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Sull’obbligo della nomina del medico competente

Sull’obbligo della nomina del medico competente
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Medico competente

21/06/2023

Cos’altro fare perché sia disposta ope legis la nomina del Medico Competente per la sua partecipazione alla valutazione dei rischi?

Tornano ad accendersi i riflettori sull’obbligo della nomina del medico competente. Ne parliamo e ne scriviamo da 15 anni. E’ il momento ora di fare il punto sulla situazione e una breve panoramica su questa tematica specifica. Negli anni 2008-2009 lo scrivente, e non solo, ha sollevato la problematica pubblicando sul quotidiano del 9/6/2010 un articolo dal  titolo “ L'obbligo della nomina e il ruolo del medico competente" e dando riscontro a due quesiti contenuti negli  articoli “ I quesiti sul decreto 81/08: sulla nomina del medico competente” riportato sul quotidiano del 24/6/2009 e “ I quesiti sul decreto 81/08: sull’obbligo di nomina del medico competente” sul quotidiano del 28/1/2009, facendo altresì degli interventi su riviste specializzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In essi lo scrivente ebbe a svolgere delle considerazioni sulle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 in merito alla nomina del medico competente, qui di seguito sinteticamente richiamate, ponendo in evidenza che le stesse non erano sufficientemente chiare e giungendo alla conclusione già allora che sarebbe stato opportuno che il legislatore in merito apportasse delle modifiche nel decreto legislativo medesimo.

 

I principali articoli del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presi in esame per mettere a fuoco la problematica relativa alla nomina ed al ruolo del medico competente sono stati e sono gli articoli 2, 18, 25, 28 e 29. L’articolo 2 è quello con il quale, al comma 1 lettera h), è stato definito il medico competente quale persona che, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, è chiamato a collaborare con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso non solo per effettuare la sorveglianza sanitaria ma anche per svolgere tutti gli altri compiti che il D. Lgs. n. 81/2008 medesimo gli ha assegnato con l’art. 25. E’ in tale ultimo articolo infatti, contenente appunto gli obblighi del medico competente, i quali sono anche penalmente sanzionati, che è stato indicato, al comma 1 lettera a), quello che è il primo obbligo che il legislatore ha voluto imporre allo stesso e cioè quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, aggiungendo la precisazione “anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria”.

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Con il citato articolo 25 sono stati fissati anche altri obblighi che sono inerenti alla organizzazione della salute dei lavoratori quali la “predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”, “l'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza”, “la organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”, “la attuazione e valorizzazione di programmi volontari di ‘promozione della salute’, secondo i principi della responsabilità sociale” e ancora con la lettera l) “la visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi” e con la lettera m) “la partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori”.

 

Quindi da una lettura coordinata degli articoli sopraindicati è apparso subito chiaro che il legislatore ha voluto assegnare alla figura del medico competente una doppia funzione, una di collaborazione preventiva con il datore di lavoro e con il RSPP, di tipo consulenziale, e una di gestione della sorveglianza sanitaria ed è sembrato anche evidente quale fosse la sequenza temporale che il datore di lavoro deve rispettare, per quanto riguarda la scelta e la nomina del medico competente, e cioè quella secondo la quale lo stesso datore di lavoro deve dapprima chiamare un medico competente affinché partecipi alla valutazione dei rischi, in collaborazione con lui e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e quindi, se necessario, così come viene espressamente indicato nell’art. 18 comma 1 lettera a) del D, Lgs. n. 81/2008, nominare il medico competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo (i cosiddetti casi normati), medico che, tra l’altro, non è detto che debba essere lo stesso che ha partecipato alla valutazione dei rischi, anche se ciò è apparso essere la cosa più opportuna e ciò contrariamente alla procedura certamente  più diffusa secondo la quale il datore di lavoro prima provvede ad effettuare, caso mai autonomamente, una valutazione dei rischi presenti nel suo ambiente di lavoro e poi, se dalla stessa dovesse emergere l’obbligo della sorveglianza sanitaria per alcuni dei suoi dipendenti, nomina il medico competente affinché la effettui.

 

In merito a quando nominare il medico competente si è osservata comunque una contraddizione nelle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Con l’art. 29 comma 1, infatti, è stato disposto che  “il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1 lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”, che è l’articolo relativo alla sorveglianza sanitaria, facendo intendere che la collaborazione del medico competente nell’effettuazione della valutazione dei rischi viene richiesta solo nel caso in cui sia stato individuato nella valutazione dei rischi l’obbligo di tale sorveglianza sanitaria, contrariamente o almeno non conformemente a quanto invece sostenuto nell’art. 25 dove la collaborazione del medico competente viene richiesta preventivamente nella valutazione dei rischi anche ai fini di programmare, ove necessario, la sorveglianza sanitaria stessa.

