Ispettorato: l’adozione del provvedimento di sospensione e le microimprese
Roma, 7 Mar – Come segnalato negli articoli connessi alla presentazione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, una delle più importanti novità è stata sicuramente la riscrittura dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 in relazione ai provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ed riguardo al provvedimento di sospensione, nei mesi successivi al decreto e alla conversione in legge, non sono mancate varie precisazioni e chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL).
Chiarimenti che sono stati forniti, ad esempio, con:
- Circolare n. 3 del 9 novembre 2021;
- Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021;
- Nota INL 7 giugno 2022 n. 1159;
- Nota INL 2 febbraio 2022 n. 151.
Recentemente è stata poi pubblicata una nuova Nota, la Nota INL n. 162 del 24 gennaio 2023, che ci permette di tornare a parlare del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e di riepilogare anche alcuni aspetti connessi alle novità portate dal DL 146/2021 (come modificato dalla legge di conversione).
Nel presentare la nuova Nota INL ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Il provvedimento di sospensione: le indicazioni dell’articolo 14 del Testo Unico
- Il provvedimento di sospensione: i nuovi chiarimenti forniti dall’Ispettorato
Il provvedimento di sospensione: le indicazioni dell’articolo 14 del Testo Unico
Prima di presentare la Nota INL n. 162 del 24 gennaio 2023 vediamo di ricapitolare alcune delle novità e specificità dei provvedimenti di sospensione.
Riprendiamo parzialmente il comma 1 dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
Si indica che “ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normative, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I”. (…)
Inoltre “il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
Il comma 2 indica che “per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione”.
Riportiamo anche l’inizio del comma 4 che specifica che “i provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (…).
Riprendiamo poi, per ricordare le “gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza” citate nell’articolo 14, l’Allegato I (Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14):
Il provvedimento di sospensione: i nuovi chiarimenti forniti dall’Ispettorato
Veniamo ora alla Nota INL n. 162 del 24 gennaio 2023 che ha per oggetto “art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 – adozione provvedimento di sospensione e microimpresa – richiesta parere”.
Con la Nota l’Ispettorato nazionale risponde al quesito relativo alla ‘possibilità di procedere all'adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente ‘in nero’ con conseguente violazione prevenzionistica’ relativa alla mancanza del DVR (il documento di valutazione dei rischi) e della nomina del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
La Nota è elaborata ‘d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 509 del 20 gennaio 2023’.
Nella Nota si conferma quanto già visto prima nel comma 4 dell’articolo 14 cioè che i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa”.
Ma si precisa che tale eccezione (‘la cui ratio risiede nella volontà del legislatore di escludere le c.d. microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione’) è riferita ‘esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari”.
Dunque tale eccezione/esclusione non trova applicazione ‘qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D. Lgs. n. 81/2008 – ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP – da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare’.
La Nota indica poi, in conclusione, che qualora “non sia adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione” – anche con riferimento a quanto contenuto nella circolare INL n. 3/2021 – il personale ispettivo ‘dovrà comunque imporre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 14’ – sempre con riferimento al D. Lgs. 81/2008 - ‘ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico’.
Per avere ulteriori informazioni sui provvedimenti di sospensione rimandiamo, infine, anche alla lettura dei seguenti articoli:
- Quali sono le condizioni per il provvedimento di sospensione?
- Decreto fiscale e provvedimento di sospensione: i primi chiarimenti
- Decreto 81: l'obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: gabriele oliva - likes: 0 | 08/03/2023 (10:38:39) |
Buongiorno. A me sembra improprio che l'Ispettorato fornica informazioni sull'interpretazione di una legge con una propria circolare (sarà valida per le ASL ?) mentre a ciò è dedicato il consiglio per gli interpelli. Da tempo quando si parla di sicurezza sul lavoro, sulla stampa, in TV, alla radio,vengono considerate le informazioni fornite solo ed esclusivamente dal'Ispettorato del lavoro , ignorando il il compito gravoso che fanno ogni giorno le singole ASL sul territorio, dipartimenti di prevenzione dove vi sono professionisti specializzati, iscritti ad albi professionali e forniti di quella esperienza sul campo, in materia di sicurezza sul lavoro, che gli ispettorati ancora non hanno, escludendio naturalemente l'edilizia. Tutto questo porta confusione e demotivazione degli operatori ASL |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 20/03/2023 (09:15:48) |
Nota ineccepibile dell'INL destinata ai propri ispettori. Le Asl operano a livello Regionale e deve essere la direzione della sanità di ogni singola regione che deve fornire loro indicazioni operative. Inoltre le Asl non hanno alcuna competenza in materia di lavoro irregolare. Difatti la nota si occupa del caso in cui una impresa con un solo dipendente irregolare non possa essere sospesa per il solo fatto del dipendente irregolare, ma viceversa debba essere sospesa se manca DVR e RSPP. |