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Protezione da agenti chimici: linee guida
Con l’emanazione del D.Lgs 2 febbraio 2002, n.25, l’Italia ha recepito la direttiva comunitaria 98/24/CE.
Il provvedimento, che è stato inserito nel Titolo VII del D.Lgs.626/94 quale “Titolo VII bis – Protezione da agenti chimici", determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il risultato di ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza.
Il campo di applicazione di tale decreto è molto ampio perché considera gli agenti chimici presenti durante il lavoro a qualunque titolo o che a qualunque titolo derivino da una attività lavorativa, quale risultato di un processo , anche non desiderato (si consideri ad esempio l’attività di saldatura).
Una guida all’applicazione del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.25 è stata realizzata dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome, resa ora disponibile on line dall’Ispesl.
Questi i temi affrontati: campo di applicazione e definizione, valutazione del rischio; documento di valutazione del rischio ed autocertificazione; misurazione dell’agente chimico; sorveglianza sanitaria; sorveglianza sanitaria ad esposti al piombo metallico ed ai suoi composti: D.Lgs 277/91 e D.Lgs.25/02.
Completano le linee guida due allegati dedicati rispettivamente ai riferimenti per la classificazione di agenti chimici pericolosi e ai siti web, a livello mondiale, nei quali si possono reperire informazioni sugli agenti chimici pericolosi.
Le linee guida sono consultabili qui.
Il provvedimento, che è stato inserito nel Titolo VII del D.Lgs.626/94 quale “Titolo VII bis – Protezione da agenti chimici", determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il risultato di ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza.
Il campo di applicazione di tale decreto è molto ampio perché considera gli agenti chimici presenti durante il lavoro a qualunque titolo o che a qualunque titolo derivino da una attività lavorativa, quale risultato di un processo , anche non desiderato (si consideri ad esempio l’attività di saldatura).
Una guida all’applicazione del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.25 è stata realizzata dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome, resa ora disponibile on line dall’Ispesl.
Questi i temi affrontati: campo di applicazione e definizione, valutazione del rischio; documento di valutazione del rischio ed autocertificazione; misurazione dell’agente chimico; sorveglianza sanitaria; sorveglianza sanitaria ad esposti al piombo metallico ed ai suoi composti: D.Lgs 277/91 e D.Lgs.25/02.
Completano le linee guida due allegati dedicati rispettivamente ai riferimenti per la classificazione di agenti chimici pericolosi e ai siti web, a livello mondiale, nei quali si possono reperire informazioni sugli agenti chimici pericolosi.
Le linee guida sono consultabili qui.
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