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DL 159/2025: le novità su formazione e promozione della sicurezza
Roma, 14 Nov – In attesa degli sviluppi relativi al processo di conversione in legge, proseguiamo con la presentazione del nuovo decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Presentando il testo del DL approvato il 28 ottobre 2025 dal Consiglio dei Ministri abbiamo accennato alle novità del badge digitale e della patente a crediti, delle norme tecniche e del potenziamento della vigilanza. Successivamente abbiamo presentato il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (il 31 ottobre 2025, data di entrata in vigore) che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.
Nei nostri articoli abbiamo accennato alle tante altre novità del DL in materia di salute e sicurezza (tutele degli studenti, volontariato, mancati infortuni, sorveglianza sanitaria, promozione della salute, DPI, sistemi di protezione delle cadute dall’alto, scale verticali permanenti, …) e alle varie modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D. Lgs. 81/2008).
Questi gli articoli pubblicati sul DL 159/2025:
- Nuovo DL 159/2025: ultime novità, mancati infortuni e volontariato;
- DL 159/2025: le novità su sorveglianza sanitaria e promozione della salute;
- DL 159/2025: novità su protezione delle cadute dall’alto, DPI e scale verticali.
Torniamo oggi a parlare del nuovo DL soffermandoci su alcune novità in materia di formazione, promozione e prevenzione con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
- Le novità del DL 159/2025: risorse, cultura della sicurezza e formazione
- Le novità del DL 159/2025: aggiornamento RLS e fascicolo elettronico
- Le novità del DL 159/2025: criteri di accreditamento dei soggetti formatori
Le novità del DL 159/2025: risorse, cultura della sicurezza e formazione
Il Decreto-Legge 159/2025 introduce sensibili modifiche in materia di formazione, promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro.
Nell’articolo 5 del DL, relativo agli “Interventi in materia di prevenzione e di formazione”, si inserisce un nuovo comma (comma 4-bis) all’articolo 11 (Attività promozionali) del Testo Unico per trasferire, a decorrere dall’anno 2026, nuove risorse (un importo non inferiore a 35.000.000 di euro) destinate al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c) , nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (…), nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (…).
Inoltre, in altri nuovi commi inseriti (comma 5-ter, comma 5-quater e comma 6-bis), sempre all’articolo 11, si fa riferimento:
- (5-ter) alla promozione di interventi di formazione in materia prevenzionale al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica;
- (5-quater) alla promozione di interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti,
- (6-bis) alla promozione di campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica
Le novità del DL 159/2025: aggiornamento RLS e fascicolo elettronico
Alcune modifiche riguardano poi l’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del Testo Unico con riferimento all’aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti.
A questo proposito viene aggiunta un nuovo periodo al comma 11 dell’articolo 37, che riprendiamo quasi integralmente inserendo le novità in grassetto:
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
(…)
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.
Una modifica, sempre all’articolo 37, è operata sostituendo integralmente il comma 14: il libretto formativo del cittadino viene sostituito dal fascicolo elettronico del lavoratore e dal fascicolo sociale e lavorativo del cittadino. Ed è previsto l’inserimento dei dati anche nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Questo il precedente comma 14 cancellato:
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Questo, invece, è il nuovo comma 14 dell’articolo 37:
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 . Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Le novità del DL 159/2025: criteri di accreditamento dei soggetti formatori
Terminiamo questa panoramica sulle novità in ambito prevenzione e formazione, focalizzandoci anche su alcune nuove disposizioni riguardanti i criteri di accreditamento dei soggetti formatori.
In particolare, a questo tema è dedicato l’articolo 6 del DL “Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione” che prevede un nuovo Accordo (entro novanta giorni) che individui i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si indica, al primo comma, che fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il comma 2 segnala che tali criteri e requisiti devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del testo del DL 159/2025, che riporta varie altre novità in materia di promozione e prevenzione, ad esempio riguardo alla programmazione di misure di prevenzione delle condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori o alla proroga dei termini entro i quali devono essere rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Simona Moranda Ceresetti | 17/11/2025 (09:50:45) |
| Ottimo | |
| Rispondi Autore: Fabrizio | 27/11/2025 (20:17:46) |
| Dove si evince nel testo del Decreto 159/2025 che l'aggiornamento RLS per le aziende con meno di 15 dipendenti sia di 4 ore/anno ? Leggo solo di riferimenti alla contrattazione collettiva nazionale, vorrei capire bene. | |
