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Modifiche del DM 1 settembre 2021: cosa indica il nuovo DM 15 settembre 2022?

Modifiche del DM 1 settembre 2021: cosa indica il nuovo DM 15 settembre 2022?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

29/09/2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 15 settembre 2022 contenente le modifiche e le proroghe al decreto 1 settembre 2021. La proroga per il tecnico manutentore, le modifiche dell’allegato II e il nuovo prospetto 3.8.1.

Modifiche del DM 1 settembre 2021: cosa indica il nuovo DM 15 settembre 2022?

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 15 settembre 2022 contenente le modifiche e le proroghe al decreto 1 settembre 2021. La proroga per il tecnico manutentore, le modifiche dell’allegato II e il nuovo prospetto 3.8.1.

Roma, 29 Set  – È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto ministeriale 15 settembre 2022 “Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

 

Avevamo già accennato, nei giorni scorsi, a questo decreto del Ministero dell’Interno attraverso la Nota del Ministero dell’Interno n. 12892 del 19 settembre 2022 che lo annunciava segnalando che avrebbe prorogato l’entrata in vigore dell’articolo 4, sulla qualificazione dei tecnici manutentori, del DM 1 settembre 2022.

 

Ricordiamo che stiamo parlando di modifiche al Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 – recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – uno dei tre importanti decreti ministeriali che stanno ridisegnando la sicurezza antincendio e che arriveranno gradualmente all’abrogazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

 

Questi i tre decreti:

  • Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 (cosiddetto “decreto Controlli” – entrato parzialmente in vigore il 25 settembre 2022)
  • Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 (c.d. “decreto GSA” - entrata in vigore prevista 4 ottobre 2022)
  • Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021 (c,d. “decreto Minicodice” - entrata in vigore prevista 29 ottobre 2022).

 

Ci soffermiamo oggi sul contenuto del nuovo Decreto 15 settembre 2022 con riferimento ai seguenti argomenti:

  • Il decreto 15 settembre 2022 e la proroga per il tecnico manutentore
  • Il decreto 15 settembre 2022 e le modifiche dell’allegato II
  • Il decreto 15 settembre 2022 e i sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore

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Il decreto 15 settembre 2022 e la proroga per il tecnico manutentore

Come avevamo già segnalato nell’articolo “ Il DM 1 settembre 2021 e le proroghe per il tecnico manutentore”, non tutto il DM 1 settembre 2021 è entrato in vigore il 25 settembre 2022.

 

Infatti il Decreto

  • “considerate le difficoltà da più parti segnalate connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo”
  • “ravvisata la necessità “di rivedere la tempistica di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, alla luce delle possibili criticità nella fase transitoria di passaggio al nuovo quadro normativo, nonché delle particolari limitazioni conseguenti allo stato di emergenza da COVID-19” -

introduce all'art. 6 (Entrata in vigore) del DM 1 settembre 2021, dopo il comma 1, il seguente: «1-bis. Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023».

 

Dunque è confermato, come segnalava la Nota n. 12892, che gli obblighi connessi alle disposizioni dell’articolo 4, relativi alla qualificazione dei tecnici manutentori, entreranno in vigore tra poco meno di un anno, il 25 settembre 2023.

Segnaliamo che il nuovo DM 15 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 settembre scorso, è entrato in vigore il 25 settembre 2022 (contestualmente all’entrata in vigore del DM 1 settembre 2021).

 

Il decreto 15 settembre 2022 e le modifiche dell’allegato II

Tuttavia, come ricordato nei nostri articoli, oltre alla proroga dell’articolo 4 (articolo 1) sono state introdotte (articolo 2) diverse modifiche all’allegato II del Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021.

 

Ad esempio nel citato allegato II il Prospetto 3.8 “Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC)” è sostituito dai seguenti prospetti, contenuti nell’allegato A che costituisce parte integrante del DM 15 settembre 2022:

  1. Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»;
  2. Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».

 

Inoltre all’allegato II è aggiunto anche il Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell’allegato B, che costituisce parte integrante del DM 15 settembre 2022.

 

Sono poi presenti altre modifiche (per il dettaglio di ogni modifica vi invitiamo a leggere il DM):

  • al paragrafo 1, comma 5, dell’allegato II (dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «o controllo periodico»);
  • al paragrafo 3, comma 1, dell’allegato II (dopo le parole: «Prospetto 1.» è aggiunto il seguente periodo: «I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili»);
  • al paragrafo 3, dell’allegato II - il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili»);
  • al paragrafo 3, comma 3, dell’allegato II;
  • al titolo del Prospetto 2 dell’allegato II;
  • al paragrafo 4, comma 4, dell’allegato II;
  • al paragrafo 5, comma 7, dell’allegato II;
  • al paragrafo 5, comma 8, dell’allegato II.

 

Il decreto 15 settembre 2022 e i sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore

Concludiamo riportando, a titolo esemplificativo, il contenuto del nuovo prospetto 3.8.1 “Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)” relativamente al contenuto della formazione pratica (8 ore):

  • “Presa in carico di un SENFC, verifica della congruità fra documentazione e stato di fatto, lettura delle targhe di identificazione dei componenti.
  • Risoluzione, ai fini della programmazione del controllo periodico e della manutenzione, delle non conformità riscontrate in fase di presa in carico del SENFC. Controllo visivo e funzionale dei componenti di un sistema per l’evacuazione naturale di fumo e calore.
  • Modalità di ripristino o sostituzione dei componenti di un sistema di evacuazione naturale di fumo e calore, utilizzo pratico delle strumentazioni specifiche.
  • Verifica della integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti (tubazioni, cavi, connessioni radio).
  • Controllo funzionale della centrale di sorveglianza, attivazione e gestione del sistema di evacuazione naturale di fumo e calore, verifica della programmazione e dell’esecuzione delle funzioni assegnate anche in relazione al piano di emergenza dell’attività protetta.
  • Controllo funzionale e modalità di ripristino o sostituzione delle eventuali funzioni ausiliarie.
  • Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di sostituzione di parti o componenti”.

 

Anche in questo caso rimandiamo alla lettura integrale del DM 15 settembre 2022 che, in relazione al prospetto 3.8.1 riporta anche i contenuti minimi e la durata  della formazione teorica (16 ore), per il tecnico manutentore qualificato, sui sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell'interno – Decreto 15 settembre 2022 - Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

 

Ministero dell’Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Nota del Ministero dell’Interno n. 12892 del 19 settembre 2022 relativa alla “Comunicazione di prossima pubblicazione di norme attinenti alla prevenzione incendi”.

 


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