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Modificato il D.Lgs. 81/2008 in materia di agenti biologici

Modificato il D.Lgs. 81/2008 in materia di agenti biologici
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

13/11/2020

Il Decreto-legge 149/2020 che reca misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 modifica due allegati del D.Lgs. 81/2008 in materia di rischio biologici. Le indicazioni del Testo Unico e i nuovi allegati.

Roma, 13 Nov – In considerazione del perpetuarsi dell’emergenza COVID-19, in questi mesi è stato più volte necessario introdurre misure – recentemente con i cosiddetti “Decreti Ristori” - per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi colpiti dalle conseguenze economiche dell’emergenza.

 

È stato fatto con il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e più recentemente con il Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Tuttavia il nuovo Decreto-legge, che interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche (e al sostegno dei lavoratori) interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, viene anche a introdurre una nuova modifica del decreto legislativo 81/2008 in materia di agenti biologici.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Rischio biologico - Laboratori di livello di contenimento 3 - 1 ora
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008

 

Il decreto legislativo 81/2008 e gli agenti biologici

Nel Titolo X (Esposizioni ad agenti biologici) del D.Lgs. 81/2008 si indica (art. 268) che gli agenti biologici possono essere ripartiti nei seguenti gruppi a seconda del rischio di infezione:

  • agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  • agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche

 

Inoltre l’art. 274 (Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie) indica che il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, “in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta”. E sottolinea che nelle strutture di isolamento “che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico”.

 

Anche l’art. 275 (Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari) indica che “fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XLVII”.

Ad esempio il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito “in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3”.

 

Infine l’art. 276 (Misure specifiche per i processi industriali) riporta che “fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275”.

 

Ricordiamo anche che la Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 ha modificato l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.

 

Le modifiche del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020

Come indicato in premessa il Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149 modifica, con l’articolo 17, il Testo Unico indicando che “gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti” da due nuovi allegati.

 

Riprendiamo, a titolo esemplificativo, il contenuto del nuovo allegato XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento).

 

Si indica che “le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione”. E nella tabella, «raccomandato» significa “che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario”.

 

Questa è la tabella:

 

 

Segnaliamo, infine, che nel nuovo Allegato XLVIII (Contenimento per processi industriali) si indica che:

  • Agenti biologici del gruppo 1: per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
  • Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4: può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie indicate nella tabella in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte”.

 

Rimandiamo all’articolo 17 del Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e alla lettura completa delle due tabelle corrispondenti che riportano le varie misure di contenimento da adottare.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione

 

 

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Rispondi Autore: Roberto Termini - likes: 0
13/11/2020 (09:48:14)
"applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario"
No comment.
Era più facile scrivere "si può fare tutto e il contrario di tutto".
Ancora una volta, dove non sono arrivati il mitico Dr. Fauci e il WHO si demanda (e si scarica responsabilità di incapacità mondiali) sui poveri RSPP. Amen
Rispondi Autore: Patrizia F. - likes: 0
13/11/2020 (11:47:14)
sono assolutamente d'accordo con Roberto, anche a me sembra esclusivamente un girare la frittata della responsabilità, io direi più che agli RSPP, ai datori di lavoro. ma questo è stato deciso. quello che mi chiedo e chiedo ai colleghi: sono Decreti legge, immaginiamo di agg. i DVR, che abbiamo salvato fino ad oggi, rischiando che decada, piuttosto che un nuovo DPCM o D.L. cambino ancora le cose, o corriamo alla revisione del DVR? grazie
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
14/11/2020 (13:39:31)
L'aggiornamento del DVR riguarda le aziende che fanno uso deliberato di agenti biologici e quelle citate in allegato XILV e non tutte le aziende senza distinzione alcuna.
Quindi, se non si lavora in aziende di cui agli artt. 274, 275 e 276, si applicano i Protocolli contestualizzandoli alla specificità dell'impresa.
Rispondi Autore: Luigi - likes: 0
05/03/2021 (16:50:58)
Condivido il post di Carmelo e infatti occorre distinguere come sempre fra rischio generico, che potrebbe divenire aggravato a causa delle conseguenze da contagio dal SARS COV2 e ss.vv., e rischio professionale dovuto ad esposizione professionale.
Ad ogni modo le attività lavorative che espongono professionalmente a rischio biologico sono quelle sanitarie e laboratori ove si utilizza DELIBERATAMENTE l'agente biologico, virus SARS COV2 e ss.vv., o comunque si è a contatto con pazienti/persone che hanno sintomi riconducibili alla malattia COVID19.
Per le attività lavorative NON SANITARIE si attua il protocollo dettato dal DPCM 24.04.2020, mentre per quelle che espongono professionalmente al rischio biologico si fa riferimento al Capo specifico del d.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.
Come sempre occorre attravero la VR annullare il rischio alla fonte, idealmente, e comunque ridurlo al minimo possibile prima di procedere cogli adempimenti successivi.
Rispondi Autore: Luigi - likes: 0
05/03/2021 (17:02:52)
Sempre in riferimento al post di Carmelo, il rischio da contagio NON PROFESSIONALE al SARS COV2, in occasione di lavoro, necessita di valutazione successiva da integrare al DVR con atto a parte come da procedura dettata dal DPCM 24.04.2020.
Questo perché il 29 comma 3 del d.lgs.n. 81/08 e ss.mm.ii. ne richiede un aggiornamento a seguito di quelle attività lavorative, che pur non rientrando in quelle da Rischio professionale, devono proseguire in sicurezza. Il tutto al fine di applicare le successive misure di cui alle lettere b), c), d) dell'articolo 28 del d.lgs.n. 81/08 e ss.mm.ii.

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