La valutazione del sollevamento e trasporto carichi nella ISO 11228-1
Roma, 31 Lug – Nelle scorse settimane abbiamo presentato il documento “Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per l’applicazione del titolo VI e all. XXXIII° del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)”; un documento realizzato da un tavolo di lavoro nazionale che ha raccolto linee di indirizzo che “tutte le Regioni dovranno adottare e che consentiranno un’interpretazione univoca sul territorio nazionale di un tema complesso come la movimentazione manuale dei carichi”, in linea con quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e dalle norme ISO o UNI ISO 11228-1 – 2 – 3, UNI EN 1005-2 e ISO TR 12295.
E abbiamo mostrato alcuni step del processo di prevenzione/intervento, descritto nel documento, per un corretto approccio alla valutazione e gestione del rischio correlato alla movimentazione manuale dei carichi. Processo che si sviluppa in 4 passaggi:
- “identificazione delle attività con Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) secondo criteri univoci;
- valutazione rapida del rischio (ed eliminazione delle eventuali situazioni evidentemente critiche);
- stima ed eventuale valutazione analitica del rischio;
- riduzione del rischio e adozione di misure di tutela”.
In particolare si indica che laddove la valutazione rapida del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) “abbia evidenziato, rispettivamente per il sollevamento/trasporto e per il traino/spinta, una condizione che non è né accettabile ma neppure critica, si dovrà procedere ad una stima e valutazione analitica del rischio secondo le metodiche e i criteri riportati rispettivamente nelle norme ISO 11228 parte 1 e parte 2 nonché nel TR ISO 12295 in particolare agli Annessi A e B. Valutazione analitica che va operata da soggetti adeguatamente formati ed esperti nell’utilizzazione delle relative metodiche”.
Nel documento un allegato delinea i criteri, i metodi e le procedure, desunti dalle norme citate, per operare tali valutazioni e ci soffermiamo oggi sulla valutazione delle attività di Sollevamento e Trasporto nella norma ISO 11228-1.
Si ricorda che lo scopo della 11228-1 è “quello di specificare i limiti (consigliati) per la massa degli oggetti movimentati in relazione alle posture di lavoro, alla frequenza e alla durata del sollevamento, tenendo conto dello sforzo a cui sono sottoposte le persone che eseguono nelle loro attività anche la movimentazione manuale”. E la norma “si applica alla movimentazione manuale di oggetti con una massa di 3 chilogrammi o superiore”.
In particolare le prime indicazioni della ISO 11228-1 sono relative “al criterio da seguire per l’analisi dell’attività lavorativa che comprende movimentazione manuale. Se la movimentazione non può essere evitata deve essere eseguita una valutazione del rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore. A questo scopo è proposto un approccio procedurale da seguire passo-passo in cui, in ogni fase successiva, il valutatore deve considerare le correlazioni dei compiti presenti. La procedura suggerisce una valutazione suddivisa in quattro fasi: riconoscimento del pericolo; identificazione del rischio; stima del rischio; valutazione del rischio”.
Riportiamo una tabella del documento che illustra la procedura per esaminare le variabili da considerare nelle attività di sollevamento e trasporto manuale di carichi. “L’analisi e valutazione della movimentazione manuale dei carichi è affrontata seguendo le cinque fasi proposte”:
Vediamo le prime due fasi della norma ISO 11228-1 (già presentate dal documento relativamente alla fase del quick assessment del ISO TR 12295):
- Fase 1 – Attività non continuativa (occasionale) in condizioni ideali: “prevede, supponendo che siano rispettate le condizioni ideali, una determinazione e un controllo preliminare della massa movimentata in modo occasionale (cioè con frequenza inferiore a un atto ogni cinque minuti)”. A questo proposito si può seguire un prospetto – riportato dal documento in una tabella – che riporta la “massa di riferimento” per popolazioni differenti. In altri termini, “per sollevamenti occasionali, si raccomanda di non superare” i valori della tabella) tenendo conto delle “caratteristiche della popolazione di riferimento. I valori riportati in tabella sono, inoltre, i valori ‘iniziali’ da considerare per le successive fasi (2 e 3)”;
- Fase 2 - Attività continuativa in condizioni ideali: “se la movimentazione, in condizioni ideali, risulta ripetitiva occorre tenere conto non solo della massa, ma anche della frequenza”. Il rapporto massa/frequenza è definito in un grafico, riportato nel documento, che presenta due scenari: il primo per attività di breve durata, inferiori all’ora e il secondo per attività di media durata tra una e due ore. Per durate maggiori va utilizzata la fase 3. Dal grafico si evince che la frequenza massima assoluta è di 15 sollevamenti al minuto, per una attività di movimentazione di durata non superiore a un’ora al giorno e il peso dell’oggetto spostato non deve superare i 7 kg. Se ci si trova in condizioni ideali e sono rispettate le condizioni della fase 1 o della fase 2 la valutazione si considera terminata e il rischio risulta accettabile. In caso contrario occorre procedere con la fase 3”.