 

E allora la domanda che è venuta da porsi e che ci siamo sempre posti e alla quale non è stato mai dato alcun riscontro dal Ministero del Lavoro né tantomeno dal legislatore è stata: quando il datore di lavoro deve nominare il medico competente, prima o dopo la valutazione dei rischi e cioè da subito, indipendentemente dall’obbligo della sorveglianza sanitaria, perché fornisca la sua collaborazione al datore di lavoro o quando dalla valutazione dei rischi è emerso l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori?

 

Tale domanda non molto tempo fa è stata anche posta dalla ANP, Associazione nazionale dirigenti pubblici, alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 81/2008 la quale, con l’interpello n. 2/2023 del 28/2/2023, dopo avere richiamato gli articoli del D. Lgs. n. 81/2008 riguardanti la valutazione dei rischi, la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria e cioè gli articoli 2 sulla definizione della sorveglianza sanitaria, 17, 28 e 29 sull'obbligo della valutazione dei rischi, sull'oggetto della stessa e sulle modalità di effettuarla, l’art. 18 sull’obbligo di nominare il medico competente, l’art. 25 sugli obblighi del medico competente di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria nonché l’art. 41 sulla sorveglianza sanitaria, ha risposto, in una maniera che non si ritiene del tutto appropriata rispetto alla domanda che gli era stata posta, di ritenere che "la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008". Il dubbio quindi è rimasto.

 

Di recente, come è noto, con il Decreto Legge n. 48 del 4/5/2023, pubblicato sulla G.U. del 5/5/2023 e che è in attesa di essere recepito in legge, sono state apportate delle modifiche ad alcuni articoli del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in particolare, per quanto qui ora interessa, all’art. 18 contenente gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Secondo il comma 1 lettera a) di tale articolo 18, così come ora modificato, “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”, una modifica questa ritenuta da tutti molto importante in quanto, se confermata con il recepimento in legge del D.L., estenderebbe l’obbligo della sorveglianza sanitaria e quindi di conseguenza l’obbligo della nomina del medico competente anche al di là dei casi cosiddetti normati e cioè dei casi già espressamente previsti nel D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., e precisamente ai casi per i quali dovesse essere emersa dalla valutazione dei rischi la necessità di effettuarla.

 

Perché però tale modifica abbia efficacia, a parere dello scrivente, occorrerebbe che venisse modificato anche il comma 1 lettera a) dell’articolo 41 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 nel quale sono stati indicati i casi nei quali il medico competente deve effettuare la sorveglianza sanitaria, nel senso che dovrebbero essere aggiunti ai casi che oggi sono già indicati nello stesso articolo e cioè ai casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6 (lettera a) anche i casi qualora richiesti dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28. Occorrerebbe inoltre anche integrare la modifica prevista da apportare allo stesso articolo 18 prevista dal D.L. nel senso di inserire esplicitamente in essa l’obbligo da parte del datore di lavoro di nominare il medico competente perché collabori nella fase della valutazione dei rischi.

 

Ciò si potrebbe fare in sede di recepimento del decreto legge, che dovrà avvenire entro il 4 luglio 2023, integrando semplicemente ad esempio la modifica nella maniera di seguito indicata: “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per la collaborazione nella fase della valutazione dei rischi e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.

 

È una occasione questa da non perdere perché siano forniti quei chiarimenti richiesti ormai da tempo. L’affiancamento altresì del medico competente al datore di lavoro e al RSPP, oltre ad essere opportuno, potrebbe rappresentare anche una applicazione del comma 4 dell’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 con il quale il legislatore ha consentito al datore di lavoro nella organizzazione del servizio di prevenzione e protezione e nelle operazioni di valutazione dei rischi di ricorrere a persone esterne in possesso delle necessarie conoscenze e competenze professionali. In mancanza della integrazione appena suggerita della modifica dell’art. 18 sopraindicata e di una collaborazione del medico competente nelle fasi della valutazione dei rischi, la decisione di estendere l’obbligo della sorveglianza sanitaria anche a casi non normati ed emersi dalla valutazione dei rischi rimarrebbe a carico del datore di lavoro e del RSPP o del solo datore di lavoro nei casi di svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione, figure che in genere hanno poca o nessuna competenza professionale in materia oltre, a pensar male, non molta convenienza a farlo.

