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Decreto 81: i volontari della protezione civile e le cooperative sociali

Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Normativa

13/07/2011

Il Decreto del Ministero del lavoro sull’applicazione del D.lgs. 81/08 alle cooperative sociali e ai volontari di Croce Rossa, protezione civile, soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco. Qual è il campo di applicazione?

 
Roma, 13 Lug - Come già anticipato da Puntosicuro qualche mese fa, in questo periodo sono in definizione e approvazione diversi decreti e accordi attuativi del D.lgs. 81/08.
 
Ricordiamo che sono già stati pubblicati recentemente i decreti:
- sulla verifica periodiche delle  attrezzature,
- sulla sicurezza dei lavori sotto tensione
e che la Commissione Consultiva permanente ha inoltre pubblicato le procedure
- sulla sicurezza nell’uso del calcestruzzo in cantiere,
- sull’uso eccezionale di apparecchiature di sollevamento per il sollevamento di persone,
- gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità all’amianto,
- le prime indicazioni esplicative in ordine alla ricaduta sul D.Lgs. n.81/2008 delle disposizioni contenute nei regolamenti dell’Unione Europea REACH e CLP.


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Le ultime novità di questi giorni riguardano il sistema di controllo e il sistema disciplinare per le aziende che adottano un modello organizzativo e di gestione e le condizioni di lavoro dei volontari.
 
Riguardo a queste ultime, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del lavoro Decreto 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
 
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 3 - Campo di applicazione
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010* con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
 
(*Ricordiamo che il termine del 31 dicembre 2010 era stato rinviato al 31.03.2011 e successivamente spostato alla fine del 2011.)
 
 
 
Il Decreto, le cui disposizioni avranno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riguarda quindi l’applicazione del D.lgs. 81/08 alle cooperative sociali e ai volontari di protezione civile, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, soccorso alpino e speleologico e chiarisce quali sono le “particolari modalità di svolgimento delle rispettive attivitàdi cui è necessario tener conto nell’applicazione del Decreto 81.
 
Per quanto riguarda i volontari di protezione civile, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, soccorso alpino e speleologico, il decreto 13 aprile 2011 chiarisce che l'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 81/08 non può di fatto comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile a causa del carattere di urgenza degli interventi dei volontari. Inoltre è necessario considerare i seguenti punti:
 
“a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.”
 
Nel decreto è stabilito che il  volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività previste “nell'ambito degli scenari di  rischio di  protezione  civile  individuati  dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti” e che come ogni lavoratore deve ricevere formazione, informazione e addestramento e deve essere “dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente  alle indicazioni specificate dal fabbricante”.
 
Nel caso che questi volontari possano svolgere azioni che li espongono a rischi per la salute, devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria, compatibilmente “con le effettive particolari esigenze connesse al servizio  espletato”. Le modalità verranno stabilite entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore di questo nuovo decreto.
 
Si specifica inoltre che “Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro”.
 
L’articolo 7 è dedicato alle cooperative sociali. Già l’articolo 2 del decreto 13 aprile 2011 chiariva che le norme “di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei  riguardi delle cooperative sociali [...] tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.”
Per questo motivo, nel caso in cui il lavoratore o socio lavoratore “svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro,  questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.”
 
Le cooperative sociali dovranno comunque assicurarsi che “i volontari ricevano formazione,  informazione  e addestramento in relazione alle attività loro richieste”, “compatibilmente con il loro stato soggettivo” in caso di lavoratori con handicap intellettivo e psichico.
 
Federica Gozzini
 
 
 
 
 
 


