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Il rischio da stress termico e le indicazioni del decreto 81/2008
Bologna, 22 Set – Molti articoli del nostro giornale si sono soffermati sull’importanza di valutare correttamente i rischi microclimatici e, in particolare, i rischi connessi allo stress termico nei luoghi di lavoro. Stress termico che può avere effetti diretti sulla salute (come le varie malattie da calore, per quanto riguarda le alte temperature), ma anche vari effetti sulla salute/sicurezza e sul benessere del lavoratore.
Per tornare ad affrontare questi temi abbiamo presentato nei giorni scorsi un interessante intervento al convegno “dBA2024 – Agenti Fisici nei luoghi di lavoro: stato dell’arte, novità e strumenti di supporto alla valutazione del rischio” che si è tenuto il 20 novembre 2024 a Bologna, nell’ambito di Ambiente Lavoro 2024.
L’intervento “ Rischio da stress termico e l’utilizzo consapevole degli indici di esposizione”, a cura di Alessandro Merlino, Daniele Meda, Andrea Pelizzoni, Gabriele Quadrio, Diego Rizzardini (CeSNIR), oltre a presentare un interessante metodo per valutare il rischio da stress termico attraverso una strategia derivata dalla UNI EN ISO 15265:2005, svolge anche un interessante analisi, che riprendiamo oggi, sulla normativa vigente. In particolare sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che “prescrive formazione e sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti a qualsiasi rischio derivante da esposizione ad agenti fisici”, ma non fornisce Valori Limite di Esposizione (VLE) o Valori di Azione (VA) per lo stress termico, “come fatto invece per altri agenti fisici”.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Comfort e stress termico nel decreto 81/2008: Titolo II e Titolo VII
- Comfort e stress termico nel decreto 81/2008: indicazioni del Titolo VIII
- Interpretazione e applicazione della normativa sul microclima
Comfort e stress termico nel decreto 81/2008: Titolo II e Titolo VII
L’intervento ricorda che il legislatore tratta il microclima in tre titoli del D.Lgs. 81/2008: al Titolo II (Luoghi di lavoro), al Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminale) e al Titolo VIII (Agenti fisici).
Si indica che il Titolo II “si applica a tutti i luoghi di lavoro indistintamente e stabilisce i requisiti primari da soddisfare per contenere i disagi dei lavoratori. In questo titolo le prescrizioni sul microclima sono indirizzate a garantire che gli ambienti di lavoro rispettino specifici requisiti di ergonomia (come stabilito per l’illuminazione o il rumore). Non è prevista una valutazione di esposizione dei lavoratori ma una verifica sull’adeguatezza dell’ambiente di lavoro”.
Riguardo al Titolo II nell’articolo 63 è indicato che i luoghi di lavoro “devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV”. E nell’allegato “il legislatore non fornisce limiti in senso stretto, ma vincola il datore di lavoro a far sì che la temperatura dei locali al chiuso sia adeguata all'organismo umano, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori (punti 1.9.2.1) senza trascurare il grado di umidità e il movimento dell'aria (punto 1.9.2.2). Con specifico riferimento agli impianti di condizionamento o ventilazione stabilisce che questi non espongano i lavoratori a correnti d'aria fastidiose (punto 1.9.1.3). È poi puntuale anche nel prescrivere che le pareti trasparenti non comportino eccessivo soleggiamento dei luoghi di lavoro (punto 1.9.2.4)”.
Si segnala che questo livello di controllo sul microclima “è difficilmente raggiungibile negli ambienti industriali a causa della presenza di macchine, dei processi produttivi che vi si svolgono e delle spesso amplissime volumetrie, così come, sempre a causa delle ampie volumetrie e del basso numero di addetti, è difficile ottenerlo negli spazi dedicati allo stoccaggio delle merci. Sembra pertanto ragionevolmente indirizzato a questi ambienti quel che il legislatore prevede al punto 1.9.2.5 dell’allegato IV ovvero: qualora non sia conveniente raffrescare o riscaldare l'ambiente intero, si può e si deve ricorrere a sistemi localizzati di regolazione della temperatura e/o a mezzi personali di protezione”.
