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Le indicazioni della normativa per la formazione in periodo di Covid-19

Le indicazioni della normativa per la formazione in periodo di Covid-19
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

11/11/2020

Quali sono le modalità formative in materia di salute e sicurezza possibili e auspicabili dopo il DPCM 3 novembre 2020? Formazione in presenza, a distanza e in videoconferenza nel nuovo DPCM e nelle indicazioni del Ministero del Lavoro.

Roma, 11 Nov  – In queste settimane stanno aumentando, insieme ai dati dei contagi relativi all’emergenza COVID-19, anche le normative emergenziali di riferimento e i territori (le zone “gialle, arancioni e rosse”) in cui è differenziata l’applicazione delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 sul territorio.

È evidente che in questa situazione può diventare complicato comprendere come muoversi correttamente e in modo conforme alla legge per aspetti e attività non direttamente esplicitate dalle norme o dai vari protocolli condivisi che, come ricordato nell’ intervista all’avvocato Maria Giovannone, hanno costituito una importante novità nella gestione dell’emergenza.

 

Per questo motivo torniamo ad affrontare oggi un tema delicato, quello della formazione alla sicurezza, una delle colonne portanti di ogni strategia di prevenzione del rischio, durante l’emergenza COVID-19. E cerchiamo di comprendere se con il DPCM 3 novembre 2020 qualcosa a livello nazionale è cambiato rispetto a quanto indicato a fine giugno nell’articolo “ COVID-19: può ripartire la formazione alla sicurezza in presenza?”.

 

L’articolo si sofferma su:


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Cosa cambia per la formazione con il DPCM 3 novembre 2020?

In questa breve disamina sul tema formazione alla salute e sicurezza sul lavoro durante l’emergenza COVID-19 partiamo, dunque, dal DPCM 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (disposizioni in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020).

 

La prima domanda che ci si pone è se il DPCM espliciti qualcosa in materia di formazione alla sicurezza.

 

La risposta è affermativa e anche questo DPCM (come i precedenti) cita, tra le attività formative che possono continuare a svolgersi in presenza (o “riprendere” se facciamo riferimento alla precedente sospensione), la formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza.

 

Riprendiamo a questo proposito dall’articolo 1, comma 9, l’intera lettera s (evidenziamo la parte più significativa):

 

s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza.  Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.  Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

(…)

 

Rimandiamo poi alla lettura di un nostro precedente articolo per conoscere le misure riportate nel “ Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.

 

Se ci fossero poi ancora dei dubbi sulla possibilità della formazione in presenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro si può far riferimento alle risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions) presenti sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dove si accenna anche a questa tipologia di formazione e si accenna anche alla formazione in videoconferenza:

 

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

 

Nei casi in cui non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi obbligatori, a quali condizioni è possibile realizzare specifiche attività formative in presenza?

 

Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore.

 

Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:

 

  • utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
  • distanziamento fisico di almeno 1 metro;
  • utilizzo della mascherina chirurgica;
  • accessibilità all'igiene frequente delle mani;
  • garanzia dell'igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.

 

Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza", fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda.

 

Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative "in presenza", sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.

 

Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che - nella riunione del 28 maggio 2020 - si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il parere allegato.

 

 

 

Le indicazioni per la formazione nelle regioni più a rischio

Partendo dalla constatazione che nulla sembra essere cambiato per la formazione, in presenza e non, in materia di salute e sicurezza rispetto ai mesi scorsi, non rimane che da chiedersi se in questa fase di innalzamento delle misure di contenimento, di divisione dell’Italia a fasce, di mirati lockdown, qualcosa possa cambiare per le regioni più a rischio.

 

Per cercare di comprendere se qualcosa cambia, si può fare riferimento a due articoli del DPCM 3 novembre 2020 che forniscono le indicazioni per le zone “arancioni” e “rosse”:

  • Art. 2 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto
  • Art. 3 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

 

I due articoli non fanno riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza.

