Costituito il Tavolo tecnico del Sistema informativo per la prevenzione
Roma, 15 Febbraio – La completa ed effettiva attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro - citato e istituito già con l’articolo 8 del D.Lgs. 81/2008 - è stata in questi anni una delle attività più attese anche per le positive conseguenze che il Sistema informativo può avere sulle strategie di riduzione di infortuni e malattie professionali.
Infatti ricordiamo che il SINP ha la finalità di fornire dati utili per “orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali” - relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici - e per “indirizzare le attività di vigilanza”, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche “tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”.
Regolamento recante regole tecniche per il funzionamento del SINP
Ricordiamo, infatti, che l’articolo 5 del decreto 183/2016 istituiva un Tavolo tecnico per l’l'attività di “sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP” ma mancava un atto che ne decretasse la composizione.
La costituzione del Tavolo Tecnico per lo sviluppo del SINP
Un nuovo passo verso la funzionalità del Sistema informativo nazionale per la prevenzione è avvenuto con il recente Decreto ministeriale n. 14 del 6 febbraio 2018 che ha costituito e indicato la composizione del Tavolo Tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP.
Oltre ad indicarne la composizione (articolo 1) il decreto segnala (articolo 2), con riferimento anche al regolamento del 2016, la funzione e i compiti del Tavolo Tecnico appena costituito:
- verifica l'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate dal comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- garantisce la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
- formula proposte in relazione all'incremento quantitativo/qualitativo del SINP tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali a disposizione e coordina le fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funzionale anche con riguardo ai profili di ricerca e impostazione relazionale con altri enti, istituzioni, organismi fonti di dati/informazioni utili all'accrescimento delle conoscenze e delle conseguenti azioni del sistema prevenzionale; nell'ambito di tale attività acquisisce il concorso degli organismi paritetici e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
- definisce modalità tecnico-operative per migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, formulando proposte di sviluppo tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali;
- produce, sulla base degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i report nazionali per le finalità di ruolo e le cadenze temporali previste dal predetto decreto legislativo, e altri report su richiesta o quale proposta tecnico/scientifica di evoluzione della potenzialità della reportistica, da sottoporre nelle sedi competenti, avvalendosi anche del contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo le richieste formulate dal comitato medesimo;
- svolge attività di supporto per le esigenze, anche di informazione statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione del SINP ai van livelli di intervento;
- formula proposte in merito a iniziative di comunicazione al fine di diffondere le conoscenze derivanti dall'attività svolta;
- promuove iniziative di aggiornamento degli operatori, ai vari livelli territoriali, sullo stato di sviluppo del SINP e sull'utilizzo delle informazioni.
La composizione del Tavolo Tecnico
Riportiamo brevemente la composizione del Tavolo Tecnico, come indicata al comma 1 dell’articolo 1 del decreto ministeriale 14/2018:
Articolo 1 (…) In rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: - dott. Romolo de Camillis, con funzioni di coordinatore; - dott.ssa Maria Teresa Palatucci. In rappresentanza del Ministero della salute: - dott. Giulio Notturni. In rappresentanza del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione: - ing. Mariano Michele Bonaccorso. In rappresentanza del Ministero dell Interno: - arch. Valter Cirillo. In rappresentanza del Ministero della difesa: - ing. Antonino Bonasera. In rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze : - dott.ssa Raffaella Negri. In rappresentanza dell'INAIL: - ing. Ester Rotoli - dott. Stefano Tomasini. In rappresentanza della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano: - dott. Guido Besutti - dott. Maurizio Di Giorgio - dott.ssa Nicoletta Cornaggia - dott. Fulvio Longo - dott.ssa Valeria Corona - dott. Paolo Bruno Angori - dott. Michele Mongillo. (…) |
Infine all’articolo 3 del decreto si indica che i componenti del Tavolo Tecnico resteranno in carica tre anni e che tale struttura avrà sede operativa presso l’Inail.
Speriamo che il sistema informativo diventi, anche attraverso il Tavolo Tecnico, sempre più in grado di “orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione” come richiesto, ormai quasi dieci anni fa, dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0 | 20/02/2018 (11:34:32) |
16 membri, di cui 7 solo per Regioni-Province autonome? Non era sufficiente una sola persona per rappresentare le amministrazioni locali, come accade per i ministeri? Allora, perché 7 invece di 20? Così non si può fare niente. L'ombra lunga dell'esito referendario incombe ancora. |