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Adempimenti che inizialmente si pensava fossero inseriti nel disegno di legge in materia di semplificazioni - approvato il 19 giugno 2013 dal Consiglio dei ministri - e successivamente discussi ed eventualmente modificati e perfezionati in sede parlamentare.
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In vigore le modifiche al decreto 81 del nuovo decreto legge "del fare"
Roma, 25 Giu – Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “decreto del fare” o “decreto fare”, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno. Ed è avvenuto quanto anticipato nei giorni scorsi da PuntoSicuro: il decreto legge, al di là delle previste disposizioni per rilancio dell’economia, contiene diverse disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Adempimenti che inizialmente si pensava fossero inseriti nel disegno di legge in materia di semplificazioni - approvato il 19 giugno 2013 dal Consiglio dei ministri - e successivamente discussi ed eventualmente modificati e perfezionati in sede parlamentare.
Invece no. È stata scelta la via del decreto-legge e i nuovi adempimenti sono già entrati in vigore (anche se in molti casi sono richiesti “decreti attuativi” e intese in sede di Conferenza Stato-Regioni per la piena applicazione). Sono entrati in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta (il 22 giugno 2013) e dovranno poi essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza.
È evidente che un’entrata in vigore così repentina, non può che creare un po’ di confusione iniziale nelle aziende, tra i vari attori della sicurezza e tra gli stessi enti ispettivi.
Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza ripercorrendo e presentando una breve, non esauriente, analisi del contenuto del decreto legge "del fare" in materia di lavoro e sicurezza.
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Abbiamo già citato nei giorni scorsi alcune semplificazioni relative al mondo edile, ad esempio (art. 30) con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
L’interessato che abbia bisogno della segnalazione di Inizio Attività può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio. Inoltre il certificato di agibilità, come indicato nel comunicato del Consiglio dei Ministri, “può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria”. Infine per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) si potrà acquisire in via informatica e avrà validità di 180 giorni.
In particolare, riguardo a questo documento, il decreto legge provvede all'eliminazione, all'articolo 13 bis, co. 5, del d.l. n. 52/2012, dell'esplicito riferimento al DURC di cui alla legge n. 296/2006: questo al fine di consentire l'applicazione della procedura ‘compensativa’ anche ai DURC che sono rilasciati nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e nell'ambito degli appalti privati in edilizia. Viene inoltre previsto che le stazioni appaltanti acquisiscano esclusivamente attraverso strumenti informatici il DURC in corso di validità.
Altre novità (art. 32, DL 69/2013) riguardano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
In alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico – stabiliti sulla base degli indici infortunistici dell’Inail da un futuro decreto del Ministro del Lavoro sentita la Commissione consultiva e con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni – per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori non è più necessario il DUVRI ma è invece sufficiente l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
Tale incaricato potrà garantire, con un assiduo controllo delle attività appaltate, una reale cooperazione e coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori?
Inoltre niente DUVRI per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. In questo caso per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
Sempre l’art. 32 del DL 69/2013 aggiunge all’articolo 29 del Testo Unico (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) un comma 6-ter dove si indica che l’eventuale futuro decreto di indicazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico avrà in allegato un “modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo”.
Un modello ulteriormente semplificato rispetto alle procedure standardizzate non arriverà ad assomigliare ad una nuova forma di autocertificazione?
Altra semplificazione riguarda poi, per i cantieri temporanei e mobili, la possibilità di elaborare modelli semplificati di documenti, come il piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.
Infatti al capo I del titolo IV del D.Lgs. 81/2008, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili).
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.
Ulteriori semplificazioni riguardano la possibilità di comunicare diverse notifiche per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Ad esempio la comunicazione all’organo di vigilanza relativa al superamento dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici o la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni. O ancora l’inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto o il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso.
Sempre relativa a notifiche, la modifica dell’articolo 67 del Decreto 81: in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio.
Il datore di lavoro effettua tale comunicazione nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
L'obbligo di tale comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
Altre notifiche “semplificate” riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro.
È abrogato l’articolo 54 del DPR 1124/65 (“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) e di conseguenza è abrogato l’obbligo per il datore di lavoro nel termine di due giorni di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
È inoltre sostituito l’articolo 56 del DPR 1124/65 eliminando l’obbligo per l'autorità di pubblica sicurezza, per ogni caso denunciato di infortunio mortale o con inabilità superiore ai trenta giorni, di rimettere un esemplare della denuncia al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio. Denuncia che permette al Pretore di accertare le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione.
Altro cambiamento rilevante riguarda invece l’ampliamento delle attività a cui non si applicano più le disposizioni del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV: modificando il comma 2 dell’art. 88 del D.Lgs. 81/2008 le disposizioni non si applicano ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.
Queste invece alcune semplificazioni in merito alla formazione alla sicurezza e alla sorveglianza sanitaria.
In relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano sovrapporre, il decreto introduce la possibilità di riconoscere crediti formativi.
