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Quando il datore di lavoro non è a conoscenza delle prassi pericolose

Quando il datore di lavoro non è a conoscenza delle prassi pericolose
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

03/09/2026

In cosa consistono la conoscenza e la colpevole inconsapevolezza delle prassi elusive (note ai preposti ma da questi non segnalate) quali presupposti per la responsabilità del datore di lavoro: una sentenza di Cassazione di due mesi fa.

Quando il datore di lavoro non è a conoscenza delle prassi pericolose

In cosa consistono la conoscenza e la colpevole inconsapevolezza delle prassi elusive (note ai preposti ma da questi non segnalate) quali presupposti per la responsabilità del datore di lavoro: una sentenza di Cassazione di due mesi fa.

La Suprema Corte ha costantemente ribadito che “il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi “contra legem” foriere di pericoli per i lavoratori” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 21 giugno 2024 n.24565).

 

A tal fine, egli deve anzitutto “controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 17 gennaio 2020 n.1683).

 

Rappresenta infatti un orientamento consolidato della giurisprudenza di Cassazione quello secondo cui “l’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori delle quali il datore di lavoro sia a conoscenza” (Cassazione Penale, Sez.IV, 26 marzo 2024 n.12326).

 

Tutto ciò sulla base del presupposto che “le prassi diffuse in un’impresa o anche in un determinato ambito imprenditoriale non possono infatti superare le prescrizioni legali, in quanto non hanno natura normativa e, seppure assurgessero a vere e proprie consuetudini, resterebbero norme di rango inferiore” (Cassazione Penale, Sez.IV, 21 giugno 2024 n.24565).

 

È evidente, già sulla base di questa sintetica premessa, che la responsabilità del datore di lavoro nella predisposizione di un efficace sistema di vigilanza incrocia inevitabilmente il tema - a quello strettamente collegato - della conoscibilità o della conoscenza da parte del datore di lavoro stesso delle prassi pericolose attuate in azienda.

 

In termini di principio, infatti, la Corte ha avuto costantemente modo di ribadire, anche negli ultimi anni, che, “in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi (Sez.4, n.32507 del 16/04/2019, Romano, Rv.276797-02)” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 26 marzo 2024 n.12326).

 

Dall’altra parte, “il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore di lavoro, determina la responsabilità dello stesso per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse” (Cassazione Penale, Sez.IV, 21 settembre 2022 n.34968).



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Questo tema è stato oggetto di una interessante sentenza emanata circa due mesi fa (Cassazione Penale, Sez.IV, 16 luglio 2026 n.26679), con cui la Corte ha confermato l’assoluzione del datore di lavoro A. dal reato di lesioni personali colpose in relazione all’infortunio subito da un dipendente.

 

In particolare, ad A., nella sua qualità di datore di lavoro, era stata contestata “l’omessa o comunque inadeguata valutazione, nel documento di valutazione dei rischi (d’ora in poi, per brevità, DVR), dei rischi connessi all’utilizzo del tornio e all’attività di lucidatura dei perni svolta dai manutentori, con particolare riguardo ai rischi di abrasioni, contusioni, lussazioni, schiacciamenti, tagli e amputazioni delle dita delle mani, nonché la mancata indicazione dell’apparecchiatura da utilizzare, delle procedure da seguire, delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale necessari.”

 

Era accaduto che il B., “dipendente della società A. Srl con mansioni di manutentore e tecnico robot, stava procedendo alla lucidatura di un perno con il tornio, utilizzando carta abrasiva e indossando guanti da lavoro” e così, “verosimilmente a causa dell’impigliamento della carta o del guanto nel pezzo in rotazione, la mano del lavoratore rimaneva agganciata al macchinario, cagionando la subamputazione di più dita.”

 

Più nello specifico, mentre stava terminando un intervento su un macchinario “destinato alla saldatura di boccole su un pezzo di lamiera”, il B. “si era accorto che il perno utilizzato per consentire la giunzione delle boccole con il pezzo in lamiera non consentiva più il corretto inserimento delle boccole.”

 

Egli aveva così deciso di “eseguire la lucidatura del perno utilizzando il tornio, al fine di ridurne il diametro o rifinirne la superficie.”

 

A questo punto, “la lavorazione venne eseguita indossando guanti da lavoro, inserendo il perno nel mandrino del tornio, azionando il macchinario e utilizzando carta abrasiva tenuta con entrambe le mani mentre il pezzo ruotava.” Da qui, l’infortunio descritto.

