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Sulla negligente collaborazione del medico competente

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Medico competente

06/06/2011

Condannato un medico competente per la sua negligente e insufficiente collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali così come richiesta dalla normativa posta a salvaguardia della incolumità dei lavoratori. Di G. Porreca.


 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Bari, 6 Giu - E’ importante questa sentenza del Tribunale di Pisa in quanto bene si innesta nel dibattito in corso circa le funzioni del medico competente sia come collaboratore del datore di lavoro congiuntamente al servizio di prevenzione e protezione nella effettuazione della valutazione dei rischi aziendali che quale organizzatore e gestore della eventuale sorveglianza sanitaria nel rispetto delle disposizioni vigenti contenute nel Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81. Sembra che sia la prima volta che un Tribunale si esprima sull’argomento per cui la sentenza stessa è destinata  a costituire un precedente significativo ed importante nella materia.
 
Il caso riguarda un medico competente di una società imputato della contravvenzione di cui all'art. 25 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 perché nella sua qualità ha omesso di collaborare attivamente con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali in quanto il documento di valutazione dei rischi generali dell'azienda, sottoscritto dall'imputato, presentava incongruenze e lacune rispetto alla organizzazione del primo soccorso e delle emergenze, non tenendo in considerazione per l'attività di montaggio dei ponteggi delle attrezzature e dei DPI necessari al salvataggio e delle loro modalità di utilizzo e presentava altresì incongruenze in relazione all'esposizione quotidiana al rumore e alle vibrazioni dei lavoratori. Lo stesso documento descriveva infine un livello di rischio da movimentazione dei carichi modesto senza giustificare le motivazioni che avevano resa necessaria la sorveglianza sanitaria per rischio movimentazione dei carichi per tutti i lavoratori. Il medico, citato in giudizio, è stato condannato dal Tribunale alla pena di mesi uno di arresto oltre al pagamento delle spese processuali ed allo stesso sono stati concessi i benefici  della  sospensione  condizionale  della pena e della non menzione della condanna.
 


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Nel corso delle indagini condotte presso l’azienda gli ispettori della ASL avevano accertata la violazione sopraindicata a carico dell'imputato, in qualità di medico competente della ditta. In particolare il personale ispettivo aveva verificato che il medico aveva omesso di collaborare attivamente con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali, con specifico riguardo all'organizzazione del primo soccorso e delle emergenze ed alla quotidiana esposizione al rumore e alle vibrazioni dei lavoratori. Nello specifico le unità ispettive avevano verificato alcune incongruenze tra quanto risultava nel documento di valutazione dei rischi aziendali rispetto al protocollo sanitario adottato dallo stesso medico ed avevano accertato altresì che successivamente, con riferimento alle prescrizioni formulate dalla ASL, la ditta aveva provveduto ad inviare un documento che teneva conto esattamente delle indicazioni del medesimo organo ispettivo, il che confermava l'esattezza delle prescrizioni impartite.
 
Così accertati i fatti, il Tribunale ha ritenuto l’imputato responsabile in quanto allo stesso competeva, nella sua qualità di medico, lo specifico compito di assicurare il rispetto della normativa di settore.
 
L'accertamento operato dall'USL”, ha così concluso il Tribunale, “ha consentito di appurare le negligenze nella collaborazione attiva circa la valutazione dei rischi aziendali, sotto il profilo specifico in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, non avendo l'odierno imputato provveduto a individuare esattamente il grado di rischio connesso alla movimentazione dei carichi, all'esposizione quotidiana dei dipendenti al rumore e alle vibrazioni, con quelle incongruenze e lacune individuate dal personale ispettivo, come richiesto e imposto in via normativa con finalità di salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori”.
 
 
 
 
 
 
 
 


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Rispondi Autore: MORANDO SERGIO - likes: 0
09/06/2011 (13:43:15)
Ma se ci SONO medici del lavoro COMPIACENTI con i datori di lavoro e le stesse ditte interinali di somministrazione...DOVE oltre a NON fare le visite mediche..sapendo che si è assunti per altre qualifiche..NON avvertono NEPPURE NOI DEI PERICOLI SU CERTE QUALIFICHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E guarda il caso TUTTI questi medici COMPIACENTI non sono MEDICI pubblici nazionali dell'ASL ..ma MEDICI di ISTITUTI PRIVATI !!!!!!!!!!!!!!!Cliniche private altosonanti..Inoltre tali medici vengono persino a volte sui posti di lavoro SANNO quanto una qualifica può essere pericolosa..esempio saldatore..ma questi "bravi"medici compiacenti SANNO che sei assunto per altra qualifica..Ma quello che da fastidio in uso alle ditte interinali di somministrazione o contratti sempre precari a ritenuta d'acconto ,sociolavoratore, cantiere lavoro..etc che QUESTI MEDICI NON CI DICONO DEI PERICOLI a quello che facciamo !O adoperiamo NON si viene avvisati e la nostra salute compromessa magari non con danni immediati ma futuri..in accumulo! Unendo il non avvisare da parte dei medici al il NON fare neppure i corsi di legge sulle sicurezze accentuano infortuni malattie morti! E se capite bene che se si cambiano le qualifiche di assunzioni..le malattie professionali NON CI SARANNO...! ! ! ILLEGALITà PERPETUATA CONTINUAMENTE RAGGIRANDO LE LEGGI SULLE SICUREZZE CON QUESTE TIPOLOGIE CONTRATTUALI PRECARIE e sono tante non poche credetimi..
Sergio Morando.
Rispondi Autore: Sandro Ciocci - likes: 0
13/06/2011 (08:05:27)
Purtroppo qualcuno all'epoca decise che il medico azienadale dovesse essere una scelta aziendale , per ovvi motivi, come sottolineato dal sig.Morando.E' ovvio che se ti paga il tuo datore di lavoro e se ti ha scelto lo ha fatto solo perche' e' garantita la sua compiacenza.Nell'azienda dove sono impiegato " ENEL " sono sia RLS che rsu ed anche qui gli altri delegati sopno compiacenti con la Direzione, tant'e' che sul DVR per quanto riguarda i C P I non abbiamo ancora il benestare dei VV.FF anche loro compiacenti.Ora alla luce di questa sentenza consultero' uno studio legale per adirte ad un contenzioso proprio come e' riportato nella sentenza di cui stiamo parlando.Comunque grazie a questo sito ho potuto spesso contrastare l'azienda usando i rioferimenti di legge riportati da questo sito.Grazie

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