Riportiamo, ad esempio, quanto indicato nel punto f) e g), del comma 4 dell’articolo 3 in merito alle attività didattiche e alle attività formative:

 

f)  fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

 

Come si evidenzia non si parla di formazione in materia di salute e sicurezza e, dunque, c’è da presumere che, per il momento e a meno di future norme e lockdown più restrittivi, in materia di formazione non ci siano vere novità.

 

Formazione a distanza, videoconferenza e indicazioni regionali

Dunque, a meno di ordinanze più restrittive regionali, e laddove siano garantite adeguate misure di contenimento del rischio di contagio, è possibile erogare formazione alla sicurezza sia in presenza che a distanza (anche se, indica il Ministero del Lavoro nelle FAQ, che “le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire”).

 

Ricordiamo innanzitutto che la normativa in materia di formazione, ad esempio gli Accordi Stato-Regioni del 2011 e del 2016, rendono possibile attività formative in e-learning per molti corsi (aggiornamento e base RSPP/ASPP, formazione generale e specifica in attività a basso rischio per i lavoratori, formazione preposti, dirigenti, …).

Per avere una panoramica della formazione e-learning conforme alla normativa e della specificità di questa tipologia di formazione possiamo fare riferimento all’articolo “ Quali corsi su sicurezza sul lavoro possono essere svolti in e-learning?”.

 

Ci sono poi situazioni, specialmente nelle Regioni e nei territori più a rischio, in cui può essere auspicabile o necessario, se non si può garantire il rispetto delle misure di contenimento, erogare formazione in videoconferenza (o web-conference), un’attività che permette di ricreare delle aule virtuali di formazione: i partecipanti all'evento comunicano e sono presenti nello stesso momento.

 

Come ricordato nell’articolo “ Emergenza COVID-19: l’uso della videoconferenza per fare formazione”, la videoconferenza, pure essendo formazione a distanza, è attualmente equiparata alla formazione in presenza.

 

Riprendiamo a questo proposito ulteriori indicazioni del Ministero del Lavoro presente nelle risposte alle FAQ:

 

Nel caso in cui non sia possibile svolgere l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione è possibile erogare la formazione in presenza?

In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire.

Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa.

 

Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

 

Rimandiamo poi all’articolo/intervista “ COVID-19 e formazione: mantenere l’equiparazione videoconferenza-aula” in cui il presidente dell’Associazione AiFOS auspica che l’equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza non sia solo temporanea, ma sia mantenuta anche dopo la fine dello stato di emergenza sanitaria.

 

In conclusione dobbiamo sottolineare che l’articolo ha analizzato la situazione nazionale e non si è addentrata nel dettaglio delle varie regioni che possono stabilire misure più restrittive rispetto a quelle nazionali.

 

A titolo esemplificativo segnaliamo la situazione della Regione Marche.

La Regione con Ordinanza n. 41 del 2 novembre 2020 (in vigore dal 4 novembre al 4 dicembre 2020) ha disposto che i soggetti che erogano corsi di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 svolgano i corsi teorici unicamente con modalità a distanza, rimanendo possibili in presenza unicamente lo svolgimento delle parti pratiche dei corsi e gli esami finali.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

Regione Marche - Ordinanza n. 41 del 2 novembre 2020.

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

 

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Rispondi Autore: Filippo - likes: 0
12/11/2020 (13:36:19)
Buongiorno, a seguito della lettura dell'articolo sembra pertanto che eventuali corsisti possano muoversi tra regioni di diverso colore (es andare da zona arancio a gialla)? Nella dichiarazione per gli spostamenti indicano per esigenze lavorative? grazie
Rispondi Autore: Federico - likes: 0
16/11/2020 (11:56:39)
Domanda: i corsi di formazione aziende private che comprendono una parte pratica (laboratorio?), es. corsi di cucina, posso essere svolti?
Se no, se la stessa azienda avesse un riconoscimento regionale, le cose cambierebbero?
Grazie
Rispondi Autore: FALSINI FULVIO - likes: 0
07/02/2021 (12:29:02)
LA FORMAZIONE A DISTANZA IN E-LEARNING (SINCRONA) HA LA MEDESIMA LIMITAZIONE DI 35 ALUNNI PER OGNI CORSO?

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