Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Il sovraccarico biomeccanico nei lavoratori stagionali in agricoltura

Il sovraccarico biomeccanico nei lavoratori stagionali in agricoltura
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Movimenti ripetitivi e sovraccarico

18/09/2014

Informazioni sui problemi correlati al sovraccarico biomeccanico tra i lavoratori stagionali impegnati in Veneto in varie attività agricole di raccolta. Le indicazioni e le recenti semplificazioni per la sorveglianza sanitaria.

Il sovraccarico biomeccanico nei lavoratori stagionali in agricoltura

Informazioni sui problemi correlati al sovraccarico biomeccanico tra i lavoratori stagionali impegnati in Veneto in varie attività agricole di raccolta. Le indicazioni e le recenti semplificazioni per la sorveglianza sanitaria.

 
Milano, 18 Sett – Molte notizie di questi anni hanno messo in rilievo quanto spesso sia difficile la condizione di salute e lavoro dei lavoratori stagionali, spesso stranieri, nel comparto agricolo. E ricordiamo che, a questo proposito, a marzo del 2013 è stato promulgato un decreto di semplificazioni applicabili ai lavoratori stagionali in agricoltura che lavorano per un periodo non superiore alle cinquanta giornate lavorative nell’arco dell’anno solare di riferimento.
 
Per affrontare il tema dei rischi dei lavoratori stagionali in agricoltura, con particolare riferimento al rischio da sovraccarico biomeccanico, ci soffermiamo oggi su un intervento che si è tenuto al seminario internazionale “ La prevenzione e gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico: la parola alle imprese e non solo”, organizzato il 14 e 15 giugno 2012 a Milano da EPM (Unità di Ricerca Ergonomia della Postura e del Movimento).
 
In “Il sovraccarico biomeccanico nelle attività di raccolta dei lavoratori stagionali in agricoltura. Indicazioni per la sorveglianza sanitaria” - a cura di Mario Gobbi, Gianluca Marangi e Bruno Ferro (Azienda ULSS 20 Verona), Stefania Dolci, Laura Gaburro e Andrea Fiorio (Azienda ULSS 21 Legnago) – si segnala che, ancora nel 2012, in Veneto “la gran parte della popolazione lavorativa agricola non è sottoposta a visite mediche, con una estesa evasione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria”. E l’applicazione della normativa, il D.Lgs 81/2008, è “complicata dal fatto che si tratta di una popolazione costituita da lavoratori autonomi, coltivatori diretti, collaboratori familiari e lavoratori subordinati con contratto di lavoro prevalentemente a tempo determinato, di tipo stagionale”.


Pubblicità
MegaItaliaMedia
 
L’intervento, che è precedente all’emanazione del decreto interministeriale del 27 marzo 2013 sulla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo, presenta un’analisi dettagliata riguardo alle lavorazioni agricole e ai problemi correlati al sovraccarico biomeccanico, alla movimentazione manuale dei carichi e alla presenza di movimenti ripetitivi. Per ogni tipologia agronomica è stata analizzata la lavorazione agraria scomponendola in fasi e per ogni fase si valutano: mansione; attività svolta; singoli compiti; rischi.
L’analisi ha riguardato in particolare:
- raccolta fragole movimentazione 2 cassette;
- raccolta fragole movimentazione 1 cassetta;
- raccolta pomodori;
- raccolta insalata;
- raccolta kiwi;
- c su carro raccoglitore;
- raccolta mele;
- cernita pomodori;
- raccolta angurie.
Ad esempio riguardo alla raccolta fragole (movimentazione due cassette) si è analizzata un’attività svolta da 20 addetti per sei ore di lavoro. “Ogni cassetta pesa 5 Kg; ogni lavoratore raccoglie ca. 18 cassette/die utilizzando una carriola; vengono prodotte 360 cassette di fragole da tutto il gruppo omogeneo; le cassette da 5 vengono sollevate 2 volte; ogni lavoratore porta fuori due cassette alla volta (peso sollevato di 10 Kg) con un sollevamento”. Tutto il gruppo effettua “720 sollevamenti per la classe di 5 Kg (singola cassetta), 360 per la classe di 10 Kg (2 cassette)”. Nel documento sono riportati i vari indici di sollevamento e varie indicazioni (frequenza, altezze ripiani, distanze orizzontali, asimmetria torsioni, ...).
 
Il documento si sofferma anche sul documento della Regione Veneto “Prime indicazioni per la sorveglianza sanitaria in agricoltura” relativo al Piano regionale agricoltura 2010-2012. Un piano regionale che aveva tra i suoi obiettivi quello di elaborare un “modello organizzativo per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, in particolare dei lavoratori stagionali, fornendo in tal modo una linea di indirizzo che permetta agli agricoltori di assolvere agli obblighi normativi e attuare una fondamentale misura di prevenzione”.
 
