Medico competente: che ruolo ha nella gestione del rischio cancerogeno?
Milano, 21 Giu – Il medico competente, come più volte raccontato nei nostri articoli e con riferimento alla normativa in materia, gioca un ruolo rilevante all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, “un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale”.
Questa importante figura professionale che ha accompagnato l’evoluzione dell’intero contesto industriale e lavorativo italiano - il medico era chiamato dapprima “medico di Fabbrica” e successivamente “medico del lavoro” - interviene oggi “direttamente nell’attuazione del Servizio di Prevenzione, al fianco del Datore di lavoro e del RSPP”. E se in passato il Medico Competente “si limitava alla valutazione fisico-sanitaria del lavoratore, ora è invece coinvolto fin dall’inizio del processo di prevenzione interno aziendale”.
A presentare in questi termini il ruolo del medico competente con riferimento anche alla gestione del rischio cancerogeno, è un intervento ad un workshop dal titolo “La nuova Direttiva cancerogeni 2019/13” che, organizzato dalla Associazione Ambiente e Lavoro e dalla Consulta CIIP, si è tenuto a Milano lo scorso 6 giugno.
L’incontro ha affrontato l’emanazione della nuova Direttiva (UE) 2019/130 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, che modifica la direttiva 2004/37/CE e introduce varie novità.
Nell’articolo ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:
- Il ruolo del medico competente
- Il medico competente e la giurisprudenza
- La gestione del rischio cancerogeno
Il ruolo del medico competente
Nell’intervento “Il ruolo del medico competente nella gestione del rischio cancerogeno”, a cura del dott. Carlo Nava (Fondazione IRCSS Ospedale Maggiore Policlinico), si segnala che il Medico competente viene definito nel D.Lgs. 81/2008 (art. 2 c.1 lett. h) come: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, c. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
E la competenza, a cui si fa riferimento, riguarda il possesso di “conoscenza, abilità-perizia, attitudine a svolgere le attività di medico del lavoro competente in modo da garantire una efficace attività di prevenzione primaria e secondaria mirata ad ottenere la conservazione della salute, intesa come condizione di benessere fisico e psicologico, che consente lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni ottimali ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”.
In definitiva il medico competente è da considerare una figura chiave per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto ‘collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori’. Questa precisazione è contenuta nella circolare del 1 giugno 2017 del Ministero della Salute ed è importante “per focalizzare l'obbligo (a carico del MC) di collaborare alla valutazione dei rischi insieme al servizio di prevenzione e protezione e l'intera struttura aziendale; i datori di lavoro ed i dirigenti prestano attenzione all'assolvimento di questo obbligo, anche alla luce dell'art. 18, c. 3-bis del T.U.: ‘Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi in capo al medico competente, ferma restando l’esclusiva responsabilità del medico competente qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente al medico stesso e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti’”.
In realtà – continua la relazione – a volte nella situazione attuale “il ruolo del medico competente è differente:
- In alcuni casi il medico competente è nominato solo dopo l’individuazione di un rischio per la salute (DLgs 81, art. 18, comma1, lett. a ‘Il Datore di lavoro nomina il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria …’).
- Talvolta il medico competente è chiamato solo per definire un protocollo di sorveglianza sanitaria e per l’effettuazione della stessa a valutazione avvenuta”.
Riprendiamo dalle slide dell’intervento uno schema sulle forme di “collaborazione e partecipazione” richieste al medico competente:
Il medico competente e la giurisprudenza
L’intervento prende poi spunto da diverse sentenze che aiutano a definire ulteriormente il ruolo del medico competente:
- “Il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici titoli e requisiti e che lo stesso abbia anche una comprovata esperienza professionale, ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione” (Cass. Pen. sez. III, 2.07.2008, u.p. 21.05.2008, n. 26539);
- “Compito del medico competente non è soltanto quello di procedere alle visite obbligatorie nell'interesse del lavoratore, ma anche quello di essere il consulente del datore di lavoro in materia sanitaria, di esserne l'alter ego in questa materia, con funzioni, quindi, di consiglio e stimolo, con un importante ruolo attivo nell'identificazione dei rimedi” (Cass. Pen., sez. IV, 6.02.2001, n. 5037);
- “L’avere omesso la sorveglianza sanitaria, o avere attuato una strategia di monitoraggio errata, omettendo ad esempio esami tossicologici o strumentali che avrebbero consentito di evidenziare la malattia, o di anticiparne la diagnosi vuol dire per il medico venir meno al proprio ruolo di consulente con conseguente responsabilità derivante dal danno alla salute derivato dall'eventuale aggravio prognostico legato al ritardo nella diagnosi” (Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037);
- “Il ruolo del medico competente non deve ridursi al mero adempimento delle visite mediche. Deve, ad esempio, coadiuvare attivamente il datore di lavoro nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal progresso della tecnica, da adottare contro le dette sostanze, così assumendo una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria” (Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037, u.p. 30 marzo 2000);
- “Il medico competente per valutare i rischi non deve basarsi solo sulle informazioni del datore di lavoro ma agire di propria iniziativa raccogliendo notizie sul posto. La Corte di Cassazione prende le distanze dalla dottrina che riserva al medico competente un ruolo di collaborazione a "traino" dell'imprenditore e afferma la necessità di interpretare in maniera amplia la funzione consultiva” (Corte di cassazione penale, sentenza 1856/2013).
