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Il futuro decreto-legge lavoro e le possibili modifiche al Decreto 81

Il futuro decreto-legge lavoro e le possibili modifiche al Decreto 81
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Medico competente

18/04/2023

Un decreto-legge in materia di lavoro potrebbe portare sensibili modifiche al D.Lgs. n. 81/2008. L’articolo 15 e lo schema del decreto-legge in attesa di approvazione e pubblicazione. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

Si sta parlando, in questi giorni, di un futuro decreto-legge lavoro che apporterà modifiche e novità su vari temi: pensioni, reddito di cittadinanza, garanzia per l’inclusione lavorativa, garanzia per l’attivazione lavorativa, contratti a termine, …

 

Pochi sanno, tuttavia, che il decreto-legge – di cui esiste una bozza di testo, ma che deve ancora essere approvato in Consiglio dei Ministri – conterrà, in materia di salute e sicurezza, potrà contenere varie novità e importanti modifiche (contenute nell’articolo 15) al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Proprio per la rilevanza di tali modifiche, anche se siamo in attesa di una loro probabile conferma, approvazione e pubblicazione, abbiamo comunque deciso di pubblicare una bozza integrale del DL (in alcune parti, ancora in via di completamento), una bozza che, lo ripetiamo ancora una volta, potrebbe avere ulteriori modifiche prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Partendo dalla bozza del provvedimento l’avvocato Rolando Dubini si sofferma – nel contributo “Il futuro Decreto-Legge del governo in materia di lavoro: analisi delle modifiche che potrebbero essere apportate al D.Lgs. n. 81/2008” – su tutte le possibili novità per il Testo Unico riportando gli articoli, come modificati, le indicazioni della relazione illustrativa governativa e alcuni suoi approfondimenti.

 

Prima di lasciarvi alla lettura del contributo, riportiamo brevemente l’Articolo 15 contenuto nello schema di decreto-legge in attesa di approvazione:

 

Articolo 15 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo “e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”;

b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;

c) all’articolo 25, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”; dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;

d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;

e) all’articolo 71, il comma 12 è così sostituito: “12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente”;

f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo”;

g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”;

h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.



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OttoUno - D.Lgs. 81/2008
Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

 

Il futuro Decreto-Legge del governo in materia di lavoro: analisi delle modifiche che potrebbero essere apportate al D.Lgs. n. 81/2008

 

È in arrivo il D.L. governativo in materia di lavoro, il cui articolo 15 modifica in modo significativo e interessante alcuni articoli del c.d. Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008.

 

Presentiamo tutti gli articoli modificati, con il commento desunto dalla Relazione governativa che accompagna il decreto, e con un mio approfondimento

 

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

 

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 .

 

Commento

Relazione: "L’articolo 15 apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza".

 

Approfondimento

Si tratta di una novità rilevante perché potenzialmente estende in modo significativo l'obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità.

 

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV; …

 

Commento

Relazione: "La lettera b) introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV".

 

Approfondimento

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all'utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi

 

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

 

Commento

Relazione: "La lettera c) interviene sull’articolo 25 del Testo unico, recante la disciplina in materia di medico competente, prevedendo l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti".

 

Approfondimento

Due novità di buon senso, che produrranno da un lato un incremento del numero di cartelle sanitarie dei lavoratori formate delle precedenti aziende al nuovo datore di lavoro, tramite il lavoratore che ha il diritto di riceverla automaticamente dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro, e dall'altro la fine degli impedimenti burocratici alla sostituzione temporanea del medico competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto, con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione (che può spedire a se stesso via PEC, oltre che all'azienda interessata dalla sorveglianza sanitaria in oggetto).

 

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

 

Commento

Relazione: "La lettera d) prevede di aggiungere all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b), la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri".

 

Approfondimento

Produrre attestati falsi per corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è solo un malcostume purtroppo non raro in Italia, costituisce anche una o più violazioni del codice penale e del diritto contrattuale dei lavoratori a ricevere dal datore di lavoro una formazione in materia di sicurezza efficace ed obbligatoria.