 

Il Tribunale aveva accertato che “il tornio era munito di marcatura CE, di protezioni funzionanti e corredato da istruzioni, e ha ritenuto che, sebbene l’attività di levigatura del perno fosse stata svolta anche da altri lavoratori, non risultasse provato che tale pratica fosse conosciuta dal datore di lavoro o dai soggetti collocati al di sopra del responsabile della manutenzione, individuato in C.”

 

Il Giudice aveva “inoltre ritenuto che i rischi connessi all’utilizzo del tornio fossero stati presi in considerazione nel documento aziendale, ancorché nell’ambito della descrizione delle mansioni e non mediante una scheda specificamente dedicata al macchinario, e che l’indicazione dei guanti quale dispositivo di protezione non fosse contraddittoria, dovendo essa intendersi riferita alla manipolazione di pezzi taglienti o caldi e non alla lavorazione con organi in movimento.”

 

Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza di assoluzione. Ma la Cassazione ha rigettato il ricorso.  

 

Il P.M. ricorrente “ha evidenziato che “la frequenza della prassi anzidetta, il numero di lavoratori e di reparti coinvolti, il mancato esperimento di un audit interno anche dopo l’infortunio del lavoratore, erano tutti elementi che dovevano portare il giudicante a ritenere l’ignoranza del datore di lavoro colpevole”.”

 

Tuttavia la Cassazione non ha condiviso tale impostazione. Vediamo per quali motivi.

 

Anzitutto la Corte ha sottolineato che “il Tribunale ha accertato in fatto che in azienda veniva effettuata la levigatura del perno al tornio, ovvero di un macchinario tecnicamente funzionante e dotato di protezioni” e che tale operazione al tornio, “estranea alle mansioni dei manutentori, era ritenuta pericolosa, non formalmente disciplinata ma praticata, almeno occasionalmente, da più lavoratori.”

 

Dunque essa era, a tutti gli effetti, una “prassi” pericolosa.

 

La sentenza di merito “ha evidenziato infatti che, come emerso dall’esame della prova orale, il perno era considerato come pezzo di consumo soggetto ad usura, che avrebbe dovuto essere sostituito e non riparato”.

 

E “solo nei casi in cui non fossero immediatamente disponibili perni per operare la sostituzione - e dall’esame della documentazione in atti è stata rilevata la continuità delle forniture, nel periodo di interesse […] - si ricorreva all’operazione di lucidatura o rettifica per ripristinarne la funzionalità.”

 

Il Tribunale ha quindi ritenuto che “l’attività di levigatura del perno, non prevista e non portata a conoscenza dei soggetti responsabili della sicurezza e del datore di lavoro, integrasse una prassi impropria, solo saltuariamente effettuata”.

 

A fronte di tale quadro, la Cassazione ha riaffermato il principio - già espresso in più occasioni - secondo cui, “in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, è ravvisabile la colpa del datore di lavoro quando vi sia prova della sua conoscenza, ovvero della sua colpevole ignoranza, di tale prassi (Sez.4, n.13532 dell’8/04/2025, B., non mass.; Sez.4, n.45398 del 25/09/2024, Trinchese, Rv.287360-01; Sez.4, n.32507 del 16/04/2019, Romano, Rv.276797-02).”

 

I due presupposti per la responsabilità penale di un  datore di lavoro, a fronte di pratiche elusive poste in essere dai lavoratori, sono dunque la conoscenza o, dall’altra parte, la colpevole ignoranza delle stesse.

 

Sotto il secondo profilo, molto interessante è l’approfondimento a ciò dedicato dalla Suprema Corte, nel passaggio della sentenza in cui chiarisce che, “la colpevole ignoranza, cui si connette la violazione del dovere di vigilanza, non rimanda ad una responsabilità di posizione sganciata dal fatto, ma alla mancata percezione di un assetto lavorativo concretamente instauratosi e conoscibile con l’ordinaria diligenza richiesta al garante: il datore non può andare esente da responsabilità evocando l’apparente completezza del modello organizzativo quando il segmento operativo riveli una stabile divergenza tra le prescrizioni in materia di sicurezza e la lavorazione quotidiana.”

 

La Corte prosegue: “se, infatti, le lavorazioni si svolgevano ordinariamente in difformità alle prescrizioni esistenti, non si è in presenza di una prassi, sia pur avallata dai preposti, ma di un modello lavorativo “di fatto”, incompatibile con il semplice richiamo alla correttezza della documentazione afferente alla sicurezza.”

 

Secondo la Cassazione, “da un lato, infatti, il datore deve impedire l’instaurarsi di prassi contra legem conosciute o conoscibili, che siano foriere di pericolo, anche quando esse si consolidino col consenso del preposto.”

