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DDL semplificazioni: novità per la sicurezza sul lavoro
Il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre ha approvato un disegno di legge che contiene nuove misure di semplificazione per cittadini e imprese sul lavoro e la previdenza, le infrastrutture, i beni culturali e l’edilizia, sulla privacy, sull’ambiente e sull’agricoltura.
Numerose sono le misure previste che modificherebbero la normativa di tutela della sicurezza sul lavoro se il disegno di legge sarà convertito in legge, in questa forma, in Parlamento.
Tra le principali misure previste segnaliamo:
- non obbligatorietà di redazione del Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) nelle attività a basso rischio infortunistico sostituita dalla previsione di un incaricato che sovrintenda le attività di cooperazione e coordinamento;
- non obbligatorietà di redazione del Duvri (e della nuova figura dell’incaricato appena citato) in caso di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno (rispetto all’attuale durata non superiore ai due giorni);
- semplificazioni (da individuarsi con un successivo decreto interministeriale) per le prestazioni lavorative di breve durata (non superiori a cinquanta giornate lavorative all’anno) relative all’informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria;
- modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), del fascicolo dell’opera e per il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento (anche questi da individuarsi con un successivo decreto ministeriale);
- non applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (relativo alle misure di prevenzione nei cantieri temporanei o mobili) ai “piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi” che non comportino lavori edili o di ingegneria civile (di cui all’allegato X del D.lgs. 81/2008);
- possibilità per i datori di lavoro di attività a basso rischio infortunistico (da individuarsi con un successivo decreto ministeriale) di attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi utilizzando un modello prestabilito (che sarà allegato al decreto ministeriale da emanare);
- semplificazione delle relazioni contenenti i dati sanitari dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria che i medici competenti devono inviare annualmente alle aziende sanitarie locali, semplificazione che avverrà tramite la revisione delle modalità di trasmissione delle informazioni e degli allegati 3A e 3B del D.Lgs. 81/2008 (da poco stabiliti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2012) e che terrà conto dei dati già in possesso di pubbliche amministrazioni; inoltre è fissato il termine del 30 giugno 2013 per l’invio delle relazioni relative al periodo 2007-2012;
- riduzione da 60 a 45 giorni del termine (previsto dal comma 11 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008) entro il quale l’Inail deve effettuare la prima verifica periodica di una attrezzatura;
- introduzione della possibilità, per le verifiche successive, che queste siano effettuate anche dall’ARPA, ove ciò sia previsto con legge regionale, e introducendo l’obbligo per questi enti (compresi anche INAIL e ASL), di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche; in tal caso il datore di lavoro potrà avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
Per quanto riguarda le misure di semplificazioni negli altri settori, il disegno di legge prevede l’aumento di validità del DURC: il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi avrà infatti validità di 180 giorni dalla data di emissione.
Infine, il disegno di legge prevede semplificazioni anche per la privacy: sarà esclusa l'applicazione del Codice in materia di dati personali a coloro che agiscono nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, anche individuale. E su questo aspetto c’è già stato un comunicato ufficiale del Garante della privacy che ha sottolineato come il disegno di legge, “anziché semplificare la vita degli imprenditori li priva, in quanto persone fisiche, di ogni garanzia rispetto al trattamento dei loro dati, anche delicatissimi, e si pone in contrasto con la Direttiva europea”. Il comunicato afferma inoltre che “ove il testo venisse confermato, l'Autorità garante si vedrebbe costretta a sollevare la questione in sede comunitaria”.
