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Minori e visite preassuntive
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L’individuazione del medico tenuto ad effettuare la visita medica preassuntiva del minore, per valutarne l’idoneità all'attività lavorativa, è stata oggetto di una istanza di interpello presentata al Ministero del Lavoro dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino.
Il comma 3 dell’art. 8 della Legge n. 977/1967, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, stabilisce che le visite mediche, preventive e periodiche, del minore “sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del servizio sanitario nazionale”.
“Stante la lettura della norma, risulta che il medico abilitato a verificare l’idoneità del minore è colui che appartiene all’organizzazione sanitaria pubblica. [...]".
Diversamente e in maniera espressa - si legge nell'interpello - il Legislatore ha previsto in materia di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 626/1994, laddove ha precisato che il medico competente possa essere un libero professionista oppure un dipendente da una struttura esterna pubblica o privata oltre che dipendente del datore di lavoro; le norme sulla sorveglianza sanitaria sono peraltro applicabili soltanto ai minori adolescenti e non anche ai bambini, sempre che i primi siano adibiti alle attività lavorative soggette a sorveglianza. “
“In conclusione, - afferma il Ministero del Lavoro - ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – qual è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, qual è ad es. il medico di medicina generale.”
L’individuazione del medico tenuto ad effettuare la visita medica preassuntiva del minore, per valutarne l’idoneità all'attività lavorativa, è stata oggetto di una istanza di interpello presentata al Ministero del Lavoro dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino.
Il comma 3 dell’art. 8 della Legge n. 977/1967, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, stabilisce che le visite mediche, preventive e periodiche, del minore “sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del servizio sanitario nazionale”.
“Stante la lettura della norma, risulta che il medico abilitato a verificare l’idoneità del minore è colui che appartiene all’organizzazione sanitaria pubblica. [...]".
Diversamente e in maniera espressa - si legge nell'interpello - il Legislatore ha previsto in materia di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 626/1994, laddove ha precisato che il medico competente possa essere un libero professionista oppure un dipendente da una struttura esterna pubblica o privata oltre che dipendente del datore di lavoro; le norme sulla sorveglianza sanitaria sono peraltro applicabili soltanto ai minori adolescenti e non anche ai bambini, sempre che i primi siano adibiti alle attività lavorative soggette a sorveglianza. “
“In conclusione, - afferma il Ministero del Lavoro - ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – qual è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, qual è ad es. il medico di medicina generale.”
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