La gestione del rischio cancerogeno
Questa alcune indicazioni specifiche riguardo al ruolo del medico competente nella gestione del rischio cancerogeno:
- “Analizza il ciclo produttivo e le attività lavorative.
- Partecipa alla individuazione dei criteri di valutazione.
- Collabora alla esecuzione della valutazione dei rischi.
- Partecipa alla analisi dei risultati della valutazione.
- Partecipa alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione compreso l’utilizzo dei DPI.
- Partecipa alla attività di informazione e formazione e alla organizzazione del primo soccorso.
- Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione (monitoraggio ambientale e biologico)”.
Si ricorda poi che tutti i documenti di valutazione del rischio “devono tener conto degli ‘effetti sanitari’ ovvero della probabilità di accadimento dei danni correlati ai diversi pericoli individuati”. E dunque “la valutazione dei rischi deve necessariamente coinvolgere il medico competente in quanto unico soggetto della prevenzione in grado di valutare gli effetti sulla salute dell’uomo”.
Poiché poi spesso i lavoratori esposti ad agenti chimici cancerogeni “sono soggetti a esposizioni multiple”, in questi casi “c’è la necessità ‘di valutare esposizioni a più sostanze e quindi gli effetti della combinazione della presenza di più agenti chimici cancerogeni/ mutageni/ pericolosi’. Passaggio della valutazione, questo, estremamente complesso, anche perché la letteratura scientifica talvolta è carente su tale argomento”.
Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente e che riporta anche indicazioni grafiche sul processo valutativo, sottolinea che chi effettua la valutazione del rischio chimico cancerogeno deve avere sufficienti conoscenze di tossicologia, chimica e igiene industriale.
Il documento poi si sofferma, in particolare, sul registro relativo all’esposizione ad agenti cancerogeni:
- “Il Registro è previsto quando i lavoratori sono esposti ad agenti cancerogeni ed è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente (art. 243 – D.Lgs 81/2008).
- Il RSPP e gli RLS hanno accesso a detto registro.
- È uno strumento per la prevenzione.
- È ‘parte di un processo per l’identificazione, la valutazione, la gestione, ai fini della tutela della salute, degli specifici rischi cancerogeni e mutageni’.
- Con la Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 sono illustrate le modalità di invio telematico ed aggiornamento del Registro mediante l’accesso ai servizi online del portale INAIL.
- Il registro deve essere aggiornato in occasioni di modifiche del processo produttivo significative e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata”.
Tre risposte sul registro degli esposti a cancerogeni:
- Chi deve istituire il Registro? “Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs. 81/2008, e dell’art. 2 del D.M. 12/07/2007 n. 155, istituisce ed aggiorna, per il tramite del medico competente, un registro di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni”.
- Quali lavoratori devono essere iscritti nel Registro? “Devono essere iscritti nel registro i lavoratori per i quali la valutazione (art. 236 del D.Lgs. 81/2008) dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un rischio per la salute, e quindi sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242 del D.Lgs. 81/2008)”.
- Quali sono le informazioni da registrare? “Per ciascun lavoratore iscritto nel registro è riportata:
- l’attività svolta;
- l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato;
- il valore dell’esposizione a tale agente (ove noto).
In definitiva l’intervento, che riporta anche un interessante estratto del documento “ Core protocol per la sorveglianza sanitaria degli addetti in sanità”, approvato dalla Regione Lombardia, riporta un estratto dei principali aspetti e compiti del ruolo del medico competente. E tra questi si indica la “partecipazione del Medico competente (MC) alla valutazione del rischio fin dalle prime fasi” e la necessità di un “contributo del MC fattivo e documentato”.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
“ Il ruolo del medico competente nella gestione del rischio cancerogeno”, a cura del dott. Carlo Nava (Fondazione IRCSS Ospedale Maggiore Policlinico), intervento al convegno “La nuova Direttiva cancerogeni 2019/13” (formato PDF, 479 kB).
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Domenico Ianuale - likes: 0 | 24/10/2019 (10:00:25) |
il medico svolge un controllo sull'attivita'lavorativa e sulla mansione del lavoratore, ma i rischi cui si va incontro per esempio esponendosi ai raggi della fotocopiatrice, non sono valutati abbastanza. |