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Come integrare il medico competente nell’organizzazione aziendale

Come integrare il medico competente nell’organizzazione aziendale
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Medico competente

24/01/2019

Un intervento presenta lo scenario attuale del lavoro del medico competente e presenta un modello basato sul perseguimento della qualità delle prestazioni e sull’integrazione del medico nel contesto aziendale e nel territorio.

 

Roma, 24 Gen – Come diceva più di 30 anni fa il Prof. Vigliani la “medicina d’azienda” è “un’arte particolare, una medicina del lavoro che si differenzia da quella tradizionale… Il cui presupposto è una profonda conoscenza dell’azienda, dei suoi pericoli, del suo funzionamento”. Un’arte che presuppone una idonea collaborazione con “management aziendale, tecnici della sicurezza e rappresentanti dei lavoratori” e capacità organizzative “adeguate alle esigenze ed all’ampiezza dell’azienda”. Nonché una costante attenzione a seguire il costante proliferare della “selva di leggi e norme che oggi regolano il lavoro”.

 

A ricordare queste affermazioni e a fornire utili consigli e buone prassi lavorative ai medici competenti è un intervento al convegno “La sicurezza partecipata: la collaborazione tra RLS, RSPP e Medico Competente” che si è tenuto a Roma il 5 dicembre 2018 e che ha presentato i risultati di una ricerca, realizzata dall’Associazione AiFOS, sulla collaborazione tra vari importanti attori della gestione della sicurezza aziendale.

 

Il medico competente e agli aspetti peculiari della professione

L’intervento “Il Modello ANMA di integrazione del Medico Competente nell’organizzazione aziendale”, a cura di Umberto Candura (Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti - ANMA), riporta innanzitutto una idonea definizione di medico competente (ANMA, 1990):  “Il M.C. è il medico che, inserito nel contesto aziendale per il perseguimento delle finalità generali dell’impresa, attraverso la specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, collabora all’attuazione di quanto necessario affinché l’attività lavorativa si svolga nel rispetto dei princìpi e delle norme che tutelano la salute dei lavoratori. A tal fine il medico che opera in azienda è uno specialista esperto in medicina del lavoro, la cui competenza è caratterizzata da una specifica cultura, esperienza e responsabilità professionale”. 


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Sono poi sottolineati alcuni aspetti peculiari di questa professione:

  1. “la sua nomina è un obbligo del Datore di Lavoro o del dirigente … (solo laddove sia prevista la sorveglianza sanitaria, art. 18,c.1?)
  2. anche i lavoratori sono soggetti obbligati: si sottopongono ad una sorveglianza sanitaria attuata da un medico con il quale non hanno nessun rapporto di scelta (e quindi di fiducia)
  3. sono numerosi i momenti decisionali della sua attività dai quali possono derivare conseguenze di natura economica, assicurativa/previdenziale e/o giudiziaria per il datore di lavoro o per il lavoratore (giudizi di inidoneità, denunce di malattie professionali, referti, richieste di valutazione di rischi professionali o di bonifiche ambientali…)” 
  4. “si rapporta con un complesso e delicato intreccio di relazioni professionali, umane e sociali in cui si confrontano ed interagiscono varie ‘culture’
  5. in un intreccio in cui prevalgono le ‘culture’ tecniche ed economiche, è l’unico soggetto portatore di competenze medico‐biologiche
  6. la traduzione delle sue decisioni in azioni concrete spesso dipende da altre figure aziendali e dalla sua capacità di interagire con esse “.

 

Le difficoltà dello scenario attuale

Dopo aver ricordato quanto indicato nel Codice Etico internazionale per gli operatori di medicina del lavoro (OML) e alcune possibili violazioni e sanzioni correlate al D.Lgs. 81/2008, il relatore continua indicando che lo specialista in Medicina del Lavoro “diventa” Medico Competente d’Azienda “assorbendo dal contesto aziendale input per affinare:

  1. Attitudini gestionali, organizzative, relazionali;
  2. Capacità di interagire con le diverse funzioni aziendali (lavoro in team, parlare un ‘linguaggio comune’);
  3. Disponibilità ad affrontare problematiche interdisciplinari:
    1. area tecnico‐ergonomica.
    2. area sicurezza‐ambiente.
    3. area gestionale‐sindacale.
    4. area socio‐economica.
    5. area giuridico‐giurisprudenziale, ecc. …

 

L’intervento, che si sofferma anche sul fabbisogno formativo, ricorda una sentenza della Cassazione del 09 agosto 2018, n. 38402 che recita: “l’espletamento di tali compiti da parte del medico competente comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può essere limitato ad un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del DDL (…)”. 

