si impone al datore di lavoro di dichiarare prima di fare la valutazione dei rischi tutto ciò che E' CONSEGUENZA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI e che quindi prima di avere fatto la valutazione dei rischi non è possibile determinare. A meno che con tale disposizione assurda non si intenda chiedere al datore di lavoro UNA LETTERA DI INTENTI tipo LETTERINA DI BABBO NATALE. Bravissimi è così che si fa sicurezza sostanziale!!! Complimenti!!! Su una cosa non concordo, cioè quando affermi che c'è distanza tra legislatore e imprenditore; C'E' UNA DISTANZA SIDERALE TRA LEGISLATORE E REALTA!!! |
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0 | 19/11/2014 (10:52:31) |
Manca un piccolo, ma significativo, particolare: la lettera e) dell'art.28. Ovvero, bisognerebbe già aver nominato RSPP, RLS, e MC (che dovrebbero aver partecipato alla pre-VDR). |
Rispondi Autore: Danilo Olivero - likes: 0 | 19/11/2014 (12:44:35) |
Forse nessuno dei legislatori si è reso conto che per effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR non è così "immediato", serve comunque del tempo, che sia un'ora piuttosto che un giorno o più, purtroppo non hanno ancora inventato la bacchetta magica che consente di fare tutto ciò in quell'arco temporale che viene definito "immediato". Lasciando da parte i commenti, leggendo accuratamente la parte introdotta all'art. 28 definisce che il dl "..., deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione,...", ciò non sta a significare che debba redigere "nell'immediato" il DVR. Da tale mia personale interpretazione, ne deduco che il dl debba, a tutela della salute dei suoi lavoratori, provvedere immediatamente e magari prima dell'inizio dei processi lavorativi, ad effettuare una valutazione dei rischi della propria impresa provvedendo, contestualmente l'inizio dei processi lavorativi, a dare comunicazione scritta al RLS dell'avvenuto adempimento degli obblighi e della presenza di un documento "sintetico" riportante quanto richiesto nelle lettere b) c) d) e) ed f). Resta comunque il dubbio sulla qualità di tale documento infatti non riesco a trovare risposta ad alcuni quesiti, ad esempio: - come definisco nell'immediato i DPI da consegnare ai lavoratori in caso debba effettuare una valutazione del rischio rumore piuttosto che di altri rischi per i quali occorre vi sia una specifica analisi? - il primo giorno di attività devo già conoscere i nominativi del RSPP, RLS e Medico Competente da inserire nel documento. Ma il RLS lo devono eleggere i lavoratori e se costui non ha adeguata formazione? Non diventa quasi un obbligo dover ricorrere ad un RLST? E i tempi della burocrazia Italiana? Insomma credo davvero che il termine "immediato" sia pressoché impossibile rispettarlo, di certo non sarà così complicato infliggere ulteriori sanzioni ai datori di lavoro, anche quelli che saranno così volenterosi e coraggiosi ad avviare una nuova attività. |
Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0 | 19/11/2014 (14:21:54) |
Sono quasi certo che l'amico Ceci con legislatore intendesse quello Europeo, davvero inadeguato e incompetente a qualsiasi livello. Il Sig. Bazzoni francamente mi ha stancato. Prendo nota che è iniziato il sequel delle interpretazioni semantiche: Ci sono profili di rischio per un gran numero di tipologie di settori produttivi, pare logico riferirsi a quelli, riferimento cogente UN famoso articolo del codice civile. I DPI? A quando fatte le misurazioni dove servono (tipo rumore) cioè subito nei primi giorni di apertura dell'attività. In caso contrario il datore di lavoro è diffidato da mettere in marcia attrezzature macchine ed impianti a scopo produttivo. Solo un'opinione, tranquilli!!! |
Rispondi Autore: Roberto Bianchessi - likes: 0 | 21/11/2014 (14:53:28) |