 

In modo analogo si è anche espresso il prof. Adriano Ossicini, medico del lavoro e medico legale già Sovrintendente Medico Generale Inail, che in un suo intervento sulla tematica della nomina del medico competente in relazione alla sorveglianza sanitaria e alla partecipazione alla valutazione dei rischi ha sostenuta la opportunità/necessità di nominare da subito, ope legis, il medico competente per la valutazione dei rischi e, successivamente, se dalla stessa si dovesse evidenziare la necessità di una sorveglianza sanitaria, di confermare detta nomina e che ha osservato altresì che sia le norme che  l’interpello n. 2/2023 non hanno dato risposte chiare in merito. Lo stesso ha suggerito a proposito di apportare all’art. 18 una piccola aggiunta del tipo “Il medico competente viene nominato per la valutazione dei rischi e, successivamente, per la sorveglianza sanitaria, se prevista”, una formula diversa da quella suggerita dallo scrivente ma di pari contenuto.

 

Il prof. Ossicini inoltre, a conferma di quanta poca voglia ci sia stata di risolvere la problematica della nomina del medico competente, ha raccontato un episodio della sua esperienza allorquando, in rappresentanza della SIMLII, Società Italiana di Medicina ed Igiene Industriale molto sensibile alla risoluzione del problema, ha partecipato nel marzo 2009 a una audizione della Commissione di inchiesta sulle morti bianche e ha sollevato nella stessa il problema della nomina del medico competente nei luoghi di lavoro senza alcun esito avendo avuto purtroppo una risposta evasiva dal Presidente della stessa Commissione.

 

Sull’obbligo della nomina del medico competente e sulla modifica apportata recentemente all’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 si è registrato altresì un intervento dell’avv. Rolando Dubini, che nel 2009 ebbe modo di evidenziare, analogamente a quanto ha fatto lo scrivente, che il legislatore con il D. Lgs. n. 81/2008 ha voluto assegnare al medico competente una doppia funzione di collaboratore del datore di lavoro nella valutazione dei rischi e di gestore della sorveglianza sanitaria. Lo stesso ha sottolineata la notevole importanza della modifica dell’art. 18 non essendo ora più limitata la sorveglianza sanitaria alle sole fattispecie indicate testualmente dal D. Lgs. n. 81/2008 ma ampliata a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs.  n. 81/2008 in collaborazione con il medico competente, ne abbia evidenziata la necessità.

 

Anche la CIIP, Consulta Internazionale Italiana per la Protezione, in merito alla modifica apportata all’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 ha ritenuto in un suo documento che le competenze del medico competente debbano essere sempre presenti nelle fasi di valutazione dei rischi e nella individuazione delle misure di prevenzione e protezione da intraprendere per eliminare, ridurre e gestire i rischi professionali e che il parere del medico competente è inoltre indispensabile per decidere se occorre o meno una sorveglianza sanitaria il che sarebbe potuto avvenire con una modifica dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 prevedendo che il datore di lavoro valutasse l’opportunità della partecipazione del medico competente nella valutazione dei rischi ab initio. Secondo la CIIP il contratto tra il datore di lavoro e il medico competente potrebbe in particolare prevedere esplicitamente che la collaborazione possa esaurirsi con la stesura del DVR o che la stessa possa continuare per esigenze che dovessero emergere a seguito della valutazione dei rischi.

 

In ultimo e non per ultimo occorre tenere conto degli insegnamenti che pervengono dalla giurisprudenza e messi bene in evidenza nell’approfondita analisi fatta dalla giuslavorista Anna Guardavilla nei suoi interventi sulla problematica specifica. In più sentenze, infatti, la Corte di Cassazione ha sottolineato l’importante ruolo che il medico competente ha nella organizzazione della prevenzione nelle aziende. Il legislatore, ha sostenuto la stessa, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici parametri (specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) e richiedendo, altresì, contestualmente anche una sua comprovata esperienza professionale, ha inteso evidentemente individuare in questi la figura di un medico di qualificata professionalità in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale.

 

Di tali sentenze, con riferimento all’obbligo della collaborazione del medico competente, si ritiene di citare una per tutte la sentenza n. 38402 del 9/8/2018 della III Sezione penale nella quale la suprema Corte ha sostenuto che “Le finalità del D.lgs. 81\2008 sono quelle di assicurare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che la valutazione dei rischi - definita dall'art. 2, comma 1, lett. q) del D.lgs. 81\2008 come la ‘valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza’,  è attribuita dall'art. 29 del medesimo D.lgs. al datore di lavoro, per il quale costituisce, ai sensi dell'art. 17, un obbligo non derogabile. È evidente, avuto riguardo all'oggetto della valutazione dei rischi, che il datore di lavoro deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali, appunto, il ‘medico competente’, portatori di specifiche conoscenze professionali tali da consentire un corretto espletamento dell'obbligo mediante l'apporto di qualificate cognizioni tecniche”.