 

E “dall’altro, l’eventuale presenza del preposto non vale, di per sé, a interrompere il nesso causale, quando la verificazione del sinistro derivi da scelte organizzative di fondo o comunque dalla tolleranza di modalità di lavoro non conformi alle prescrizioni.”

 

Di volta in volta, “spetta quindi al giudice di merito verificare se, in ragione delle evidenze disponibili, possa o meno ritenersi provata la conoscenza da parte del datore (ovvero la colpevole ignoranza), della prassi contra legem instauratasi.”

 

A questo punto, la Corte fornisce delle utili indicazioni in tal senso ai Giudici di merito, allorché la pronuncia specifica che, “in via esemplificativa, a tal fine potranno assumere rilievo indici quali le dimensioni dell’impresa e dei locali, il numero di lavoratori, la diffusione della prassi o l’accertata presenza del datore sui luoghi di lavoro.”

 

Applicando tali criteri al caso di specie, la Cassazione ritiene che, “pur non avendo affrontato esplicitamente il tema dell’ignoranza (colpevole) della prassi instauratasi, il Tribunale ha comunque escluso in fatto la presenza di elementi sintomatici di una organizzazione del lavoro inadeguata o comunque del sistematico ricorso all’attività pericolosa - da ritenersi vietata […] - e di cui non si era mai discusso nelle riunioni periodiche in materia di sicurezza e che mai era stata segnalata dai preposti.”

 

Oltre a ciò, la Corte ricorda che “il Tribunale ha inoltre evidenziato la regolarità delle forniture dei pezzi di ricambio, che avrebbero dovuto essere utilizzati dai dipendenti in luogo della levigatura, così escludendo, anche per questo profilo, di poter individuare un indice che avrebbe dovuto allertare il datore circa la presenza di una prassi contra legem.”

 

La Cassazione non concorda dunque con le argomentazioni su cui si basa il ricorso del P.M., nel quale “si ipotizza una diffusione capillare della prassi, al punto da far ritenere che l’attività si svolgesse secondo modalità stabilmente difformi da quelle prescritte.”

 

Per quanto riguarda, poi, l’ipotesi (avanzata nel ricorso) secondo cui vi fossero delle lacune nel DVR, la Corte precisa che “risulta accertato che l’attività di levigatura del perno non fosse prevista dal mansionario, e che tale pericolosa attività, svolta ricorrendo all’uso del tornio, solo saltuariamente (ed in maniera non nota né conoscibile) si sovrapponeva alla procedura corretta, che consisteva invece nella sostituzione del perno.”

 

Di conseguenza, “a prescindere, quindi, dall’esistenza di un macchinario più adeguato alla levigatura dei perni, tali considerazioni consentono di escludere a monte che vi sia stata una lacuna nel DVR.”

 

In applicazione dell’art.28 del D.Lgs. 81/08, “è inevitabile, quindi, che i fattori di pericolo presenti in azienda, da individuare e valutare sul piano della prevenzione, siano quelli propri del processo produttivo, ovvero di ciascuna lavorazione e dell’ambiente di lavoro, non quelli nascenti dall’instaurarsi di una prassi contra legem non conosciuta né, per quanto visto, conoscibile.”

 

In conclusione, “se è vero che i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che l’art.28, comma 2, D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, richiama non possono andare a discapito della completezza e dell’idoneità del DVR quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione, è pur vero che l’analisi va condotta (oltre che in relazione ai fattori di pericolo presenti all’interno dell’azienda) in relazione ai rischi riconducibili alle operazioni effettivamente demandate ai lavoratori, ovvero, come pure è stato affermato, alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro (Sez.4, n.16217 del 24/03/2026, F., Rv.289934-01; Sez.4, n.20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv.267253-01).

 

Tra i precedenti giurisprudenziali più rilevanti e recenti su questo tema vi è un’interessante sentenza dell’anno scorso ( Cassazione Penale, Sez.IV, 4 agosto 2025 n.28427), con cui la Corte ha confermato la condanna di A., vicecapo officina, e di B., quale responsabile del settore manutenzioni-approvvigionamento, quali preposti della “A.M.” S.p.a., per il reato di omicidio colposo in danno del lavoratore D., dipendente della stessa società, il quale svolgeva la mansione di meccanico addetto alla manutenzione dell’officina per la riparazione dei bus.

 

Tale reato è stato “commesso in cooperazione colposa (ex artt.113 e 589 cod. pen.) anche con E., altro lavoratore alle dipendenze di “A.M.” e addetto al piazzale adibito al deposito dei bus.”

 

La sentenza precisa che “il lavoratore è deceduto a seguito di schiacciamento tra il carrello elevatore manovrato da E., privo di relative patente e abilitazione, e il bus guasto presente in officina, dopo essersi posta la persona offesa [il lavoratore infortunatosi D., n.d.r.] tra i due mezzi per verificare il posizionamento delle forche del carrello rispetto alla traversa anteriore del pullman.”