Pietro de' Castiglioni
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Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 18/10/2012 (08:14:07) |
Dui buone intenzioni è lastricata la strada per l'inferno ... Alcune delle proposte del Governo sono inaccettabili per qualunque persona ragionevole e dotata di buon senso e rappresentano una lesione del diritti costituzionali alla salute e sicurezza, perchè non sono misure di semplificazione (sono più complicate degli obblighi che sostituiscono) ma bensì di mascherata depenalizzazione. In Italia la burocrazia e la burocratizzazione stanno uccidendo il paese, si può e si deve semplificare, ma si deve: - semplificare SOLO gli adempimenti REALMENTE formali, - non intaccare le misure di tutela sostanziale della integrità psicofisica sui luoghi di lavoro, - non violare le direttive comunitarie Il provvedimento del Governo prevede: - semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori che operano in azienda fino a 50 giorni lavorativi anno (pari a quasi 2 mesi lavoro!) e ciò anche se opereranno in aziende ad altissimo rischio chimico, biologico, infortunistico, di incendio, esplosione, cancerogeni, ecc. attentando sopratutto alla sicurezza e salute dei lavoratori giovani, interinali e somministrati, stagionali e neo assunti, violando la direttiva 391 del 1989; - sostituzione di alcuni adempimenti relativi alla valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) con un cosiddetto "incaricato", di cui non si definiscono nè requisiti professionali nè responsabilità penali come invece avviene per il coordinatore di cantiere, violando la direttiva 391 del 1989 in quanto si passa da un obbligo sanzionato ad un obbligo non sanzionato; - ennesimo rinvio a decreti applicativi nel mentre punti essenziali del D.Lgs. n. 81/2008 che dovevano essere attuati ancora non hanno visto l'emanazione dei relativi decreti applicativi(Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione SINP, Patente a punti, che realmente semplificherebbe la vita alle aziende committenti nella scelta delle imprese esecutrici). Semplificare sarebbe ad esempio avere una modulistica per gli adempimenti univoca, linee guida sui principali rischi da valutare e prevenire del coordinamento tecnico delle regioni aggiornata, comportamenti uniformi delle Asl almeno a livello regionale, messa a disposizione delle aziende di materiali per la sicurezza e l'igiene paragonabili a quelli che HSE inel Regno Unito e il Suva in Svizzera mettono a disposizione delle aziende, definzione di una modulistica omogenea definita a livello nazionaleper gli adempimenti di sicurezza quali la cessione di attrezzature ... |
Rispondi Autore: davide dalla pria - likes: 0 | 18/10/2012 (09:14:40) |
Dubini for president! |
Rispondi Autore: Marco Spezia - likes: 0 | 18/10/2012 (10:55:18) |
Perfettamente d'accordo con Dubini! Forse Monti non sa che è già in corso una procedura d'infrazione contro l'Italia per violazione della 391/98/CE, con possibili sanzioni di notevole entità. Ne vuole un'altra? E poi non è accettabile semplificare sulla pelle dei lavoratori, in un paese che conta 4 infortuni mortali per ogni giorno lavorativo. |
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0 | 18/10/2012 (11:44:37) |
No DUVRI no party! Un po' di confusione si passa da unità di misura tempo (g) ad una uomini-giorno miscelando mele con pere, l'81 diceva due giorni non u/g. Comunque un lavoro di 10 u/g potrebbe essere superiore anche ad un solo giorno. E poi i rischi di chi? Pare poco tutelato chi entra in una struttura che non conosce. Per quanto riguarda la non applicabilità del Titolo IV mi pare che non sia una novità art 88 comma 1 g-ter. E poi tutti questi Decreti da fare, finirà mica come la formazione ed altro ancora che aspetta dal primo 81? Son curioso di vedere lo schema del POS semplificato, non vorrei passassero le indicazioni di pregiati ordini che non hanno capito che se come azienda non hai la VdR in cantiere non DEVI entrare...con la fine dell'autocertificazione (che non voleva dire non fare la VdR!!!) non dovrebbero esserci più discussioni. L'attestazione sempre su nuovo decreto per le aziende a basso rischio (definite sempre da prossimo decreto) è un ritorno all'autocertificazione e commette un grave errore (come è già stato fatto per la formazione con la divisione delle aziende in riferimento ai codici ATECO, in basso, medio e alto; che la faccio a fare la VdR se mi quantificano già di default il rischio: concettualmente è un errore metodologico enorme. Passa il messaggio che si possa standardizzare la valutazione del rischio. Leggo semplificazioni pro-lobbye ci sono abituato. |
Rispondi Autore: Giovanni Colle - likes: 0 | 18/10/2012 (14:43:56) |
Io e il mio Capo Ufficio stiamo commentando l'articolo ... e i commenti. Siamo operatori nell'industria privata (di media grandezza); dovremmo avere tutto l'interesse ad essere più che favorevoli a semplificare un po' un livello di complessità e burocratizzazione vergognosamente inaccettabile (che è palla al piede per il sistema Italia). Nonostante ciò abbiamo la netta impressione che, ammesso l'Europa ce la lasci fare così, si tratti di una "semplificazione-boomerang" (staremo proprio a vedere cosa diranno i giudici). Ci stiamo quindi dicendo che noi, per tutelare l'azienda i lavoratori e noi stessi, continueremo con le nostre attuali prassi di verifica e acquisizione documentale. Alla faccia della "semplificazione". |
Rispondi Autore: Luciano Forte - likes: 0 | 19/10/2012 (11:57:19) |
Ancora una conferma sulla senzazione che chi emana queste leggi ha ben poca esperienza reale sul campo nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. |