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Linee guida per i controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP
Milano, 16 Nov – Il controllo ufficiale in materia REACH (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche) è disposto ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (CE) 1907/2006, il cosiddetto Regolamento REACH.
E per attuare tale sistema di controlli ufficiali è stato stipulato l’”Accordo Rep. 181/CSR del 29/10/2009, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006” (G.U. n. 285 del 7 dicembre 2009), accordo che è stato recepito dalla Regione Lombardia con d.g.r. IX/1534 del 6 aprile 2011.
In relazione a tali controlli nella Regione Lombardia è stato elaborato dal laboratorio di approfondimento “Rischio Chimico” (riconfermato dal Piano Regionale 2011-2013 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro”) il documento "Linee guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in Regione Lombardia”, approvato il 28 ottobre 2011 dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, con Decreto n. 10009.
Il documento ha l’obiettivo di fornire al personale dei DPM (Dipartimento di Prevenzione Medico) delle ASL “addetto all’attività di vigilanza indicazioni operative per la programmazione e l’effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento REACH e dalle norme correlate, ivi compreso il Regolamento CLP”. In particolare la finalità della presente linea guida è garantire che i controlli “siano effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, appropriatezza, trasparenza, efficienza ed efficacia”.
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Il documento ricorda che, con le deliberazioni sopra citate, si individua:
- “Regione Lombardia, nella Direzione Generale Sanità, quale Autorità per i controlli REACH, attribuendole funzioni di programmazione, coordinamento e raccordo istituzionale con l’Autorità competente nazionale – Ministero della Salute”;
- “nelle Aziende Sanitarie Locali (ASL) - cui spettano, ai sensi della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose - le articolazioni territoriali che, tramite il Dipartimento di Prevenzione Medico (DPM), effettuano il controllo ufficiale sull’applicazione del Regolamento REACH e delle norme collegate in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose” - Regolamento (CE) 1272/2008 ( CLP), D.Lgs 52/1997, D.Lgs 65/2003.
Inoltre si “conferma, ai sensi della l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, la competenza delle ASL in ordine alle funzioni amministrative riguardanti l’irrogazione di sanzioni per violazioni commesse sul territorio lombardo al Regolamento REACH e alle norme collegate ( Regolamento CLP, D.Lgs 52/1997 e D.Lgs 65/2003)” e si stabilisce che “i proventi delle sanzioni siano destinati ai DPM delle ASL con finalità di incrementare qualità e quantità dell’attività di vigilanza e ispezione a tutela della popolazione e dei lavoratori dai rischi chimici”.
Dunque il campo di applicazione di queste linee guida sono i “controlli ufficiali eseguiti dal personale delle ASL - in collaborazione e raccordo, ove opportuno, con il personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) secondo il protocollo operativo previsto dalla d.g.r. IX/1534 del 6 aprile 2011 - presso i fabbricanti, importatori di sostanze in quanto tali o di componenti di miscele; presso gli utilizzatori a valle che utilizzano prodotti chimici o che formulano miscele; presso i produttori e importatori di articoli, come definiti all’art. 3 del Regolamento REACH; in generale, presso tutti i soggetti giuridici della catena di approvvigionamento, come individuata al punto 2.2 dell’Accordo Rep. 181/CSR del 29 ottobre 2009”.
Dopo aver parlato dell’individuazione di un target group e di selezione delle aziende (“in coerenza con il Piano controlli 2011, il target è individuato nelle aziende classificate con ATECO primario 2002 cod. 24.3), le linee guida definiscono le modalità di effettuazione del controllo.
L’ASL comunica all’impresa selezionata la data di effettuazione del controllo con un preavviso di almeno 15 gg. In particolare il controllo ha lo scopo di verificare:
- “l’avvenuta presentazione della registrazione o, per le sostanze in regime transitorio, della pre-registrazione;
- l’esistenza e l’efficacia di un sistema di gestione e controllo delle sostanze, delle miscele e degli articoli;
- la presenza e la conformità, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento REACH, delle SDS;
- la presenza, ove previsto, degli allegati tecnici alla SDS con la sintesi degli scenari di esposizione;
- il rispetto degli usi identificati e delle relative precauzioni, nonché delle misure per il controllo dell’esposizione, come riferite nelle specifiche sottosezioni della SDS;
- l’idoneità e l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuali previsti per gli usi identificati delle sostanze o miscele;
- l’avvenuta comunicazione lungo la catena di approvvigionamento;
- la corretta classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele pericolose ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CLP e dal D.Lgs 65/2003;
- l’avvenuta presentazione della notifica di cui agli artt. 40 e 49 del Regolamento CLP”.
Inoltre il controllo prevede che durante l’ispezione sia verificata “l’esistenza di un sistema di gestione delle informazioni, sia esso cartaceo che informatico, comunque efficace ed adeguato in ordine all’accessibilità e ai tempi di interrogazione”, che contenga almeno le informazioni presenti in alcune tabelle annesse a queste linee guida approvate dalla Regione Lombardia (per le sostanze fabbricate, per le sostanze importate da extra UE, per le sostanze acquistate in UE, per le miscele fabbricate, per le miscele importate da extra UE, per gli articoli importati, per gli articoli prodotti, per le miscele acquistate in UE, per la Legal Entity).
Inoltre viene verificata:
- “la disponibilità delle SDS di sostanze/miscele presenti in azienda (art. 31 Reg. REACH) per: a. sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 99/45/CE e regolamento 1272/2008/CE - CLP; b. sostanze PBT e/o vPvB; c. sostanze identificate come Substances of Very High Concern (SVHC) e inserite nella Candidate List per motivi diversi da quanto indicato ai punti a) e b);
- la possibilità di accesso dei lavoratori alle informazioni riguardanti sostanze e miscele utilizzate o alle quali possono essere esposti;
- l’esistenza di funzioni aziendali e di referenti in materia REACH e CLP, attraverso l’acquisizione di organigrammi e deleghe”.
Inoltre potranno essere verificati:
- “contratti di produzione conto terzi, contratti/accordi di distribuzione;
- atti comprovanti acquisizioni, cessioni di ramo d’azienda, di assets (stabilimenti);
- comunicazioni eventuali da e verso ECHA;
- memorie a supporto di eventuali esenzioni (es. esenzione da registrazione in base ai criteri dell’All. IV e V);
- memorie a supporto dello status di phase-in;
- dichiarazioni dei fornitori sulla REACH compliance dei loro prodotti;
- inventario clienti;
- comunicazioni da e verso i clienti su SVHC già incluse nella Candidate List”.
Concludiamo segnalando che il documento ha in allegato una “Richiesta d’informazioni in relazione alla visita ispettiva per l’ottemperanza alle disposizioni del regolamento (CE) 1907/2006, del regolamento (CE) 1272/2008, del D.Lgs 52/1997 e del D.Lgs 65/2003” inviata dalla Regione Lombardia al campione di imprese, potenzialmente passibili di ispezione/audit.
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