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Rispondi Autore: Saccon Damiano - likes: 0
13/07/2011 (12:37:44)
Buongiorno a tutti...circa l'applicazione del D.lgs 81/08 alle cooperative sociali cosa si intende secondo voi con la frase "tenendo conto delle peculiari esigenze [...] e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità" (d.lgs 13/04/2011) ? Inteso, anche se prima del decreto del 13 aprile, come cooperativa sociale non rientravano nel campo di applicazione dell'81/08 abbiampo sempre investito nella prevenzione arrivando a certificare e gestire anche la 18001 ma sinceramente dal punto di vista della formazione la questione appare più complessa; come fare formazione a personale con disagio psichico? come accertarsi della comprensione della formazione? La frase in questione mi pare aggiunta al decreto giusto per includere un ambito scoperto ma lascia il vuoto sui criteri da adottare, i metodi, i riferimenti....sbaglio io?
cordiali saluti
Damiano
Rispondi Autore: paola - likes: 0
13/07/2011 (12:47:13)
mi sembra chiaro che una persona con disagio psichico che non è in grado di capire la formazione, non può essere in grado neanche di svolgere il lavoro che le viene dato.
quindi è naturale che una persona con disagio psichico può svolgere solo lavori che può essere in grado di capire e di fare. con questa premessa ovvia, potrà anche formarsi.
Rispondi Autore: Saccon Damiano - likes: 0
13/07/2011 (14:33:20)
Buongiorno a tutti...circa l'applicazione del D.lgs 81/08 alle cooperative sociali cosa si intende secondo voi con la frase "tenendo conto delle peculiari esigenze [...] e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità" (d.lgs 13/04/2011) ? Inteso, anche se prima del decreto del 13 aprile, come cooperativa sociale non rientravano nel campo di applicazione dell'81/08 abbiampo sempre investito nella prevenzione arrivando a certificare e gestire anche la 18001 ma sinceramente dal punto di vista della formazione la questione appare più complessa; come fare formazione a personale con disagio psichico? come accertarsi della comprensione della formazione? La frase in questione mi pare aggiunta al decreto giusto per includere un ambito scoperto ma lascia il vuoto sui criteri da adottare, i metodi, i riferimenti....sbaglio io?
cordiali saluti
Damiano
Rispondi Autore: Saccon Damiano - likes: 0
13/07/2011 (16:18:42)
Buongiorno a tutti...circa l'applicazione del D.lgs 81/08 alle cooperative sociali cosa si intende secondo voi con la frase "tenendo conto delle peculiari esigenze [...] e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità" (d.lgs 13/04/2011) ? Inteso, anche se prima del decreto del 13 aprile, come cooperativa sociale non rientravano nel campo di applicazione dell'81/08 abbiampo sempre investito nella prevenzione arrivando a certificare e gestire anche la 18001 ma sinceramente dal punto di vista della formazione la questione appare più complessa; come fare formazione a personale con disagio psichico? come accertarsi della comprensione della formazione? La frase in questione mi pare aggiunta al decreto giusto per includere un ambito scoperto ma lascia il vuoto sui criteri da adottare, i metodi, i riferimenti....sbaglio io?
cordiali saluti
Damiano
Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI - likes: 0
15/07/2011 (05:29:58)
Condivido Paola. Sono il papà di un ragazzo con Sindrome di Down che spero un domani trovi un lavoro. I nostri figli con disab.intellettiva POSSONO imparare, vanno a scuola studiano, parlano anche in inglese ed altre lingue...chi più e chi meno come tutti, possono vivere da soli in autonomia ed imparano a lavorare e non solo le persone con la SdD ma anche con altre disabilità intellettive. Il loro lavoro comprenderà alcune mansioni ma possono impararle e già questa è una FORMAZIONE che nasce da INFORMAZIONE..la possono comprendere come possono comprendere i RISCHI e PERICOLI (altrimenti morirebbero appena dopo aver saputo camminare ). Se chi lavora con persone con disab. NON CREDE A QUESTO è meglio che cambi mestiere per lui ma SOPRATUTTO per le èpersone che "crede" di aiutare. I genitori di persone con disabilità intellettiva (sensoriale, fisica ecc.) hanno più di altri ben presente in testa la CORRETTA INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER SUPERARE I PERICOLI ed i RISCHI della vita che i loro figli incontreranno molto più di altri.
C'è anche la persona che ha nella disabilità più difficoltà ma se impara qualcosa SICURAMENTE lo fa con un IMPEGNO grandissimo "VALUTANDO" ogni aspetto. Qui in Friuli, dal 2010, per primo (sono un lib.professionista) ho iniziato a fare ed organizzare la "FORMAZIONE AD PERSONAM" ai fini delle mansioni in campo alimentare per le persone con disabilità INTELLETTIVA che erano impiegate in cucina...sapete come veniva fatta prima ?...le persone con disab.intell. venivano accompagnate ad un corso fatto per persone senza disab....poi veniva consegnato il TEST al loro ACCOMPAGNATORE che lo svolgeva e poi...l'attestato veniva consegnato alla persona con disabilità ! Questo veniva svolto da strutture dello stato...(scritto in minuscolo apposta) e da le più grandi strutture private operanti nella ristorazione ! Dopo aver detto personalmente (ai vertici di queste strutture) che mi sembrava una "sciocchezza tremenda" ho svolto semplici formazioni ad personam sui rischi..pericoli e indicazioni di buone prassi sulle mansioni (emplici o meno) che LORO già svolgevano facendo in modo che comprendessero quello che ...già facevano... facendo loro un TEST di risposta a quanto avevamo detto e poi gli abbiamo consegnato l'attestato (che era meritato).
Saluti a tutti (anzi...MANDI...tipico saluto ed augurio Friulano !)
Rispondi Autore: Damiano - likes: 0
15/07/2011 (11:47:55)
Massimo sono pienamente d'accordo con Te, quello che descrivi è ciò che sto tentando di fare, la mia perplessità nasceva solo da alcuni aspetti meramente burocratici, ovvero l'ispettore di turno che mi interroga il personale con domande a raffica su DPI, rischio, pericolo ecc senza tenere conto delle "peculiari esigenze". Alle volte anche un test a crocette si rivela troppo complesso pur sapendo che il concetto lo hanno compreso. Io non ho mai detto che non possono imparare ma il punto della mia domanda è COME poter dimostrare la comprensione della formazione erogata e che METODI utilizzare; tanto per la cronaca Tu sei un papà e io sono un fratello. Se ti va di scambiarci opinioni e metodi puoi scrivermi su dami.sacco@fastwebnet.it
cordialmente
Damiano

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