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In Toscana una legge per appalti sicuri
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Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Sicurezza, regolarità, tutela dei lavoratori sono gli obiettivi che intende perseguire la legge regionale in materia di contratti pubblici approvata nei giorni scorsi dal Consiglio regionale della Toscana.
“Una legge che ha il coraggio di inserire elementi di discontinuità nell’ordinamento vigente – ha affermato il vice presidente della Regione Federico Gelli -, che inserisce norme che derivano dalla consapevolezza che regolarità degli appalti, sicurezza e tutela dei lavoratori sono elementi inscindibili”.
La legge disciplina i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, stipulati ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e di altre realtà, tra le quali: enti ed agenzie regionali, enti locali e loro consorzi, aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliero universitarie.
Sono invece esclusi dall’applicazione della legge i contratti pubblici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi riservati dalle normative statali alla competenza esclusiva dello Stato.
La legge prevede l’istituzione di un Osservatorio regionale sui contratti pubblici che dovrà, tra i suoi compiti, acquisire le informazioni ed i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali.
Nelle disposizioni a tutela della sicurezza e regolarità del lavoro, la legge prevede che negli appalti, salvo casi particolari, l’offerta sia valutata, ai fini della aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche in base ai seguenti elementi:
a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di contratti di lavori e di servizi;
b) requisiti di sicurezza connessi all’uso del bene, nel caso di contratti di fornitura.
Inoltre nella determinazione dell’importo a base di gara per l’esecuzione dell’opera o del servizio, le stazioni appaltanti devono conto dell’incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della mano d’opera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono conto altresì dei costi di gestione e dell’utile di impresa.
La legge regionale prevede che gli oneri relativi alla sicurezza non siano soggetti a riduzione in sede di subappalto.
La legge approvata prevede inoltre, tra le cause di risoluzione del contratto: le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza; l’impiego di personale in nero, “qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione”; (nel caso di presenza di più imprese nel cantiere) la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; (nel caso di presenza di più imprese nel cantiere) il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori mediante informazioni reciproche anche al fine di eliminare i rischi dovuti all’interferenza tra lavori delle diverse ditte coinvolte nelle lavorazioni.
Nel testo approvato sono stati inseriti anche due commi, relativi ai subappalti, che la commissione affari costituzionali aveva precedentemente cancellato, per problemi di legittimità costituzionale. Si tratta precisamente dei commi relativi a: divieto di concedere lavori in subappalto alle aziende che hanno partecipato alla gara e sono risultate non vincitrici e limitazione del subappalto soltanto a quei lavori che richiedono particolare specializzazione.
“La competenza regionale in materia – precisa Gelli - risente di una legislazione nazionale che sembrerebbe concedere poco all’autonomia regionale. La Toscana ha impugnato il codice sugli appalti, in particolare l’articolo relativo alle competenze regionali. Auspichiamo un pronunciamento positivo della Corte costituzionale, dopo l’estate. Fino ad allora siamo costretti a discutere sul filo delle interpretazioni”.
“Una legge che ha il coraggio di inserire elementi di discontinuità nell’ordinamento vigente – ha affermato il vice presidente della Regione Federico Gelli -, che inserisce norme che derivano dalla consapevolezza che regolarità degli appalti, sicurezza e tutela dei lavoratori sono elementi inscindibili”.
La legge disciplina i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, stipulati ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e di altre realtà, tra le quali: enti ed agenzie regionali, enti locali e loro consorzi, aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliero universitarie.
Sono invece esclusi dall’applicazione della legge i contratti pubblici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi riservati dalle normative statali alla competenza esclusiva dello Stato.
La legge prevede l’istituzione di un Osservatorio regionale sui contratti pubblici che dovrà, tra i suoi compiti, acquisire le informazioni ed i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali.
Nelle disposizioni a tutela della sicurezza e regolarità del lavoro, la legge prevede che negli appalti, salvo casi particolari, l’offerta sia valutata, ai fini della aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche in base ai seguenti elementi:
a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di contratti di lavori e di servizi;
b) requisiti di sicurezza connessi all’uso del bene, nel caso di contratti di fornitura.
Inoltre nella determinazione dell’importo a base di gara per l’esecuzione dell’opera o del servizio, le stazioni appaltanti devono conto dell’incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della mano d’opera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono conto altresì dei costi di gestione e dell’utile di impresa.
La legge regionale prevede che gli oneri relativi alla sicurezza non siano soggetti a riduzione in sede di subappalto.
La legge approvata prevede inoltre, tra le cause di risoluzione del contratto: le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza; l’impiego di personale in nero, “qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione”; (nel caso di presenza di più imprese nel cantiere) la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; (nel caso di presenza di più imprese nel cantiere) il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori mediante informazioni reciproche anche al fine di eliminare i rischi dovuti all’interferenza tra lavori delle diverse ditte coinvolte nelle lavorazioni.
Nel testo approvato sono stati inseriti anche due commi, relativi ai subappalti, che la commissione affari costituzionali aveva precedentemente cancellato, per problemi di legittimità costituzionale. Si tratta precisamente dei commi relativi a: divieto di concedere lavori in subappalto alle aziende che hanno partecipato alla gara e sono risultate non vincitrici e limitazione del subappalto soltanto a quei lavori che richiedono particolare specializzazione.
“La competenza regionale in materia – precisa Gelli - risente di una legislazione nazionale che sembrerebbe concedere poco all’autonomia regionale. La Toscana ha impugnato il codice sugli appalti, in particolare l’articolo relativo alle competenze regionali. Auspichiamo un pronunciamento positivo della Corte costituzionale, dopo l’estate. Fino ad allora siamo costretti a discutere sul filo delle interpretazioni”.
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