Regolamento Reach: linee guida per verificare gli scenari di esposizione
Milano, 24 Set – Se nel contesto generale di attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 ( Regolamento REACH) l’Unione Europea ha avviato un sistema di controlli per la verifica del rispetto della conformità alle disposizioni della normativa, in Italia con l’Accordo di Conferenza Stato – Regioni n. 181 del 29 ottobre 2009, sono state stabilite precise linee di indirizzo per sviluppare un armonico sistema dei controlli per l’attuazione del regolamento REACH. E la Regione Lombardia, coinvolta nella organizzazione del sistema dei controlli ufficiali, ha recepito tale Accordo con Delibera di Giunta regionale n. 1534 del 6 aprile 2011. La Regione Lombardia è individuata quale Autorità per i controlli REACH su territorio regionale con funzioni di programmazione, coordinamento e raccordo istituzionale con l’Autorità competente nazionale, il Ministero della Salute e, specialmente, le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) a cui spettano il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose.
E, dunque, rientra nelle competenze delle ATS l’irrogazione di sanzioni per violazioni commesse sul territorio lombardo al Regolamento REACH e alle norme collegate.
Partendo proprio da questi presupposti si comprende perché la Regione Lombardia abbia prodotto in questi anni diversi decreti e documenti – ad esempio il decreto n. 977/2016 relativo alle linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) – per supportare gli operatori delle ATS nei compiti di controllo e verifica.
Il nuovo decreto della Regione Lombardia
Con questa funzione di supporto è stato approvato, con il recente Decreto n. 10838 del 25 luglio 2018, anche il documento “Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (REACH)”.
Il decreto ricorda il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 e considera opportuno fornire - sia agli operatori ATS impegnati nell’attività di controllo, sia alle imprese del settore - uno “strumento di verifica dei requisiti richiesti per ogni scenario d’esposizione (che copre una vasta gamma di processi o usi, in cui i processi o gli usi sono comunicati quanto meno in termini di breve descrizione generale dell'uso)” ai sensi del Regolamento REACH.
Il documento “Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (REACH)” permette di:
- “individuare i casi in cui deve essere fornito uno scenario di esposizione di una sostanza;
- verificare la coerenza tra quanto dichiarato nella Scheda di sicurezza e quanto previsto nello scenario di esposizione”.
E viene proposta una check list quale “strumento di verifica degli scenari di esposizione che, utilizzato da tutti gli operatori coinvolti nella specifica attività di controllo, consente di uniformare detto controllo a livello regionale”.
Le linee guida e gli scenari di esposizione
Come abbiamo detto il nuovo documento regionale, elaborato dal Laboratorio regionale di approfondimento “Rischio Chimico”, ha la finalità di supportare non solo gli operatori del controllo, ma anche le imprese fornendo uno strumento per la verifica dei requisiti richiesti per gli scenari di esposizione (SE), allegati alla scheda dati di sicurezza (SDS) di una sostanza ai sensi del Regolamento REACH.
In particolare le linee guida “sono rivolte ai Fabbricanti e Importatori di una sostanza, che redigono gli SE, allegati alla SDS, ma si raccomanda anche alle aziende, con ruolo di Distributore di sostanze, di rispettare quanto indicato dalla presente guida essendo responsabili della corretta trasmissione delle informazioni ricevute dai fabbricanti e importatori lungo la catena di approvvigionamento”.
Si ricorda poi che ai sensi del REACH uno scenario di esposizione è “l'insieme delle condizioni, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli Utilizzatori a valle di gestire l'esposizione delle persone e dell'ambiente”.
In questo senso gli Utilizzatori a valle “sono tenuti a verificare se il proprio uso rientra fra gli usi identificati e se le proprie condizioni operative e misure di gestione del rischio sono conformi a quelle descritte nello scenario di esposizione. Se il proprio uso non è coperto dagli usi descritti negli scenari di esposizione e si intende proseguire con l’uso non identificato dai propri fornitori, occorre predisporre una relazione sulla sicurezza chimica”, salvo quanto previsto dall’articolo 37 par. 4 del Regolamento REACH stesso.
Ed è evidente che il rispetto degli scenari di esposizione “non esonera dall’ottemperanza degli obblighi dettati dal D.Lgs 81/08, che potrebbero risultare anche più restrittivi”.
Si raccomanda poi agli Utilizzatori a valle di “comunicare al proprio fornitore ogni informazione, che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate nella SDS e negli SE, che gli sono stati forniti, così come prescritto dall’articolo 34 del REACH”.
Si indica che gli scenari di esposizione:
- “costituiscono un estratto della relazione sulla sicurezza chimica (CSR, Chemical Safety Report), che il dichiarante elabora nel processo di registrazione della sostanza”;
- “contengono le informazioni prescritte dall‘allegato I del Regolamento REACH”.
E relativamente al formato, “il Regolamento REACH non prevede una struttura standard obbligatoria per lo scenario espositivo”.
In definitiva il documento approvato permette di controllare gli scenari di esposizione in termini di completezza e coerenza con la scheda dati di sicurezza. Con le colonne N/A e N/C della check list si evidenziano rispettivamente aspetti “non applicabili” e “non controllati”, mentre nella colonna “Commenti/Riferimenti normativi” sono riportate le disposizioni previste dal regolamento Reach e le raccomandazioni presenti nelle linee guida dell‘ECHA.
Riportiamo, in conclusione, il sommario delle nuove Linee Guida della Regione Lombardia:
Introduzione
Quando deve essere fornito uno scenario di esposizione di una sostanza
Verifica dei requisiti generali degli scenari di esposizione allegati alla SDS di una sostanza
Controllo delle sezioni di uno specifico scenario di esposizione
- Titolo dello scenario d’esposizione e titolo breve strutturato
- Condizioni operative e misure di gestione del rischio
- Informazioni sull’esposizione stimata
- Guida per gli utilizzatori a valle (DU)
Tiziano Menduto
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