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Scale portatili e sorveglianza sanitaria: aggiornate le linee guida
Milano, 15 Mag – La Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, ha approvato con Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014 il documento “Linee Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili”, documento che sostituisce le precedenti linee guida approvate dalla Regione Lombardia con Decreto n. 7738 del 17 agosto 2011.
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La normativa regionale sottolinea che si è ritenuto di aggiornare il precedente documento “Linee Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili”, già approvato nel 2011, a seguito di confronto interno al Laboratorio di Approfondimento “Costruzioni”.
Si è ritenuto in particolare di dover necessariamente procedere ad “una coerenziazione ed adeguamento delle citate Linee ai contenuti di cui alle normative nazionali in materia di idoneità e sorveglianza sanitaria degli addetti, anche nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo di riduzione degli infortuni mortali e delle malattie professionali di cui al Piano Regionale 2014-2018 del 20 dicembre 2013, n. X/1104”.
Ricordiamo che il documento parte dalla considerazione che nei lavori edili la caduta dall’alto rappresenti “la modalità di accadimento di infortunio che, con maggiore frequenza, genera infortuni gravi e mortali. Nelle numerose analisi statistiche disponibili in letteratura, la percentuale dei casi attribuiti a caduta dall’alto sul totale degli infortuni gravi varia dal 30 al 40%, quanto a numero di casi; è costantemente intorno al 40%, quanto a numero di giornate perse; è attorno al 50%, quanto a gradi di invalidità permanente riconosciuti”. E dunque le iniziative di prevenzione del rischio di caduta dall’alto devono assumere “una priorità assoluta in termini di energie e di risorse dedicate, trattandosi di un rischio che con elevata probabilità genera un danno grave e con un impatto elevato anche rispetto a parametri di natura socio – economica”.
Le Linee Guida forniscono ai diversi soggetti operanti nel cantiere uno strumento semplice ed operativo da consultare nel corso delle diverse tipologie del lavori che di volta in volta richiedono l’utilizzo di scale portatili. E sono strutturate in modo tale da consentire il rapido esame delle indicazioni: è presente una parte generale (definizioni, riferimenti normativi, misure generali di sicurezza, concetti di base in materia di sorveglianza sanitaria, ...) e una parte specifica redatta in forma di “schede di attività” riguardanti 11 possibili utilizzi in cantiere delle scale portatili:
- “opere di scavo di pozzi, cunicoli, trincee ecc.;
- posizionamento di manufatti per il getto di pilastri e travature con successiva messa in opera
di solai prefabbricati e non, ossia il cosiddetto ‘banchinaggio’;
- realizzazione dei pilastri in C.A.;
- superamento di dislivelli per passaggio da solaio a solaio;
- movimentazione di monoblocchi di cantiere quali baracche, casseri e ferri da armatura;
- lavori di assistenza ai fini della realizzazione di impianti;
- esecuzione e manutenzione di impianti;
- attività di smontaggio e smantellamento di strutture ed impianti (strip out);
- apertura e chiusura della copertura superiore degli automezzi telonati;
- esecuzione di finiture ed intonaci;
- posa e disarmo dei casseri di armatura”.
E le Linee Guida sono, inoltre, corredate da sintetiche “check-list” ad uso dell’utilizzatore della
scala.
In relazione agli aggiornamenti riprendiamo brevemente quanto riportato dal documento in materia di idoneità sanitaria.
Intanto il documento sottolinea che l’attuazione di sorveglianza sanitaria mirata per i lavoratori che utilizzano scale portatili in cantiere “trova piena giustificazione se si considera che il lavoro in quota, indipendentemente dal contesto in cui viene eseguito, ha tali peculiarità di rischio, nonché gravità di danni potenzialmente derivanti che essa può, a ben diritto, essere ritenuta misura di tutela della sicurezza dei lavoratori. Rientra, dunque, tra gli obblighi del datore di lavoro, che, secondo l’art.18, comma c) del D.Lgs.81/08, ‘nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza’. D’altra parte, tutti i lavoratori del comparto delle costruzioni sono soggetti alla sorveglianza sanitaria per tutti gli altri rischi specificamente normati (come da Decreto Direttore Generale Sanità n°5408 19/06/2012 Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia: Aggiornamento del Decreto Direttore Generale Giunta Regionale del 31 ottobre 2002 – n. 20647)”.
Uno degli obiettivi delle presenti Linee Guida è dunque quello di “qualificare la sorveglianza sanitaria già effettuata anche in modo mirato a questo tipo di attività”, ricordando che le finalità della sorveglianza sanitaria sono sostanzialmente due:
- “la valutazione del possesso dei requisiti psicofisici necessari per lo svolgimento della mansione. A questo riguardo possiamo ritenere che il lavoro in quota richieda capacità di muoversi in sicurezza in situazioni difficili; capacità cognitive, di giudizio e comportamentali adeguate alle situazioni da affrontare; assenza di disturbi dell’equilibrio; sufficiente funzionalità dell’apparato sensitivo; assenza di controindicazioni all’uso dei dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall’alto;
- l’accertamento di condizioni cliniche che controindichino lo svolgimento di lavoro in altezza”.
Il documento, che vi invitiamo a visionare, riporta poi precise indicazioni sul protocollo di sorveglianza sanitaria con riferimento agli accertamenti di primo e di secondo livello, “questi ultimi da effettuarsi qualora quelli di primo livello abbiano evidenziato necessità di approfondimenti”.
Ad esempio in sede di valutazione di idoneità periodica si propone:
- “visita medica con periodicità annuale/biennale;
- esami di laboratorio come sopra ed esami strumentali sulla base della valutazione del rischio e dell'età del lavoratore (di norma triennale/quinquennale), quali la determinazione dell'acuità visiva per lontano, con tavola optometrica, ECG, Spirometria, esame audiometrico, valutazione del senso dell'equilibrio”.
Concludiamo questa breve presentazione ricordando le condizioni ostative all’idoneità.
Vengono infatti indicate nel documento le seguenti patologie “da considerarsi ostative all’idoneità specifica a lavoro in quota:
- tutte le gravi insufficienze d’organo, comunque determinate;
- la grave obesità (BMI > 40);
- le alterazioni del senso dell’equilibrio e le turbe della coordinazione motoria, l’epilessia e le alterazioni dello stato di coscienza (di natura organica e/o psichica);
- gli episodi sincopali; le aritmie cardiache; le coronaropatie, le valvulopatie rilevanti emodinamicamente; le forme gravi di ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia farmacologica;
- il diabete in mediocre compenso o con storia di crisi ipoglicemiche ripetute;
- le forme gravi di reumoartropatie e di osteoartrosi”.
Inoltre i lavori su scala portatile con posizionamento ad altezza superiore a 2 m sono da vietare:
- “agli adolescenti così come definiti dalla Legge 17 Ottobre 1967 n° 977 modificata dal D.Lgs 4 Agosto 1999 n° 345 “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”;
- alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino ai 7 mesi di età del figlio, potendosi considerare lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, anche se non espressamente citati nell’allegato A del D.Lgs n.151 del 26 marzo 2001 ‘Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art.15 della legge 8 marzo 2000, n. 53’”.
E si ricorda, infine, che “al pari delle altre attività di cantiere, vige il divieto di assunzione e somministrazione di alcol”.
RTM
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