 

Inoltre a 10 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs, 81/2008 si assiste per il medico competente a:

  1. “un’indubbia centralità nelle strategie di prevenzione nell’impresa, non solo legata alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, ma anche all’attribuzione di compiti che prevedono il suo diffuso e attivo coinvolgimento (‘collaborazione’) in tutti gli altri momenti più orientati alla prevenzione primaria;
  2. una sua necessaria integrazione nell’organizzazione aziendale con le altre figure coinvolte (in primis RSPP, RLS, HR , ecc.), che impone peraltro la ricerca di un linguaggio comune nel perseguimento delle finalità dell’impresa nel rispetto della salute e del benessere dei lavoratori”.

 

Sono poi ricordati alcuni nuovi rischi da affrontare più efficacemente e alcune idoneità importanti da verificare segnalando anche lo scenario attuale in cui aumenta sempre più l’età media del lavoratore.

E “per la tutela del lavoratore anziano – inteso come lavoratore ‘fragile’ ‐ non basta ricalibrare i giudizi di idoneità di pari passo al cambiare dell’età (laddove è possibile…)”. In questa situazione – continua la relazione - è poi forte il rischio “che alla fine il ‘problema’ venga tutto scaricato sulle spalle del medico competente che si troverà spesso nella condizione di dover accertare giudizi di idoneità con forti limitazioni o di inidoneità, finendo con l’essere considerato il fattore critico del sistema, appesantendolo con risorse a ridotta capacità lavorativa e provocando l’emarginazione o addirittura l’esclusione del lavoratore”.

 

Il modello vincente per il medico competente

Occorre dunque che il medico competente ragioni in ottica di «sistema»:

  • “incrementare l’integrazione con il sistema aziendale: migliorare la conoscenza delle attività svolte in azienda così da evitare la genericità del giudizio di idoneità e formulare proposte di miglioramento ergonomico e/o di tutela ambientale”;
  • “promuovere le indispensabili partnership territoriali per chiudere con l’epoca della ‘medicina di settore’, e favorire uno sviluppo della disciplina nel senso di vera «medicina di comunità» (Total Worker Health)”.

 

Riportiamo dalla relazione uno schema relativo alla “sicurezza partecipata” tra obblighi e buone prassi:

Sicurezza partecipata

 

In definitiva un modello «vincente» per il medico competente si basa su due aspetti strettamente correlati:

  • l’integrazione del MC nel contesto aziendale e nel territorio;
  • il perseguimento della qualità nelle sue prestazioni”. 

 

Riguardo al modello dell’integrazione si sottolinea che “solo una ‘collaborazione’ in senso lato consentirà (ed in molti casi ha consentito) il superamento, da un lato, di un persistente gap di visibilità e di credibilità del reale ruolo sociale ed economico del MC e dall’altro lato i prevalenti modelli di intervento nelle aziende che circoscrivono tuttora la sua presenza alla mera esecuzione della sorveglianza sanitaria”. 

 

Queste, infine, le criticità e gli auspici:

  • “una piena consapevolezza del ruolo (da ‘certificatore seriale’ a consulente ‘globale’);
  • un impianto normativo più chiaro sugli ambiti di ‘collaborazione’ e sulle finalità pubblicistiche della funzione del MC;
  • il definitivo abbandono del (pre)giudizio sull’autonomia professionale e sui presunti conflitti di interesse del MC;
  • riconsiderare la disciplina (ed il suo mercato) non più come una medicina ‘di settore’, ma, per le evidenti ricadute positive sulla salute della collettività, come ‘medicina occupazionale’ in senso lato.   

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Il Modello ANMA di integrazione del Medico Competente nell’organizzazione aziendale”, a cura di Umberto Candura (Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti - ANMA), intervento al convegno “La sicurezza partecipata: la collaborazione tra RLS, RSPP e Medico Competente” (formato PDF, 888 kB).



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