In particolare il documento, per quel che riguarda il rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), indica che è importante capire se “l’indice di rischio calcolato secondo la norma tecnica ISO 11228 – 1 (NIOSH ’93 e successive integrazioni) di cui all’allegato XXXIII del D.Lgs 81/08, sia superiore a 1, con obbligo conseguente di sorveglianza sanitaria”.
Nelle fasi di lavoro osservate “dove è emersa la presenza del rischio da MMC, è stato valutato che questo rischio può essere ridotto in seguito all’adozione di misure di prevenzione specifiche:
- le cassette non devono superare il peso di 5-6 Kg, e nel conferimento devono essere alzate una alla volta; il carico da movimentare non deve comunque in nessun caso superare il peso di 25 kg per l’uomo e 15 Kg per la donna;
- i singoli bancali su cui vengono depositate le cassette di frutta e verdura non devono superare l’altezza di 1,10 metri;
- per la raccolta e per spostare il carico, ove lo consenta il prodotto, si deve utilizzare come contenitore la carriola o altra attrezzatura similare;
- devono essere minimizzati gli elementi sfavorevoli delle azioni di sollevamento che contribuiscono ad aumentare il rischio, quali l’altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento (utile anche per mantenere una postura meno sfavorevole), la distanza verticale e orizzontale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento, la rotazione del tronco. Bisogna evitare azioni di sollevamento al di sopra della linea delle spalle;
- dove possibile il lavoro di movimentazione deve essere svolto da più lavoratori contemporaneamente, in modo da ridurre il carico su ognuno; è sempre utile ruotare i lavoratori su mansioni diverse nell’arco della giornata;
- è indispensabile la formazione dei lavoratori sui metodi di movimentazione corretti e sulle procedure di lavoro”.
 
Viene riportata, in conclusione, anche una tabella esemplificativa non esaustiva delle principali lavorazioni agrarie con indicazioni per la sorveglianza sanitaria in relazione a:
- orticole in serra;
- fragole in serra;
- melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio, kaki, kiwi.
Per ogni prodotto agricolo è indicato: il periodo, la mansione, l’attività, la descrizione dell’attività, i rischi (relativi, ad esempio, a movimentazione manuale, sovraccarico biomeccanico, problemi posturali, movimenti ripetitivi, condizioni climatiche, ...) e le relative indicazioni per la sorveglianza sanitaria.
 
Ricordiamo, per finire, che le semplificazioni relative alla sorveglianza sanitaria contenute nel decreto del 27 marzo indicano che riguardo alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 (“generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali”)– “ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria” - gli adempimenti in materia di controllo sanitario “si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL”.
 
 
“ Il sovraccarico biomeccanico nelle attività di raccolta dei lavoratori stagionali in agricoltura. Indicazioni per la sorveglianza sanitaria”, a cura di Mario Gobbi, Gianluca Marangi e Bruno Ferro (Azienda ULSS 20 Verona), Stefania Dolci, Laura Gaburro e Andrea Fiorio (Azienda ULSS 21 Legnago), intervento al seminario internazionale del 14 e 15 giugno 2012 “La prevenzione e gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico: la parola alle imprese e non solo” (formato PDF, 1.14 MB).
 
 
 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero della Salute – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentali e Forestali - Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 - semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo (ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81/2008).
 
 
 
RTM
 
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Imparare dagli errori: infortuni di lavoro ed errori di manovra dei trattori

SafeHabitus Policy Brief: salute mentale e benessere degli agricoltori

Lavoro su alberi con funi: i dispositivi di protezione individuale

Agenti chimici in agricoltura: l’esposizione ai prodotti fitosanitari


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

19MAG

Industria 5.0: Rimettere le persone al centro dell'industria

14MAG

Sicurezza nell’artigianato e nelle piccole imprese

12MAG

L'ECHA svolgerà un ruolo chiave nella protezione delle acque europee dall'inquinamento chimico

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
21/05/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Climate-driven trends influencing future occupational safety and health – 2026
19/05/2026: Corte di Cassazione Penale - Sez. IV – Sentenza n. 18085 del 29 aprile 2015 - Rischi interferenti: omesso coordinamento tra interventi di protezione e prevenzione. La figura del preposto.
18/05/2026: Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto ministeriale n. 20 del 12 febbraio 2026 - Piano integrato per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anno 2026
18/05/2026: Corte di Cassazione Penale - Sez. IV – Sentenza n. 4599 del 30 gennaio 2015 - Infortunio mortale durante le operazioni di manutenzione e calibratura dei cilindri
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


MOVIMENTAZIONE CARICHI

Movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa


RISCHIO ELETTRICO

Linee elettriche aeree: infortuni gravi e prevenzione sul lavoro


LUOGHI DI LAVORO

Gestire la tutela dei lavoratori nei siti contaminati di interesse nazionale


MANUTENZIONI E VERIFICHE PERIODICHE

Sicurezza e manutenzione: entra in vigore la UNI EN 17975:2025


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità