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Nelle sale per fumatori è possibile la presenza di lavoratori?
Roma, 7 Dic – Diversi documenti, presentati dal nostro giornale, hanno messo in rilievo la pericolosità del fumo passivo nei luoghi di lavoro. Un fumo che è costituito da circa 4000 sostanze chimiche pericolose, in molti casi sostanze irritanti, tossiche o cancerogene.
Ricordiamo che in relazione alla pericolosità di queste sostanze l’Inail - ex Ispesl ha messo a disposizione uno spazio online con informazioni per la tutela dei lavoratori e strumenti operativi per l'adeguamento alla normativa vigente.
Riguardo all’esposizione dei lavoratori al fumo passivo la “normativa vigente” non è tuttavia sufficientemente chiara, tanto che la CSIT (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici), la Federbingo e l' Ascob hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli relativamente alla possibilità di ammettere la presenza di lavoratori nei locali destinati a fumatori.
Ricordiamo che la Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 – è stata istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 e fornisce un parere ufficiale in merito a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
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L’interpello n. 6/2012 - con risposta il 15 novembre 2012 e pubblicazione il 22 novembre 2012 - fornisce dunque chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro.
Più in particolare la CSIT, la Federbingo e l'Ascob avevano chiesto che fosse confermato che ... la richiamata normativa ammetta la presenza di lavoratori nei locali riservati ai fumatori presenti nelle sale bingo, naturalmente sul presupposto che siano rispettate le seguenti condizioni:
- i locali devono essere adeguati ai requisiti tecnici del D.P.C.M. del 23 dicembre 2003;
- la presenza dei dipendenti deve essere temporanea;
- il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare si fa riferimento a quanto contenuto nella legge n. 3/2003 che ha introdotto il divieto di fumo nei locali chiusi:
Art. 51. Tutela della salute dei non fumatori 1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. 2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio. 4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori. |
La Commissione ricorda poi che suddetta normativa ha trovato regolamentazione specifica “nella Circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 che ha individuato le tipologia di locali chiusi, aperti ad utenti o al pubblico ove è fatta salva la possibilità di attrezzare sale fumatori nel rispetto dei requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003”.
E come sottolineato dal Ministero della Salute con la circolare del 17 dicembre 2004, l'articolo 51 della legge n. 3/2003 persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.
Premesso tutto questo la Commissione risponde al quesito fornendo le seguenti indicazioni.
Il divieto di fumo “riguarda tutti i lavoratori in quanto ‘utenti’ dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività. Il comma 3 del citato articolo 51, tuttavia, afferma che negli esercizi di ristorazione i locali adibiti ai non fumatori devono avere superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione. Se ne deduce che negli esercizi dove è prevista la somministrazione di cibi o bevande non può non essere ammessa la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori”.
Con riferimento alla normativa attualmente vigente, si ritiene, pertanto, “che, in tali locali, anche nelle sale per fumatori sia possibile la temporanea presenza di lavoratori addetti a specifiche mansioni”.
Tuttavia non bisogna dimenticare che al fine della “tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, soggetti a svolgere la propria attività nei locali riservati ai fumatori, ancorché adeguati ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003, il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui la preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti”.
RTM
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