 

L’infortunio si è verificato “durante l’attività intrapresa dalla persona offesa per spostare il bus all’interno dell’officina aziendale spingendolo mediante l’utilizzo del detto mezzo inidoneo [carrello elevatore, n.d.r.] e con procedura contraria a quella contemplata nel Documento di valutazione rischi (sotto la voce: “Segnalazione Guasti Autobus”).”

 

Risultava accertato che “il D.V.R., redatto con la collaborazione dell’imputato B., prevedeva difatti, sin dal 2015, il coinvolgimento di due lavoratori ma l’utilizzo di un carro attrezzi e, a decorrere dal luglio 2016 [due mesi prima dell’infortunio, n.d.r.], esplicitamente vietava di eseguire l’operazione di spostamento di veicoli guasti all’interno di aree aziendali mediante spinta eseguita tramite le forche del carrello elevatore.”

 

Contrariamente a ciò, “i giudici d’appello hanno accertato il sinistro come verificatosi durante l’attività intrapresa dalla persona offesa, nell’esercizio delle proprie mansioni, per spostare il bus guasto presente all’interno dell’officina aziendale, spingendolo mediante l’utilizzo del carrello elevatore, mezzo inidoneo, e quindi con procedura contraria all’unica prevista dal D.V.R., contemplante l’utilizzo del solo carro attrezzi ed esplicitamente escludente l’uso del citato carrello.”

 

Era stata anche “accertata la presenza in azienda al momento dei fatti di due addetti al movimento e traffico (F. e G.) inseriti nell’organigramma aziendale all’interno dell’ufficio “movimento e deposito” ma nell’ambito dell’“area esercizio”, cioè all’interno non dell’officina bensì del piazzale di sosta e deposito dei bus, quindi gestori non dell’area di rischio inerente alle attività di officina.”

 

Rispetto agli imputati A. e B., invece, “quali preposti rispetto alla specifica area aziendale”, è risultata sussistente “la “causalità della colpa” in relazione a specifiche violazioni dell’art.19 D.Lgs.n.81 del 2008”.

 

Ad essi, in particolare, è stata addebitata l’omissione dell’obbligo di “sovraintendere e vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori della corretta procedura prevista (dal D.V.R.) per lo spostamento dei bus all’interno dell’officina, contemplante il solo utilizzo del carro attrezzi e comunque escludente la spinta mediante carrello elevatore.”

 

Tutto “ciò, peraltro, nonostante la consapevolezza degli imputati circa la pacifica diffusa prassi pericolosa e contraria alle dette previsioni del D.V.R. coinvolgente l’uso del carrello elevatore per spostare i bus in avaria, segnatamente trainandoli, dagli stessi preposti conosciuta e non partecipata al datore di lavoro.”

 

Inoltre, “oltre all’omesso controllo del rispetto della corretta procedura prevista dal D.V.R., finalizzata allo spostamento dei bus all’interno dell’officina, è stata addebitata ai due preposti la mancata comunicazione al datore di lavoro della pacifica diffusa prassi pericolosa e contraria alle dette previsioni del D.V.R., da loro conosciuta, coinvolgente l’uso del carrello elevatore per spostare i bus in avaria.”

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Scarica le sentenze di riferimento:

Corte di Cassazione Sezione IV penale - Sentenza n. 24565 del 21 giugno 2024 (u. p. 19 marzo 2024) - Pres. Ciampi – Est. Miccichè – P.M. Orsi - Ric. omissis.  - In caso di infortunio di un dipendente, la condotta del datore di lavoro che non abbia sorvegliato sull’instaurarsi di una pericolosa prassi operativa integra il reato di omicidio o lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 1683 del 17 gennaio 2020 - Prassi contra legem nelle operazioni di sollevamento e di carico delle casseforme. Responsabilità di un preposto

  

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 12326 del 26 marzo 2024 - Caduta mortale da una scala posta all'interno del silo. Prassi lavorative e obblighi di formazione.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 28427 del 04 agosto 2025 - Uso improprio del carrello elevatore e morte dell'addetto alla manutenzione dell'officina per la riparazione dei bus: prassi contraria alle previsioni del D.V.R. Confermata la condanna dei preposti.

 

Corte di Cassazione - Cassazione Penale, Sez. 4, 16 luglio 2026, n. 26679 - Infortunio del manutentore durante l’operazione di lucidatura con il tornio: il datore non risponde del rischio derivante da una prassi contra legem non conosciuta né conoscibile.

 

 



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