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L’aumento delle sanzioni: dal primo luglio quasi il 10% in più
Roma, 4 Lug – Il “decreto del fare”, il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, non è il solo nuovo decreto legge che introduce variazioni nella normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Infatti il Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 – il cosiddetto "decreto lavoro" relativo ai "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" - contiene modifiche in merito alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ai contratti di somministrazione.
Dopo averne riportato una breve informazione nelle nostre “ Notizie brevi”, offriamo ai nostri lettori un primo approfondimento.
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Innanzitutto ci soffermiamo sulle sanzioni, così modificate con l’art. 9, comma 2 del DL 76/2013:
Art. 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione) (...) 2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 è sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”. (...) |
L’originario comma 4-bis dell’articolo 306 del Testo Unico, prevedeva che le ammende – in relazione a contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza e alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal Decreto legislativo 81/2008 e da atti “aventi forza di legge” – fossero rivalutate ogni cinque anni partendo dal 15 aprile 2008 (entrata in vigore del Testo Unico) in misura pari all’indice Istatdei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. Rivalutazione che non è avvenuta.
Il nuovo Decreto Legge Lavoro stabilisce innanzitutto che in sede di prima applicazione la rivalutazione avviene nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013.
Inoltre dà mandato al direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rivalutare tali ammende e sanzioni ogni cinque anni con decreto.
Infine si indica che le maggiorazioni effettuate saranno in parte destinate - per la metà del loro ammontare - al finanziamento di iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro (DTL).
Ricordiamo a questo proposito quanto contenuto nell’articolo 13 (Vigilanza) del D.Lgs. 81/2008 che indica gli ambiti dell’attività di vigilanza delle DTL:
Art.13 (Vigilanza) (...) 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio. |
La seconda modifica in materia di sicurezza introdotta dal DL 76/2013 riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione.
In questo caso viene modificato l’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, come già modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 24/2012 “Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale”.
Questo il testo originale del DL 76/2013 (che non correttamente fa riferimento all’articolo 7, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 24/2012):
Art. 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione) (...) 6. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dopo le parole: "presso un utilizzatore," sono inserite le seguenti: "e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". (...) |
Ricordiamo, per concludere questa presentazione delle modifiche in materia di SSL del DL 76/2013, che il comma 1 dell’articolo 23 del D.Lgs. 276/2003 ora indica che per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, e ferma restando l’integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Gaetano Cracco - likes: 0 | 04/07/2013 (11:04:31) |
La decisione di finanziare le attività dellae Direzioni Territoriali del Lavoro utilizzando parte delle sanzioni comminate dalle ASL mi lascia alquanto perplesso tenuto conto che incide su fondi delle Regioniche sono competenti in materia prevenzione e sicurezza del lavoro; inoltre ritengo che tale decisione manifesti scarsa considerazione nei confronti delle professionalità presenti nei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali. |
Rispondi Autore: ispettore - likes: 0 | 04/07/2013 (15:59:56) |
potevano anche lasciare stare l'aumento. Non è il 9,60 % in più che funziona da deterrente, questo è solo un modo per "fare più cassa" da parte dello Stato. E' più importante aumentare i controlli (e dare indicazioni e suggeriomenti sulle regole di sicurezza nei casi di normativa non chiara) |
Rispondi Autore: Mario - likes: 0 | 04/07/2013 (16:14:17) |
naturalmente...per via dell'inflazione le sanzioni devono aumentare...mi pare giusto..gli stipendi invece uguali da 20 anni.. |