Ad esempio dopo il comma 5 dell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 si aggiunge il comma 5bis: “in tutti casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”. Un comma similare si aggiunge all’articolo 37 in merito alla formazione di dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Infine ci soffermiamo su alcune modifiche, contenute nell’articolo 35 del decreto legge, all'articolo 3 del decreto legislativo 81/2008.
Viene infatti aggiunto il seguente comma:
13-bis. - Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano unapermanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.
Dunque una riduzione degli adempimenti, richiesti dal Testo Unico, in materia di formazione e sorveglianza sanitaria con l’intento di evitare la ripetizione di adempimenti già posti in essere da uno stesso o da altri datori di lavoro. Ad esempio riguardo alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa o a quella, quando previsto, di ripetere l’attività di formazione perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato.
Sicuramente il decreto o future circolari dovranno tuttavia meglio specificare termini troppo generici come “idonee attestazioni” o, comunque, tener conto che una non ripetizione della formazione può aver senso solo per attività che hanno lo stesso profilo di rischio.
Questa breve presentazione delle rilevanti modifiche in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro contenute nel “decreto del fare” non può tuttavia che concludersi con una preoccupazione.
In una situazione come quella odierna e di fronte al numero ancora troppo alto di incidenti mortali, infortuni e malattie professionali in ambito nazionale e continentale, qualunque allargamento delle maglie di protezione e tutela può essere un rischio. Magari un rischio calcolato e motivato dalla necessità di rendere più facili - ma non meno efficaci – gli adempimenti per le aziende. Ma comunque pur sempre un rischio di fronte agli altissimi costi, non solo economici, di infortuni e malattie professionali.
Alla luce di questo rischio è stato opportuno inserire - come chiedono in una dichiarazione congiunta i Segretari Confederali di CGIL, CISL e UIL – tali modifiche tra le priorità del Governo del “decreto del fare”? Una così rilevante variazione delle tutele richieste dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non avrebbe meritato un maggiore confronto con le forze politiche e le forze sociali?
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: __?__ - likes: 0 | 25/06/2013 (08:18:46) |
siamo sicuri che la questione del Duvri si rivolva così ? Ovvero niente documento ma nomina di un incaricato che il datore di lavoro dovrà formare quindi spendere soldi e perdere tempo ? Leggendo il testo del decreto mi sembra che ci sia una "o" : elaborazione del Duvri o nomina. La questione dei crediti formativi art. 32 - 37 non è chiarissima: "Un comma similare si aggiunge all’articolo 37 in merito alla formazione di dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza", vuol dire che se un lavoratore segue il corso di 4 ore per l'anticendio vale come formazione alla sicurezza, c'è una tabella per quantificare il credito, c'è un criterio certo per sapersi regolare: se no nel dubbio e con la paura di una sanzione rimare tutto com'è. |
Rispondi Autore: Paolo P. - likes: 0 | 25/06/2013 (09:15:33) |
La sostituzione del DUVRI con la nomina di un incaricato è assurda, perchè, in primo luogo elimina un'effettiva valutazione sui rischi interferenziali, in secondo luogo, sposta una parte consistente di responsabilità dal Datore di Lavoro all'incaricato, che, di fatto, potrebbe anche rifiutare l'assunzione di tale onere. |
Rispondi Autore: Aldo DG - likes: 0 | 25/06/2013 (09:32:04) |
ma Signori siete sicuri di conoscere tutte le norme che riguardano la sicurezza sul'lavoro ? forse pensate che il DUVRI era la soluzione giusta ? ma sulla carta prima di gracchiare informatevi dai veri esperti in materia , ma non da quelli che hanno il coltello dalla parte del manico. |
Rispondi Autore: M. MARIO - likes: 0 | 25/06/2013 (09:45:04) |
Ormai continua a consolidarsi il principio tutto itlianao che la sicurezza viene applicata dai lavoratori e le norme le fanno i consulenti ed esperti che il lavoro vero e proprio non lo hanno mai fatto. Prima di modificare una norma, che non contrasta con niente tra l'altro, bisognava sentire un po di categorie. Ennesima modifica, ...ed enneisma norma che nessuno applicherà Complimenti. C'era qualcuno a cui non andava bene l'art. 26 e quindi lo fa modificare. Sarebbe opportuno sapere chi è l'autore. Approfitto nel dire che sarebbe opportuno che la Commissione Consultiva si fermasse, poichè sta continuando ad approvare progetti che provengono da soggetti che la legge non ne prevede l'esistenza. |
Rispondi Autore: 1000SP - likes: 0 | 25/06/2013 (09:54:30) |
....ottimo una presentazione di buon auspicio, del decreto del "NON" fare....della serie non ci resta che....pregare! Siamo ben consci di come verranno "interpretate" le nuove disposizioni. Speriamo in una più attenta rivalutazione del decreto da parte di competenti. |
Rispondi Autore: M. MARIO - likes: 0 | 25/06/2013 (10:24:22) |
