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FORMAZIONE RSPP: FINALMENTE LA PUBBLICAZIONE

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

16/02/2006

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome, in merito all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori.

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Finalmente è stata messa la parola definitiva sulla formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 37 del 14-2-2006 l’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

 

Il provvedimento ribadisce che i responsabili e gli addetti debbano essere in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con verifica dell'apprendimento, di cui stabilisce gli indirizzi e i requisiti minimi. Individua inoltre i soggetti deputati alla organizzazione dei corsi: regioni e province autonome, università, ISPESL, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Amministrazione della difesa, Scuola superiore della pubblica amministrazione, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o organismi paritetici.

Il provvedimento dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i responsabili, che per gli addetti l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento.

 

Nei prossimi numeri pubblicheremo alcuni approfondimenti per analizzare in dettaglio le novità.

 

L’Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407). (GU n. 37 del 14-2-2006).


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