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Conversione in legge del DL 159/2025: badge, patente a crediti e volontari
Roma, 08 Gen – Negli ultimi giorni di dicembre 2025 è stata finalmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 301 del 30 dicembre 2025), la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159. Legge di conversione che avevamo anticipato all’indomani della fine dell’iter di approvazione alla Camera del disegno di legge (DdL) n. 2736 (ne abbiamo parlato nell’articolo “ Approvata la conversione in legge del DL 159 su salute e sicurezza sul lavoro”).
Ci soffermiamo, dopo la lunga pausa festiva, sul contenuto dell’atto finale di tutta questa lunga storia normativa partita con il testo approvato ancora il 28 ottobre 2025 dal Consiglio dei Ministri.
Quella che presentiamo oggi è la legge 29 dicembre 2025, n. 198 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. E riportiamo, in chiusura di articolo, sia il testo della legge vera e propria, sia il testo del decreto legge 159/2025 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198.
Dopo aver già accennato ad alcune novità della legge di conversione - relative al “termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” (nuovo articolo 1-bis inserito al Senato) - riproponiamo altre parti del decreto legge come modificato dalla legge di conversione.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- DL 159/2025, conversione in legge, vigilanza e badge digitale
- DL 159/2025, conversione in legge e patente a crediti
- DL 159/2025, conversione in legge e organizzazioni di volontariato
DL 159/2025, conversione in legge, vigilanza e badge digitale
Alcune delle novità più rilevanti presenti già originariamente nel decreto legge riguardano i vari obblighi per tutte le imprese in appalto e subappalto, anche in relazione al badge digitale, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anti-contraffazione.
Se ne parla nell’articolo 3 (Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti) del DL 159/2025 come modificato dalla legge 198/2025.
Al comma 1 si indica che all’articolo 29, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto un periodo. Lo segnaliamo in grassetto riprendendo interamente il comma 7 dell’articolo 29 suddetto:
7. All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato “Lista di conformità INL”. L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8. L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato di cui al primo periodo, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato”.
Mentre il comma 2 dell’articolo 3 del DL, relativamente al badge, indica che “al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera u) , e dall’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione”. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente – continua il comma 2 - è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
E per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, fatte salve le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Inoltre l’articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente), comma 5, lettera i) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico) si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma.
DL 159/2025, conversione in legge e patente a crediti
Riprendiamo anche alcune rilevanti modifiche apportate dal DL 159/2025 al D. Lgs. n. 81/2008 relativamente alla patente a crediti.
All’articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7 bis. Per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I -bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Riprendiamo anche l’intero comma 8 come modificato dal DL (variazioni in grassetto): “Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall’articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14”.
Segnaliamo poi una modifica operata, questa volta, dalla legge di conversione relativa al comma 9 sempre dell’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 (la modifica è in grassetto): “I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 e le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti”.
DL 159/2025, conversione in legge e organizzazioni di volontariato
In un precedente articolo del nostro giornale (“ Nuovo DL 159/2025: ultime novità, mancati infortuni e volontariato”) abbiamo riportato alcune novità connesse alle organizzazioni di volontariato della protezione civile (Articolo 18 DL 159/2025). Il DL, riguardo all’equiparazione dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile ai lavoratori, inserisce nel Testo Unico, ad esempio, il nuovo articolo 3-bis.
La successiva legge di conversione opera poi non solo diverse modifiche ai 13 commi dell’articolo 3-bis, ma ne inserisce vari nuovi. Nuove disposizioni che indicano, ad esempio, che non possono essere equiparati al datore di lavoro i rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato.
Invitando alla lettura di quanto già scritto da PuntoSicuro sul tema e del testo della legge di conversione, riprendiamo i nuovi commi inseriti dalla legge 198/2025:
Art. 3 -bis (Organizzazioni di volontariato della protezione civile).
(…)
13 -bis. “Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 -bis , ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) , del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.
13 -ter. Il rappresentante legale delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) , per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da sei mesi a due anni.
13 -quater. Nei casi previsti dal comma 13 -ter, se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.
13 -quinquies. Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 4 è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi.
13 -sexies. All’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13 -ter, 13 -quater e 13 -quinquies si provvede ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del decreto-legge 159/2025, come modificato dalla legge di conversione, e rimandiamo a futuri approfondimenti sul nostro giornale delle nuove previsioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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