Riguardo al Titolo VII, che si rivolge invece ai posti di lavoro al videoterminale (uffici per lo più, ma anche sportelli, reception, ...), l'articolo 174, attraverso il richiamo all'Allegato XXXIV, “aggiunge il requisito che le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. Inoltre, le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort”.
Comfort e stress termico nel decreto 81/2008: indicazioni del Titolo VIII
Veniamo, invece, al Titolo VIII che prende in considerazione i rischi connessi all’esposizione ad agenti fisici.
L'articolo 181 sancisce che il datore di lavoro “deve valutare tutti i rischi derivanti da esposizione agli agenti fisici, tra cui il microclima”.
Tuttavia, come indicato in premessa, il decreto non definisce soglie di esposizione da rispettare per lo stress termico, a differenza di quanto fatto per altri agenti fisici.
In particolare, il Capo I del Titolo VIII “enuncia i criteri generali della prevenzione e protezione dai rischi derivanti da esposizione a agenti fisici, che possono essere riassunti nei seguenti punti:
- la valutazione dev’essere effettuata con periodicità non inferiore a quattro anni e dev’essere mantenuta aggiornata (art. 181, c. 2);
- il datore di lavoro deve precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate (art. 181, c. 3)
- i rischi devono essere alla fonte o ridotti al minimo (art. 182, c.1);
- le misure di riduzione dei rischi devono essere adattate alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori (art. 183);
- i lavoratori esposti e i loro rappresentanti devono essere informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi (art. 184);
- per i lavoratori esposti ai rischi dev’essere svolta la sorveglianza sanitaria (art. 185)”.
Interpretazione e applicazione della normativa sul microclima
L’intervento si sofferma anche sull’interpretazione e applicazione della normativa sul microclima nei luoghi di lavoro.
Si indica che, dalla lettura dei tre Titoli II, VII e VIII, emerge “che il microclima è declinato sia come requisito ergonomico da garantire ogni qual volta è possibile (Titolo II) ma, comunque, negli ambienti di lavoro con postazioni al videoterminale (Titolo VII), sia come agente fisico (Titolo VIII) nei confronti del quale attuare le necessarie misure preventive e protettive a tutela della salute”. Ed è pertanto “utile adottare nomenclature differenti per distinguere i due casi ed è molto diffuso declinare il microclima come comfort termico nel primo caso e come stress termico nel secondo”.
Si deve inoltre tenere conto – continuano i relatori - che, “negli ambienti di lavoro dove non si svolgono attività produttive, i lavoratori non possono essere considerati esposti ad agenti fisici. In questi casi, condizioni di discomfort termico, così come eventuali disagi dovuti a rumori o a vibrazioni eccessive, devono essere eliminati o comunque ridotti al livello più basso possibile e non risulta sufficiente il rispetto delle prescrizioni del Titolo VIII (che si devono intendere implicitamente rispettate)”.
Si ricorda poi che un analogo ragionamento si può fare per i campi elettromagnetici. Infatti, è previsto che “le esposizioni non specificatamente correlate ai compiti lavorativi dell’addetto, come nel caso di un impiegato di ufficio, siano da ricondurre entro i limiti previsti per la popolazione generica”.
E dunque, tornando al microclima:
- gli ambienti di lavoro non produttivi sono “assoggettati esclusivamente alle verifiche di comfort termico”;
- gli ambienti di lavoro produttivi ricadono “sotto l’egida del Titolo VIII e le verifiche di microclima devono necessariamente spingersi oltre il comfort termico estendendosi alla valutazione dello stress termico, così da consentire di determinare se i lavoratori siano esposti a condizioni di rischio per la salute”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale dell’intervento sullo stress termico che si sofferma, oltre che sulla normativa e sul metodo segnalato in apertura di articolo (presentato, nell’intervento, anche con diversi esempi), su vari altri argomenti:
- sorveglianza sanitaria e soggetti particolarmente sensibili al rischio
- come definire e quantificare il rischio da stress termico
- metodi di valutazione del rischio da stress termico
- stress da caldo in condizioni di non applicabilità delle metodiche standardizzate
- limiti per lo stress termico.
RTM
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