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Macchina raccoglifrutta: istruzioni per la prima verifica periodica

Macchina raccoglifrutta: istruzioni per la prima verifica periodica

Un documento di supporto al datore di lavoro negli adempimenti relativi a comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro e successiva richiesta di I verifica periodica.

 
Brescia, 5 Dic - Disponibile sul sito INAIL “Macchina agricola raccoglifrutta. Istruzioni per la prima verifica periodica”, un documento nato per i per i tecnici verificatori Inail nella conduzione della prima verifica periodica delle macchine agricole raccoglifrutta.
 
Proponiamo la prima sezione dell’elaborato che risulta essere di supporto al datore di lavoro negli adempimenti relativi a comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro e successiva richiesta di I verifica periodica.
 


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Istruzioni per la prima verifica periodica
Ai sensi dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011
 
Le macchine agricole raccoglifrutta (comunemente denominate carri raccoglifrutta), considerate “impianti speciali” di cui al punto 9 dell’allegato A al Decreto Ministeriale 4 marzo 1982, rientrano tra le attrezzature di lavoro dell’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come ponti sospesi e relativi argani1.
Il D.M. 4 marzo 1982, relativo al riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati, stabiliva che tali macchine fossero sottoposte a collaudo con conseguente rilascio di libretto d’immatricolazione (da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge) e a successive verifiche periodiche con cadenza biennale affidate all’ispettorato del lavoro (oggi Direzioni Territoriali del Lavoro), a decorrere dalla data di attribuzione della matricola da parte dello stesso Ministero.
Ne consegue che una macchina agricola raccoglifrutta già sottoposta a verifica periodica non rientra nel regime di prima verifica periodica INAIL, ma in quello delle verifiche successive2.
 
Le macchine non marcate CE ovvero immesse sul mercato in assenza di direttive di prodotto di riferimento, essendo ancora vigente il D.M. 4 marzo 1982, sono soggette al previsto regime di collaudo; tuttavia, per quanto attiene la richiesta di immatricolazione, allo scopo di facilitare la gestione della banca dati da parte di INAIL, la comunicazione dovrà essere inoltrata all’Unità Operativa Territoriale competente che provvede all’assegnazione della matricola.
Trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola, come previsto dall’art. 4 del già citato decreto, per il collaudo il datore di lavoro potrà rivolgersi ad un tecnico abilitato.
A seguito di collaudo la macchina rientra nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima (cfr. punto 10 B della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 13 agosto 2012 nella sezione documentazione).
Il D.M. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede una macchina agricola raccoglifrutta provveda a:
- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale competente, perché l’INAIL provveda ad assegnare all’attrezzatura una matricola;
- richiedere dopo non più di 22 mesi dalla messa in servizio dell’attrezzatura (poiché l’allegato VII prescrive una periodicità biennale delle verifiche per i ponti sospesi e relativi argani), la prima delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale competente.
La modulistica predisposta e disponibile sul sito INAIL consente al datore di lavoro di provvedere alla comunicazione di messa in servizio (immatricolazione) e alla richiesta di prima verifica periodica.
A tali richieste è opportuno che il datore di lavoro alleghi la dichiarazione di conformità CE (di cui la macchina deve obbligatoriamente essere corredata se immessa sul mercato in data successiva al 31 dicembre 19963).
 
Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di una macchina agricola raccoglifrutta
La comunicazione di messa in servizio di una macchina agricola raccoglifrutta, visto quanto previsto dall’art. 5 bis, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), dal 1 luglio 2013 dovrebbe essere inoltrata per via telematica, tramite punto cliente (attualmente solo per gli utenti autenticati e registrati da INAIL), o tramite posta certificata.
È opportuno che a tale comunicazione il datore di lavoro alleghi copia della dichiarazione di conformità CE, onde consentire una corretta identificazione dell’attrezzatura di lavoro.
 
A seguito della comunicazione l’Unità Operativa Territoriale competente provvede ad assegnare una matricola all’attrezzatura, dandone comunicazione all’utente.
Come già chiarito, le macchine non marcate CE rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 4 marzo 1982, ma per quanto attiene la richiesta di immatricolazione, allo scopo di facilitare la gestione della banca dati da parte di INAIL, la comunicazione dovrà essere inoltrata all’Unità Operativa Territoriale competente, che provvede all’assegnazione della matricola.
 
Trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola, come previsto dall’art. 4 del già citato decreto, per il collaudo, il datore di lavoro potrà rivolgersi ad un tecnico abilitato.
Al termine del collaudo l’attrezzatura rientra nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima2.
Per le macchine già immatricolate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.M. 4 marzo 1982 è necessario procedere alla riconversione della matricola, contattando l’help desk INAIL.
 
Richiesta di prima verifica periodica
Sessanta giorni prima della scadenza della periodicità biennale prevista dall’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per una macchina agricola raccoglifrutta, come ponti sospesi e relativi argani, il datore di lavoro è tenuto a richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale competente.
La richiesta di I verifica periodica, visto quanto previsto dall’art. 5 bis, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), dal 1 luglio 2013 dovrebbe essere inoltrata per via telematica, tramite punto cliente (attualmente solo per gli utenti autenticati e registrati da INAIL), o tramite posta certificata.
È opportuno cha a tale richiesta il datore di lavoro alleghi copia della dichiarazione di conformità CE, onde consentire una corretta identificazione dell’attrezzatura di lavoro. La mancata presentazione della dichiarazione di conformità non costituisce motivo per ritenere la richiesta incompleta.
Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25/05/2012 inizia il computo dei quarantacinque4 giorni entro i quali l’INAIL può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure delegando la ASL/ARPA, laddove sono stati stipulati accordi, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore nella richiesta.
 
 
 
 
RPS
 
NOTE
1 A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ai sensi dell’art. 21, devono essere sottoposte al regime di verifica periodica anche le attrezzature di lavoro utilizzate da componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti.
2 La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013) ha previsto che le verifiche successive alla prima siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
3 L’art. 11 comma 4 del DPR 459/96 consente che gli apparecchi di sollevamento o di spostamento persone costruiti in conformità alla legislazione previgente all’entrata in vigore della Direttiva 98/37/CE siano immessi sul mercato fino al 31 dicembre 1996.
4 La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013) ha previsto che per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura.
 




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