Ormai continua a consolidarsi il principio tutto itlianao che la sicurezza viene applicata dai lavoratori e le norme le fanno i consulenti ed esperti che il lavoro vero e proprio non lo hanno mai fatto. Prima di modificare una norma, che non contrasta con niente tra l'altro, bisognava sentire un po di categorie. Ennesima modifica, ...ed enneisma norma che nessuno applicherà Complimenti. C'era qualcuno a cui non andava bene l'art. 26 e quindi lo fa modificare. Sarebbe opportuno sapere chi è l'autore. Approfitto nel dire che sarebbe opportuno che la Commissione Consultiva si fermasse, poichè sta continuando ad approvare progetti che provengono da soggetti che la legge non ne prevede l'esistenza. |
Rispondi Autore: Giamiro Quei - likes: 0 | 25/06/2013 (10:52:34) |
Il solito pasticcio all'italiana: leggi incomprensibili quindi interpretabili a piacimento quindi inapplicabili quindi meglio cambiare mestiere (RSPP)!!! |
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0 | 25/06/2013 (11:09:25) |
Restiamo sempre in attesa di una nuova procedura di infrazione da parte della CE.. e sanzioni collegate. All'italiana cerchiamo sempre scorciatoie che diventano più insidiose della strada maestra. |
Rispondi Autore: franco bertolucci - likes: 0 | 25/06/2013 (12:14:31) |
piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,.........che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato x. Questa è la dicitura esatta dell'articolo, che nulla abroga ma che solo inserisce dopo le parole " condizionamento e riscaldamento" nell'articolo. |
Rispondi Autore: Pietrantonio Pacella - likes: 0 | 25/06/2013 (15:16:57) |
Io penso che le modifiche apportate sono per la gran parte positive e vanno nella direzione di eliminare la sicurezza "su carta" a vantaggio di quella effettiva alleviando il carico burocratico delle aziende |
Rispondi Autore: Sergio Tedeschi - likes: 0 | 25/06/2013 (17:05:22) |
DUVRI modificato ! meno carta, più sicurezza. Il preposto (più corretto definirlo responsabile)se ben preparato (informato e formato al ruolo)saprà sicuramente applicare bene l'articolo 26 meglio che un foglio carta ben scritto e che nessuno legge. |
Rispondi Autore: DANILO ZULIAN - likes: 0 | 26/06/2013 (10:51:41) |
La questione del DUVRI si complica con l'istituzionalizzazione della presenza di un di un "incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento", altro che semplificazione (sarebbe meglio dare una occhiata alle responsabilità penali, che non sono state modificate, prima di accettare tale incarico); modifica art. 88, comma 2: si moltiplicheranno gli interventi inferiori a 10 uomini giorno perchè ognuno li calcolerà a modo suo, inoltre cosa vuol dire "realizzazione o manutenzione di infrastrutture per servizi"?La semplificazione dei modelli per POS e PSC non serve in quanto le informazioni necessarie sono già codificate a sufficienza ma, da coordinatore della sicurezza, continuo a non trovarle e doverle contestare e chiedere integrazioni, ad aziende che operano da 10-15 anni, il cui titolare spesso e volentieri mi dice che la sicurezza e le carte costano (mentre viaggia con audi da 100000 euri!). La semplificazione per la valutazione dei rischi nelle piccole aziende ok ma confermo che è un ritorno all'autoceritificazione camuffata (non sarà che occorre giustificare tutti i "dvr" standardizzati fatti pagare agli associati dalle associazioni di categorie ma realizzati come fossero delle autocertificazioni (un pò più dettagliate ma sempre autocertificazioni sono, fatte pagare 180€!!!) nel periodo compreso tra ottobre 2012 a tutt'oggi? Un sacco di cosette poi sono demandate ad altri decreti successivi (voglio vedere se vedranno la luce con l'aria che tira) quindi si introduce un ulteriore elemento di ambiguità che va a carico dei datori di lavoro e dei professionisti consulenti. Ma non doveva essere il decreto del fare?Mi pare che il fare, come al solito, sia demandato ai soliti noti (della serie "l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro...altrui". Spero di sbagliarmi, ma non credo. |
Rispondi Autore: CARRIERI C. - likes: 0 | 29/06/2013 (08:24:27) |
Esiste una norma, chiara, completa, che detta quelle che sono le procedure da attuare in materia di sicurezza, pertanto non capisco perchè confondere gli addetti ai lavori con altri decreti, che complicano il lavoro. Semplificazione sinonimo di abbassamento della guardia, quindi presenza di un rischio. |
Rispondi Autore: francesco nollino - likes: 0 | 15/07/2013 (17:59:01) |
Concordo con coloro che hanno visto di buon grado una certa riduzione della "sicurezza sulla carta" , aggiungo che un grosso cultore e docente del diritto del lavoro(università di milano) aveva dato una sua autentica interpretazione della defunta "626" e non aveva torto in quanto posso assicurarvi che molti "controllori" privati e pubblici in particolare basano il loro operato di vigilanza quasi esclusivamente ai documenti cartacei (anche se li ritengo per alcuni aspetti indispensabili),e non alla concretezza della pura prevenzione. Concludo schierandomi, una volta tanto, in favore del legislatore e non da parte di quella schiera di professionisti e organi di vigilanza che hanno tanto applaudito e incoraggiato tutte le passate e ancora attuali disposizioni che richiedono materiale cartaceo . |