In sostanza la nuova norma di legge prevede che nel (nuovo) accordo Stato Regioni sulla formazione sia ben definita la modalità di monitoraggio e controllo sugli "spacciatori e utilizzatori finali" di falsi attestati di formazione. Superfluo aggiungere che l'individuazione di questi comportamenti truffaldini comporterà, tra le altre cose, anche la denuncia all'autorità giudiziaria da parte degli UPG di Asl/ATS e INL per tutte le fattispecie penali in materia di reato di falso, reati associativi, reati tentati ecc

 

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Comma abrogato e così sostituito:

12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente

 

Commento

Relazione: "La lettera e) sostituisce il comma 12 dell’articolo 72 estendendo ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell’ISPESL (ora INAIL), è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71".

 

Approfondimento

Altra novità di buon senso che regolamenta la verifica periodica successiva riconoscendo la diretta titolarità del potere di effettuare queste verifiche periodiche a soggetti privati abilitati, vista la difficoltà evidente da molto tempo, di Asl e Inail a svolgere tale compito delicato e cruciale per la sicurezza dei lavoratori.

 

 

Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. [Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. Periodo abrogato e sostituito come segue]

 

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

 

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso

Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria da 921,38 a 3.316,96 euro [art. 87, c. 7]

 

Commento

Relazione: "La lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell’articolo 72, comma 2, al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall’altro agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all’attuale formulazione della norma".

 

Approfondimento

Altra novità che mira a rafforzare l'obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che in modo documentato per iscritto dimostrano di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi, necessari (tipo il patentino, ma non solo)

 

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro

 

CAPO IV - SANZIONI

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

2. Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:

c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

 

Commento

Relazione: "Le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del decreto legislativo n. 81 del 2008: la prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una sanzione".

 

Approfondimento

Finalmente viene normato in modo chiaro e diretto l'obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione.

Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l'arresto o l'ammenda.

 

Si apre così un nuovo universo inesplorato di violazioni punibili che consentirà agli organi di vigilanza di ASL-ATS e INL una più incisiva azione di contrasto alla illegalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

Scarica la bozza della normativa:

Schema/Bozza di decreto-legge in materia di lavoro, ancora in attesa, al 17 aprile 2023, di approvazione del Consiglio dei Ministri e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con relazione illustrativa.

 

 

NB: La bozza di decreto-legge è ancora in attesa di approvazione e può essere soggetta a ulteriori modifiche

 


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Rispondi Autore: Dani Mass - likes: 0
18/04/2023 (07:52:05)
Si ha notizia circa le modalità di attuazione della formazione del datore di lavoro? Ritengo sia uno dei punti più importanti da approfondire
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
18/04/2023 (09:14:55)
La formazione del datore di lavoro sarà regolamentata con l'accordo stato regioni sulla formazione, in via di finalizzazione in queste settimane. Il decreto legge modificherà il Testo Unico, che come noto rinvia al nuovo accordo tutti i dettagli sulla formazione.
Rispondi Autore: Franco Manca - likes: 0
18/04/2023 (09:18:22)
Buongiorno complimenti per l articolo.Trovo giuste tutte queste modifiche anzi ritengo doveroso una piu concreta vigilanza sui luoghi di lavoro da parte degli ispettori Asl senza i consueti e inopportuni avvisi ai datori di lavoro


Rispondi Autore: Paolo Rovigni - likes: 0
18/04/2023 (15:21:31)
Sarebbe anche ora che dopo decenni si faccia cessare in Italia lo spaccio di attestati falsi dato che non corrispondenti a formazione effettiva ma solo sulla carta. Come è possibile che ci voglia un tempo così lungo per arrivare ad una soluzione (si spera) di un fenomeno che, alla fine, costa moltissimo alla società tutta in termini di infortuni sul lavoro?
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0
18/04/2023 (17:50:06)
Una importante e ben argomentata anticipazione del prossimo decreto lavoro che, con la successiva, conversione in Legge dovrebbe dare un impulso per accelerare il processo di attuare un unico Accordo Stato Regioni.

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