 

Tante voci quindi che si sono espresse tutte nel senso di affermare l’opportunità che il datore di lavoro si avvalga della consulenza del medico competente fin dalla valutazione dei rischi, come del resto previsto dal comma 1 lettera a) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008. Mai visto tante voci e una partecipazione così corale nel suggerire la soluzione di uno stesso problema. E allora cos’altro dobbiamo fare per convincere il legislatore a disporre esplicitamente che il datore di lavoro debba provvedere da subito a nominare un medico competente affinché collabori con lui e con il RSPP nella valutazione dei rischi e poi a nominarlo per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria se fosse obbligatoria o se la necessità di ricorrere ad essa emergesse dall’esito della valutazione stessa o dobbiamo aspettare qualche altro lustro per essere ascoltati?

 

Gerardo Porreca





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Rispondi Autore: Riccardo Coletti - likes: 0
21/06/2023 (08:30:59)
La questione della nomina obbligatoria o meno del medico in fase di collaborazione per fare la valutazione dei rischi si trascina da molti anni. Tuttavia da consulente ritengo assolutamente superfluo rendere obbligatorio il consulto preventivo di un medico per qualsiasi azienda: pensate alle migliaia di piccoli esercizi commerciali, bar, uffici o aziende di servizi...con 1 o 2 lavoratori per i quali è evidente l'assenza di qualsiasi rischio per la salute (utilizzo VDT limitato, no esposizione a sostanze pericolose, no movimentazione manuale di carichi...). Che senso ha imporre a questi piccoli imprenditori il consulto di un medico che vada semplicemente a mettere la firma su qualche cosa che è già ovvio?
Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0
21/06/2023 (09:12:13)
buon giorno
premesso che il Legislatore fa "quanto ritiene più opportuno per il bene comune"
ritengo che proprio i piu' piccolini abbiano più bisogno di un supporto tecnico/medico (naturalmente TEMPORANEO nel caso "non emergano" rischi) in considerazione del fatto che , spesso, all'interno sicuramente non hanno quelle risorse che potrebbero consentire una corretta valutazione sia tecnica che medica.
Tanto è vero che la figura dell'RSPP è obbligatoria.
INOLTRE
non posso essere d'accordo con la certezza dimostrata da Riccardo Coletti (che mi appare sia un addetto ai lavori)
"pensate alle migliaia di piccoli esercizi commerciali, bar, uffici o aziende di servizi...con 1 o 2 lavoratori per i quali è evidente l'assenza di qualsiasi rischio per la salute (utilizzo VDT limitato, no esposizione a sostanze pericolose, no movimentazione manuale di carichi...)

NON è certamente la dimensione dell'azienda che determina la presenza o meno di un rischio.
Una sola osservazione (ma possiamo parlare e scivere fino a domani):
ESCLUDERE la MMC da un esercizio commerciale, seppur piccolo, significa, per esempio, .procedurare che lo scarico merce avviene a cura e carico del trasportatore SEMPRE
.procedurare che la apertura colli e messa a scaffale degli oggetti sia a cura di Ente Terzo
.procedurare che la raccolta dei rifiuti dall'interno del negozio fino ai bidoni di conferimento sia affidato ad Enti terzi
ecc
Pertanto SOLO una analisi puntuale tecnico e medico potrebbe determinare queste "certezze"
Attenzione non mi sono impegnato in valutazioni di rischio biologico (piccolo salumiere)
nè tantomeno in altri tipi di valutazione di un piccolo fabbro (lui ed il figlio)
MMC ROA CHIMICO ecc.
La dimensione NON significa alcuna cosa
Purtroppo...
Rispondi Autore: Gerardo Porreca - likes: 0
22/06/2023 (11:40:21)
L’osservazione fatta dal lettore consulente che ritiene essere superfluo l’intervento preventivo del medico competente nelle piccole realtà lavorative è alquanto scontata e anche logica, se vogliamo, ed è certamente la motivazione che trattiene il legislatore dal modificare le disposizioni così come richiesto da più parti e dagli operatori del settore. Come messo bene in evidenza da Raffaele Scalese però l’introduzione di un obbligo finalizzato a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori non può essere subordinato e legato al numero dei lavoratori da tutelare fosse pure uno solo.
Il problema è un altro. Per una corretta e completa valutazione di “tutti” i rischi, così come richiesto dal legislatore con l’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, occorre che dell’equipe alla quale è affidata la valutazione stessa faccia parte anche un medico competente per individuare la eventuale presenza di rischi di propria “competenza” sia normati che non normati. Sennò, parlando proprio di piccole realtà lavorative, la domanda che sorge è un’altra: ma chi è quel datore di lavoro che si impone e si sottoscrive volontariamente nel DVR un obbligo per un rischio “non normato” per il cui inadempimento può dovere rispondere penalmente e anche pesantemente?

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