Veniamo, dunque, alla Fase 3 – Limiti raccomandati per massa, frequenza e posizione dell’oggetto.
Si indica che la norma in questa fase “propone l’applicazione dell’equazione RNLE del NIOSH. Previa la verifica di alcuni presupposti, il calcolo del limite risulta valido nelle seguenti condizioni:
- sollevamento a due mani, graduale, senza movimenti bruschi;
- non sono presenti compiti nei quali il lavoratore è supportato solo parzialmente (per esempio un piede non poggia sul pavimento);
- ampiezza dell'oggetto non superiore a 0,75 m;
- posture di sollevamento senza restrizioni;
- esistenza di un buon accoppiamento sia nella presa che nell’appoggio al pavimento;
- condizioni (ambientali) favorevoli”.
Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta l’equazione per ricavare il limite per la massa dell'oggetto sollevabile in condizioni ideali (“si tratta della RNLE per il calcolo del Reccommended Weight Limit – RWL”). Si indica che “se si supera il limite raccomandato per la movimentazione ricavato dall’equazione (di fatto presenza di rapporto fra peso sollevato e peso raccomandato superiore a 1), allora il compito deve essere riprogettato cambiando la massa e/o la frequenza di sollevamento e/o la sua durata o la geometria di posizionamento dell’oggetto intervenendo sulla struttura del posto o sulla organizzazione del processo di lavoro. Questa, quindi è la condizione che definisce l’accettabilità del rischio o la sua presenza”.
Veniamo, infine, alle ultime due fasi:
- Fase 4 – Massa cumulativa di sollevamento e trasporto manuale: “nella fase 4 della procedura, è introdotto il concetto di massa cumulativa giornaliera e di trasporto manuale”. Si riporta il modo di calcolare la massa cumulata, con riferimento a massa trasportata e frequenza di trasporto. Si segnala che nelle fasi 1 e 2 “questi due valori sono già vincolati: la massa non deve superare 25 kg e la frequenza di trasporto non può essere superiore a 15 volte al minuto. Considerando la condizione fino a dieci metri di trasporto, il limite di massa cumulata trasportata manualmente è definito in 10.000 kg distribuito su otto ore. Se però la distanza supera questo valore (ad esempio 20 m) questo limite scende a 6.000 kg (sempre in 8 ore). Vengono inoltre forniti corrispondenti valori limite di massa cumulata per periodi di 1 minuto e di 1 ora”;
- Fase 5 – Limite raccomandato di massa cumulativa in funzione della distanza percorsa: una tabella riassume i limiti raccomandati di massa cumulativa, rapportata alla frequenza di trasporto e alla distanza. “In presenza di condizioni ambientali sfavorevoli, o quando le operazioni di sollevamento o abbassamento si svolgono a livelli bassi, per esempio sotto l'altezza delle ginocchia, oppure quando le braccia sono sollevate sopra le spalle”, i limiti raccomandati per la massa cumulativa per il trasporto, indicati nella tabella, “dovrebbero essere ridotti di almeno un terzo”.
Concludiamo segnalando che il documento, riguardo alla stima e valutazione analitica del rischio correlato alla movimentazione manuale dei carichi, riporta ulteriori indicazioni su vari temi:
- valutazione di azioni di sollevamento, con riferimento al metodo della RNLE del NIOSH;
- cenni relativi allo studio dei compiti di sollevamento complessi (compositi, variabili e sequenziali);
- trasporto manuale e il calcolo dell'indice di esposizione;
- valutazione di azioni di traino o spinta mediante tavole dei dati psicofisici.
“ Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per l’applicazione del titolo VI e all. XXXIII° del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)”, documento del tavolo di lavoro nazionale MSK a cui partecipano le Regioni Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Veneto, Umbria e l’INAIL (formato PDF, 1.65 MB).
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Cossetti Cristian - likes: 0 | 16/12/2017 (19:09:11) |
Un adulto che ha superato i 45 anni, che ha vari dischi (a livello lombosacrale) schiacciati e disidratati (come si evince da TAC e risonanza magnetica), può lavorare in un magazzino, part time (4 ore al gg), spostando in continuazione pesi (tra i 2 e i 12 kg), piegandosi, allungandosi, torcendosi, chinandosi, flettendosi etc centinaia di volte? i pesi sono al di sotto dei 20 kg, questo è vero, ma la sua schiena è lungi dall'essere in condizioni ottimali. Inoltre non è uno spostamento pesi occasionale, ma piuttosto frequente. |