Quando ACQUISTO un' automobile mi informo avendo bene in mentescrivendolo l'uso che ne devo fare: lavoro o diletto con trasporto merci/attrezzature sportive e la famiglia numerosa o single, viaggerò per quanti km 10,20 o 100.000 all'anno,percorrerò strade sterrate o per la gran parte asfaltate,prevalentemente in autostrada o percorsi misti.....,montagna, pianura o località di mare e il costo per l' ammortamento comprensivo di manutenzioni,bollo e consumi vari e la guida: sportiva,rilassata,continua per lunghi tratti o con fermate frequenti.......ecc, ecc e questo lo PENSOSCRIVOFACCIO. E.......L'IMPRENDITORE lo SA/FA anche lui PRIMA.Dimenticavo lo sa/fa ANCHE il COORDINATORE per la progettazione in edilizia, art.91 comma 1 D.Lgs.9 aprile 2008,n81 ed è pure pesantemente sanzionato.......a 20 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs.626/1994 è sempre difficile PENSAREORGANIZZAREPRATICARE il LAVOROINSICUREZZA. Suvvia, una botta di ottimismo e buon lavoro a tutti |
Rispondi Autore: Francesco Bizzotto - likes: 0 | 22/11/2014 (12:39:07) |
La difficoltà deriva - mi pare - dalla separazione tra impresa e lavoro, tra sicurezza come Security (togliere pericoli; statica) e sicurezza come Safety (saper correre i rischi per giungere alle Opportunità attese; dinamica). |
Rispondi Autore: MASSIMILIANO PEZZETTI - likes: 0 | 23/11/2014 (16:04:51) |
Credo che nella costituzione di una nuova impresa, oltre ad aver definito cosa fare, sia necessario affrontare anche come farlo, con quali risorse e preventivamente valutarne i rischi. Le misure preventive di prevenzione e protezione si possono individuare anche prima di iniziare l’attività, e poi aggiornarle. Nella fase di progettazione dell’azienda va considerata anche la salute e la sicurezza delle risorse umane che vi lavoreranno. |
Rispondi Autore: Peppino di Capri - likes: 0 | 24/11/2014 (09:24:52) |
Forse òa soluzione è lavorare con moglie e figli dove si arriva, senza assumere nessuno,paradossalmente chi ha un lavoratore spende una cifra disumana per stare inm regola, non ci dimentichiamo che oltre il 90 % delle imprese hanno meno di 10 lavoratori....forse sarebbe meglio raggiungere l'obiettivo di 0 lavoratori ad impresa.... |
Rispondi Autore: francesco nollino - likes: 0 | 26/12/2014 (19:34:58) |
Nel concordare con il sig. CENCI aggiungo, e potrei anche apparire banale, a mio modesto parere la carta non ha mai scongiurato il verificarsi di un infortunio . Diceva benissimo un noto docente universitario e competente della materia inerente la sicurezza sul lavoro, in un suo brillante articolo, che a partire dagli anni novanta la |
Rispondi Autore: francesco nollino - likes: 0 | 26/12/2014 (19:43:08) |
seguito del messaggio del 26/12/2014 e mi scuso l'inconveniente. ...la |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 27/12/2014 (12:02:36) |
Sperando che Nollino completi il suo intervento che mi sembra troncato a metà, sarei curioso di sapere quale "noto docente universitario e competente della materia inerente la sicurezza sul lavoro" abbia mai detto qualcosa che sia andato sul concreto nell'ambito della sicurezza e tutela della salute, proponendo strumenti operativi realmente fruibili dagli attori del settore. In quasi 30 anni che mi occupo di sicurezza, sarò stato pure sfortunato, ma docenti universitari che unissero ad una preparazione teorica anche una pratica derivante da un'approfondita conoscenza delle dinamiche organizzative e produttive delle imprese, ancora non ne ho conosciuti anche se ne ho incontrati tantissimi (molti dei quali si sono buttati sull'argomento solo negli ultimi anni). In compenso ho visto diversi esempi di sciocchezze partorite da chi, tra questi signori, è stato coinvolto come consulente dal legislatore. Comunque, tornando sull'argomento, per soddisfare l'ennesima richiesta che hanno partorito i "normotecnoburosauri", è possibile utilizzare dei semplici strumenti. Si deve partire da un'analisi preventiva dei pericoli per la salute e la sicurezza associati all'attività che si sta intraprendendo. Siamo in fase preventiva e gli eventuali rischi, se derivanti dai pericoli presenti, vanno valutati dopo. Quindi, tenendo conto dell'attività da eseguire ed associando ad essa i pericoli esistenti si costruisce una prima colonna. Poi, in una seconda colonna, si devono valutare le condizioni in cui ognuno dei pericolo esistente si può manifestare (normali, straordinarie e d'emergenza). In una terza colonna, sempre in funzione di ciascun pericolo, vanno definiti gli interventi previsti. In una quarta colonna, vanno riportati i "limiti" applicabili e derivanti da prescrizioni legali ed altre prescrizioni. In una quinta colonna, vanno indicate le misure di prevenzione e protezione che saranno adottate (preventive, protettive collettive e/o individuali, organizzative e procedurali). In una sesta colonna, vanno indicate le eventuali necessità di autorizzazioni o permessi. In questo modo, nel caso di costituzione di nuova impresa, è possibile soddisfare la richiesta del legislatore. |
Rispondi Autore: francesco nollino - likes: 0 | 31/12/2014 (18:58:16) |
egr. dr CATANOSO mi allineo, in parte, alla scaletta per la valutazione rischi , però dovrà dare atto che con l'avvento della ex "626" è nato un business che ha generato molti pseudo "PREVENTORI". Purtroppo quello che evidenzio è che la natura degli incidenti sul lavoro discende da solite causali: schiacciamento - caduta da ponteggio- esalazioni/intossicazioni- lavori di scavo - rischio elettrico etc. Tali fattispecie , guarda caso, si verificavano anche prima della c.d. "626". Resto comunque sempre dell'avviso che lo strumento basilare per ridurre la grossa macchia degli infortuni sul lavoro che affligge il ns Paese è la pesante carenza di una seria attività formativa ed informativa di tutti gli attori del mondo del lavoro. Colgo l'occasione per fare i migliori auguri di buon anno alla redazione di questo interessante sito con l'auspicio che il 2015 ci sia una forte inversione del numero degli incidenti sul lavoro |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 31/12/2014 (20:21:37) |
Vale sempre il solito detto: "Più che quanta gente ci muore per la non sicurezza .... quanta gente ci campa!", oppure "Piatto ricco .... mi ci ficco". Concordo che le cause degli infortuni sono sempre le stesse ..... da sempre. Prima della carenza di formazione, ci si dovrebbe preoccupare dell'assenza di serie regole per l'accesso e la permanenza sul mercato da parte delle imprese. Fino ad oggi, io posso aver venduto verdura al mercato e da domani (anno nuovo, vita nuova), posso fare l'imprenditore ed avere nelle mani la pelle di N persone. Qui non si tratta di aumentare il numero di carte da far compilare all'imprenditore prima dell'inizio e durante l'esercizio dell'attività ma definire regole serie ed applicabili a cui l'imprenditore si deve attenere e spostare le attività di controllo da parte delle istituzioni da una preventiva "verifica delle carte" prima dell'inizio dell'attività ad una verifica delle attività sul campo e, per chi venisse beccato a non attenersi alle regole, l'espulsione dal mercato senza alcuna possibilità di rientro anche mascherato. Parallelamente ci vorrebbero anche delle iniziative volte a motivare le imprese ad investire nella prevenzione ..... perchè, vale la pena ricordarlo, s'investe in qualcosa solo se questo qualcosa produce un ritorno nel breve periodo. Il discorso è lungo e il 31 dicembre non è il giorno adatto visto che incombono cotechino e lenticchie. |