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DL 159/2025: le novità su sorveglianza sanitaria e promozione della salute
Roma, 7 Nov – In questi giorni molti articoli e commenti sono dedicati al nuovo decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, misure che su PuntoSicuro abbiamo iniziato a presentare, in precedenti articoli, già partendo dalla bozza del testo approvato il 28 ottobre dal Consiglio dei Ministri.
Ricordiamo, innanzitutto, che il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (il 31 ottobre 2025) e dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decade. E, come sappiamo, in fase di conversione in legge saranno possibili ulteriori modifiche e novità.
Abbiamo già raccontato in vari articoli le novità relative al badge digitale, alla patente a crediti, alle norme tecniche, alle tutele degli studenti, al potenziamento della vigilanza, alle novità per il volontariato e per la rilevazione dei mancati infortuni.
Ci soffermiamo oggi su altre novità del decreto legge:
- Le novità del DL 159/2025: sorveglianza sanitaria e prevenzione
- Le novità del DL 159/2025: il sospetto di assunzione di alcol o stupefacenti
- Le novità del DL 159/2025: requisiti delle strutture e organismi paritetici
Le novità del DL 159/2025: sorveglianza sanitaria e prevenzione
In questo nuovo approfondimento del decreto legge ci soffermiamo sulle novità, contenute nell’articolo 17, in materia di sorveglianza sanitaria e promozione della salute.
Due novità riguardano il fatto che le visite per la sorveglianza sanitaria devono essere conteggiate nell’orario di lavoro (escluse quelle pre‐assuntive) e affrontano anche il tema della promozione dell’importanza della prevenzione oncologica.
Riportiamo le modifiche operate dal DL (in grassetto) al D. Lgs. 81/2008 del Testo Unico (TU).
Vediamo come cambia il comma 2 dell’articolo 20 (Obblighi dei Lavoratori) TU:
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose56, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.
Cambia anche l’articolo 25 (Obblighi del medico competente) a cui è aggiunto ora il punto a-bis) al comma 1:
1. Il medico competente:
(…)
a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di Assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità ed utilità anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della Salute.
(…)
Le novità del DL 159/2025: il sospetto di assunzione di alcol o stupefacenti
Sempre in materia di sorveglianza sanitaria c’è ora l’introduzione (e-quater) di una visita medica da effettuare nei casi di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o stupefacenti per attività ad elevato rischio.
Riprendiamo l’intero comma 2 dell’articolo 41 (Sorveglianza sanitaria) con le modifiche operate:
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.
Le novità del DL 159/2025: requisiti delle strutture e organismi paritetici
Si parla poi dell’attività di medico competente con la modifica introdotta all’articolo 39 (Svolgimento dell’attività di medico competente) del D.Lgs. 81/2008.
Riprendiamo i primi commi dell’articolo con il nuovo comma 2bis:
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
2bis. Con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2 lettera a);
(…)
Un’altra modifica che riguarda la sorveglianza sanitaria è all’articolo 51 (Organismi paritetici) del Testo Unico con l’aggiunta del comma 3-quater che riprendiamo integralmente:
3-quater. Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del testo del decreto-legge 159/2025, su cui torneremo per futuri approfondimenti sulle altre modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: mario gobbi | 07/11/2025 (09:16:31) |
| Non si capisce come possa essere effettuata e da chi la visita medica di cui all'art. 41 e-quater che, se deve dar luogo ad un giudizio di idoneità alla mansione specifica, credo che debba essere integrata da drug test e valutazione alcolometrica. Se il medico competente non è disponibile in quel momento chi la effettua? | |
| Rispondi Autore: alfredo de pascalis | 07/11/2025 (19:13:49) |
| non mi sembrano cose rilevanti ed urgenti piuttosto sarebbe bene lasciare sedimentare il testo unico per qualche tempo ... | |
