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Approvata in Lombardia la Seveso 2
Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il 13/11/01 la Legge regionale che disciplina le modalità di controllo per le aziende a rischio di incidente rilevante.
La legge disciplina le modalità di esercizio delle funzioni inerenti al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE).
Il comma 4 dell'art.7 (Attività di controllo) presenta una novità destinata, nelle intenzioni degli estensori della legge, a dare impulso all'adozione di sistemi di gestione della sicurezza: "L'ARPA e le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti assicurano una maggiore frequenza delle verifiche ispettive negli stabilimenti i cui sistemi di gestione della sicurezza non siano certificati da un istituto riconosciuto dalla Regione in base ai criteri di cui all'allegato 3 della presente legge."
La legge regionale specifica in dettaglio le funzioni di controllo della Regione e delle province.
Istituisce il "Nulla osta preliminare di sicurezza" per i nuovi stabilimenti e per quelli oggetto di modifiche che comportano incremento dei rischi definendo nell'allegato 3 le informazioni minime, atte a consentire la verifica della compatibilità territoriale dell'insediamento.
Definisce, inoltre, il "Rapporto di sicurezza" e gli elementi che deve contenere (allegato 2), fissando anche le modalità di certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza.
La legge disciplina le modalità di esercizio delle funzioni inerenti al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE).
Il comma 4 dell'art.7 (Attività di controllo) presenta una novità destinata, nelle intenzioni degli estensori della legge, a dare impulso all'adozione di sistemi di gestione della sicurezza: "L'ARPA e le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti assicurano una maggiore frequenza delle verifiche ispettive negli stabilimenti i cui sistemi di gestione della sicurezza non siano certificati da un istituto riconosciuto dalla Regione in base ai criteri di cui all'allegato 3 della presente legge."
La legge regionale specifica in dettaglio le funzioni di controllo della Regione e delle province.
Istituisce il "Nulla osta preliminare di sicurezza" per i nuovi stabilimenti e per quelli oggetto di modifiche che comportano incremento dei rischi definendo nell'allegato 3 le informazioni minime, atte a consentire la verifica della compatibilità territoriale dell'insediamento.
Definisce, inoltre, il "Rapporto di sicurezza" e gli elementi che deve contenere (allegato 2), fissando anche le modalità di certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza.
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